Morte del ricorrente: quando il ricorso in Cassazione diventa improcedibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14656 del 2024, affronta una questione procedurale fondamentale: quali sono le conseguenze giuridiche della morte del ricorrente nel corso di un giudizio di legittimità avverso un’ordinanza cautelare? La risposta della Corte è netta e traccia una chiara linea di demarcazione tra le competenze del giudice della cautela e quelle del giudice del merito.
Questo principio è cruciale perché stabilisce che l’evento morte, pur estinguendo il reato, non può essere dichiarato in una sede processuale ‘incidentale’, ma deve attendere la sua sede naturale, ovvero il procedimento principale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Pescara. Il GIP aveva convalidato l’arresto di un uomo per il reato di rapina aggravata e aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
L’indagato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione:
1. L’insussistenza dello stato di quasi-flagranza, contestando il lasso di tempo trascorso tra il delitto e l’intervento della polizia e l’assenza di tracce del reato.
2. La violazione delle norme che regolano l’arresto, sostenendo la mancanza dei presupposti per la sua convalida.
3. L’incompatibilità della misura carceraria con le sue condizioni di salute.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il ricorso, è sopravvenuto un evento decisivo: il decesso del ricorrente, documentato da un certificato di morte.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla morte del ricorrente
Di fronte alla notizia del decesso, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito dei motivi di impugnazione, ma si ferma a una constatazione preliminare che assorbe ogni altra valutazione. La morte del ricorrente ha determinato il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale, rendendo impossibile la prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha articolato la sua decisione sulla base di due principi cardine della procedura penale.
In primo luogo, ha chiarito che, sebbene la morte dell’imputato sia una causa di estinzione del reato ai sensi dell’art. 150 del codice penale, la Corte di Cassazione, in questa sede, non ha il potere di dichiararla. Il giudizio in corso era un procedimento incidentale, finalizzato a valutare la legittimità di una misura cautelare, e non il procedimento penale principale. La declaratoria di estinzione del reato spetta, quindi, al giudice del procedimento principale, che valuterà la questione alla luce delle disposizioni dell’art. 69 del codice di procedura penale.
In secondo luogo, la motivazione centrale della sentenza risiede nella natura stessa del processo. Un ricorso e il relativo giudizio presuppongono l’esistenza di parti processuali. La morte dell’indagato fa venir meno il soggetto che ha proposto l’impugnazione e che è il destinatario della misura contestata. Di conseguenza, viene a mancare l’oggetto stesso del contendere nel giudizio incidentale. La Corte ha quindi affermato che qualsiasi pronuncia sui motivi del ricorso presuppone ‘l’esistenza in vita del soggetto che l’ha proposta’. Venuto meno tale soggetto, il procedimento non può più proseguire e deve essere dichiarato improcedibile.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un importante principio di ordine processuale: la netta separazione tra il giudizio principale, volto ad accertare la responsabilità penale, e i procedimenti incidentali, come quelli sulle misure cautelari. La morte del ricorrente interrompe irrevocabilmente il giudizio incidentale, che perde la sua ragion d’essere. La questione dell’estinzione del reato, invece, dovrà essere formalmente risolta nel procedimento principale, se ancora pendente. Questa pronuncia offre un chiaro esempio di come gli eventi naturali che riguardano le parti possano avere un impatto diretto e risolutivo sull’andamento del processo, precludendo l’esame del merito delle questioni sollevate.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se l’imputato muore prima della decisione?
Il ricorso viene dichiarato improcedibile. La morte del ricorrente fa venir meno uno dei soggetti essenziali del rapporto processuale, rendendo impossibile per la Corte proseguire con l’esame dei motivi di impugnazione.
La Corte di Cassazione può dichiarare l’estinzione del reato per morte dell’imputato mentre decide su una misura cautelare?
No. Secondo la sentenza, in un procedimento incidentale come quello relativo a una misura cautelare, la Corte non ha il potere di dichiarare l’estinzione del reato. Tale declaratoria spetta al giudice del procedimento principale.
Perché il decesso dell’indagato impedisce di decidere nel merito del ricorso?
Perché qualsiasi decisione sui motivi di impugnazione presuppone che la persona che li ha proposti sia ancora in vita. Con il suo decesso, viene meno l’interesse stesso alla base del ricorso, e il giudizio non può più avere un esito sul contenuto delle doglianze.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14656 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14656 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha comunicato il decesso del ricorrente.
RITENUTO IN IFATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescare ha convalidato l’arresto operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 99, 628, primo comma e terzo comma, nn. 1 e 3-bis, cod. pen. e ha applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.
Ha presentato ricorso per cessazione, a mezzo del proprio difensore NOME COGNOME, articolando tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 382 cod. proc. pen., per insussistenza dello stato di quasi-flagranza, avuto riguardo al tempo intercorso tra il delitto e l’intervento della polizia giudiziaria e al difetto di tracce del rinvenute bella disponibilità dell’indagato.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l’emissione dell’ordinanza cautelare in violazione degli artt. 380 e 382 cod. proc. pen., non sussistendo i presupposti per convalidare l’arresto.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole della scelta della misura intramuraria, incompatibile con le condizioni di salute dell’indagato.
È stato acquisito in limine certificato di morte di NOME COGNOME in data 10 dicembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Avuto riguardo al sopravvenuto decesso del ricorrente, occorre rilevare preliminarmente come sia inibito alla Corte di cassazione ac:certare l’esistenza della causa estintiva del reato ai sensi dell’art. 150 cod. pen., verificatas successivamente alla proposizione del ricorso avverso ordinanza cautelare; se del caso, la relativa declaratoria potrà essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta e dell’art. 69 cod. proc. pen., dal giudice del procedimento principale eventualmente instaurato nelle more (cfr., relativamente alle misure cautelari reali, ma con considerazioni estendibili anche alle misure precautelari e cautelari personali, Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, COGNOME Longostrevi, Rv. 217245; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 279472; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, COGNOME, Rv. 249612).
Deve essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, poiché la morte dell’indagato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, di modo che non può che restare COGNOME interdetta COGNOME qualsiasi COGNOME pronuncia COGNOME sui COGNOME motivi COGNOME dell’impugnazione, presupponendo la relativa decisione l’esistenza in vita del soggetto che l’ha proposta.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso per morte del ricorrente. Così deciso il 6 marzo 2024