Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5818 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME (DECEDUTO)- nato aukAVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria inviata in forma scritta, con la quale il Pubblico Ministero persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell’imputato;
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione emessa in data 7 giugno 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribuna di Napoli Nord, in esito a rito abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati, unificati dalla continuazione, di tentato omicidio aggravato dalla recidiva (ca resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e porto abusivo di coltello a serramanico (capo commessi in Aversa il 5 novembre 2021, e, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 89, ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, lo aveva condannato, c riduzione per il rito, alla pena di tre anni, un mese e venti giorni di reclusione, nonch pena accessoria di legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite dei difensori AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo: con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sulla valutazione di prove decisive relazione agli artt. 56, 575 cod. pen., 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., essendo stat erroneamente valutate l’idoneità e l’univocità degli atti posti in essere dall’imputato; secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sulla valutazione di pro decisive, in relazione agli artt. 56, primo e terzo comma, 575 cod. pen., 125, comma 3, e 19 cod. proc. pen., per non essere stata ravvisata un’ipotesi di desistenza volontaria.
Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell’art. 23, com d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte h concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo nelle more sopravvenuta la morte dell’imputato.
Tanto premesso, occorre registrare l’intervenuto decesso del ricorrente, in data maggio 2023, siccome attestato dal referto medico in atti.
Tale evento determina l’immediata estinzione dei reati contestati all’imputato.
4.1. Al riguardo, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l’uso di di formule di dispositivo in caso di morte dell’imputato – dichiarazione di improcedibilit ricorso (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, COGNOME, Rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 de 9/2/2011, COGNOME, Rv. 249612), dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 3/6/2010, COGNOME, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza assoluzione dell’imputato medio tempore deceduto) – appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all’art. 62 lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, COGNOME, Rv. 267384; 1, n. 24507 del 9/6/2010, COGNOME, Rv. 247790; Sez. 4, n. 36524 del 26/6/2008, COGNOME, Rv. 242114).
4.2. Tale formula, accompagnata dalla enunciazione della relativa causale nel dispositivo, implicando l’esaurimento del sottostante rapporto processuale, preclude ogn eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.
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U, n. 49783 del 24/9/2009, COGNOME, Rv. 245162; Sez. 5, n. 10696 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, COGNOME, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 d 9/6/2010, COGNOME, Rv. 247790), anche nelle ipotesi nelle quali vi sia evidenza della causa di proscioglimento, giacché la morte del ricorrente prima della decisione del ricors determinerebbe, come costantemente affermato da questa Corte di legittimità, l’inesistenza giuridica del provvedimento eventualmente adottato.
La soluzione indicata già da Sez. U, n. 3489 del 23/1/1982, Renna, Rv. 153021, è l’unica adeguata alla situazione che si determina con la morte del ricorrente: il venir meno d soggetto processuale nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e conseguente dissoluzione del rapporto procedimentale impediscono ogni altro tipo di provvedimento, il quale necessiterebbe pur sempre della previa utilizzazione di forme procedimentali che presuppongono un potenziale contraddittorio, e sono ad esso funzionali; contraddittorio, invece, ormai impossibile (Sez. 6, Ord. n. 31299 del 15/7/2009, Metastasio Rv. 244703).
4.3. In ogni caso, dalla piana lettura della pag. 3 dell’impugnata sentenza si evince l sussistenza di un solido compendio probatorio (dichiarazioni della persona offesa e di test oculari), che, semmai, condurrebbe a conclusioni antitetiche rispetto alla richiesta “evidenz di alcuna delle situazioni previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente