Morte del Ricorrente: Cosa Succede al Processo Penale?
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 14340 del 2024, offre un chiaro esempio di come un evento imprevedibile, quale la morte del ricorrente, possa interrompere un procedimento giudiziario, lasciando irrisolta una complessa questione di diritto. Il caso riguardava un appello contro il diniego di estinzione di un reato patteggiato, ma la Corte non è mai giunta a decidere nel merito a causa del decesso dell’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza di patteggiamento del 2012, con la quale un individuo veniva condannato a una pena (sospesa) di quattro mesi e venti giorni per i reati di cui agli artt. 337 e 582 del codice penale. Secondo l’articolo 445 c.p.p., il reato patteggiato si estingue se il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro cinque anni.
L’interessato presentava istanza per far dichiarare l’estinzione del reato, ma la Corte d’Assise di Alessandria la respingeva. La ragione del diniego risiedeva in una successiva sentenza emessa nel 2015 a carico dello stesso soggetto. Con tale pronuncia, pur accertando la commissione di reati di maltrattamenti ed estorsione, il giudice lo aveva dichiarato non imputabile per vizio totale di mente.
L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo che una sentenza di proscioglimento per vizio di mente non potesse essere equiparata a una sentenza di condanna e, di conseguenza, non potesse impedire l’estinzione del precedente reato.
La Questione Giuridica e l’impatto della morte del ricorrente
Il quesito giuridico sottoposto alla Suprema Corte era di notevole interesse: una sentenza che accerta un fatto di reato ma proscioglie l’imputato per non imputabilità interrompe il termine per l’estinzione di un precedente reato patteggiato? L’esito di questo ricorso avrebbe potuto chiarire la natura delle sentenze di proscioglimento e i loro effetti.
Tuttavia, un evento sopravvenuto ha cambiato completamente le sorti del procedimento: durante la pendenza del ricorso, è stato acquisito il certificato di morte del ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Morte del Ricorrente
Di fronte alla notizia del decesso, la Corte di Cassazione non ha potuto esaminare il merito della questione legale. Invece di accogliere o rigettare il ricorso, ha dichiarato “non luogo a provvedere sul ricorso per morte del ricorrente”.
Questa decisione si fonda su un principio fondamentale del diritto penale: la responsabilità penale è personale e si estingue con la morte del reo. L’articolo 171 del codice penale stabilisce infatti che la morte del condannato estingue la pena.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è puramente processuale e si basa su un presupposto logico e giuridico ineludibile. Con il decesso dell’imputato, viene meno l’oggetto stesso del contendere. L’interesse a decidere se il reato originario fosse estinto per buona condotta è superato da un evento più radicale: l’estinzione della pena per morte. Non ha più senso giuridico valutare se una pena debba essere cancellata per una causa (la buona condotta), quando la stessa pena è già stata cancellata dall’ordinamento per una causa diversa e definitiva (il decesso).
La Corte, pertanto, non entra nel merito della doglianza del ricorrente, in quanto qualsiasi decisione sarebbe priva di effetti pratici. Il procedimento si arresta, riconoscendo che la morte ha posto fine a ogni pretesa punitiva dello Stato nei confronti dell’individuo.
Le Conclusioni
La sentenza in esame, pur non risolvendo l’interessante quesito giuridico sollevato, riafferma un caposaldo del nostro sistema penale. La morte dell’imputato o del condannato è un evento estintivo che prevale su ogni altra valutazione processuale. Di conseguenza, il processo non può proseguire e la Corte deve limitarsi a prenderne atto, dichiarando l’improcedibilità dell’azione. Questo caso dimostra come il diritto debba talvolta cedere il passo a eventi naturali che rendono superflua ogni ulteriore disamina giuridica.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se l’imputato muore?
La Corte di Cassazione dichiara “non luogo a provvedere”, ovvero non decide nel merito dell’impugnazione, perché la morte del ricorrente fa venir meno l’oggetto della contesa e ogni interesse a proseguire il giudizio.
La morte dell’imputato estingue anche la pena?
Sì, secondo l’art. 171 del codice penale, la morte del reo, avvenuta dopo una condanna definitiva, estingue la pena. Lo Stato non può più eseguire la sanzione nei confronti di una persona deceduta.
La Corte si è pronunciata sulla questione se una sentenza di proscioglimento per vizio di mente impedisca l’estinzione di un reato patteggiato?
No, la Corte non si è pronunciata su questo punto specifico. A causa della morte del ricorrente, non è stato necessario esaminare il merito del ricorso, che è stato dichiarato improcedibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14340 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (DECEDUTO) nato a SALUZZO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 della CORTE ASSISE di ALESSANDRIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Alessandria ha rigettato l’opposizione presentata da NOME COGNOME, avverso la decisione del 13/07/2023 della medesima Corte, che aveva respinto la richiesta di estinzione, per decorso del termine quinquennale, dei reati ex artt. 337 e 582 cod. pen., oggetto della sentenza del 19/11/2012 (passata in giudicato il 14/02/2013) di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (sentenza che aveva applicato al COGNOME la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro e giorni venti di reclusione). Il provvedimento reiettivo si fonda sull’intervento – in da 18/09/2015, ossia entro il termine indicato dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. – della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria del 18/09/2015 (pronuncia divenuta irrevocabile il 26/02/2016), che ha accertato la commissione, da parte dell’imputato, dei reati di maltrattamenti ed estorsione fino al 05/06/2013, dichiarandolo poi non imputabile per vizio totale di mente.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. at cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, per violazione ed errata applicazione degli artt. 445 comma 2 e 530 cod. proc. pen., oltre che 27, comma 2 Cost. È errata l’equiparazione contenuta nell’ordinanza impugnata, fra sentenza di condanna e sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente, trattandosi di una equipollenza stabilita sulla base dell’erroneo presupposto che tale ultima tipologia di sentenza contenga, in ogni caso, un accertamento in ordine alla sussistenza del reato. Inoltre, il fatto che un dato provvedimento debba essere iscritto nel casellario giudiziale nulla dice, circa la sua pretesa natura ostativa, ai fini estin di cui all’art. 445 cod. proc. pen.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
È stato acquisito all’incarto processuale il certificata del Comune di Ivrea datato 15/01/2024, attestante l’avvenuta morte del ricorrente NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Saluzzo (CN), residente in Casalnoceto (AL) e deceduto a Ivrea (TO) il 07/01/2024.
La morte sopravvenuta del ricorrente, all’indomani della proposizione del ricorso, comporta che debba dichiararsi il non luogo a provvedere sull’impugnazione, risultando la pena comunque estinta ex art. 171 cod. pen.
P.Q.m.
Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per morte del ricorrente. Così deciso in Roma, 06 febbraio 2024.