Morte del Reo: Quando il Processo si Ferma Definitivamente
La morte del reo è un evento che incide in modo definitivo sul processo penale, determinando l’estinzione del reato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio fondamentale, annullando una condanna senza neppure entrare nel merito dei motivi di ricorso. Analizziamo insieme questo caso per capire le sue implicazioni pratiche e giuridiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del giudice per l’udienza preliminare, confermata successivamente dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La pena inflitta era di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.
Contro questa decisione, il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, sollevando questioni relative sia alla configurabilità del reato sia alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. Il ricorso lamentava, in particolare, che la misura di prevenzione fosse stata applicata nuovamente dopo un lungo periodo di detenzione senza una rivalutazione aggiornata della pericolosità sociale del soggetto.
La Questione Giuridica: L’impatto della morte del reo sul giudizio
Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, è sopraggiunto un evento risolutivo: il decesso dell’imputato. L’Ufficio matricola della casa circondariale dove l’uomo era detenuto ha comunicato alla Corte la sua morte, avvenuta presso l’ospedale civile dove era ricoverato.
Questo evento ha spostato l’attenzione della Corte dalla valutazione dei motivi del ricorso all’applicazione di un principio cardine del nostro ordinamento penale, sancito dall’art. 150 del codice penale. Tale norma stabilisce che la morte del reo, avvenuta prima che la condanna sia divenuta definitiva, estingue il reato.
La Decisione della Cassazione: Annullamento senza rinvio per morte del reo
La Corte di Cassazione ha agito in conformità con la legge e la giurisprudenza consolidata. Ha dichiarato che la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio. La ragione è semplice e ineluttabile: il reato ascritto all’imputato si è estinto a causa della sua morte.
L’impossibilità di un Proscioglimento nel Merito
È importante sottolineare un aspetto cruciale della decisione. La Corte ha chiarito che l’estinzione del reato per morte del reo preclude ogni possibilità di pronunciare un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma imporrebbe al giudice di assolvere l’imputato se risultasse evidente la sua innocenza. Tuttavia, come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione, questa valutazione può essere fatta solo se l’innocenza emerge ictu oculi, cioè in modo palese e immediato dagli atti, senza necessità di approfondimenti. Nel caso di specie, tale evidenza non sussisteva.
Di conseguenza, la morte del reo ha esaurito il rapporto processuale, rendendo superfluo e impossibile qualsiasi altro tipo di valutazione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione basandosi sull’applicazione diretta dell’articolo 150 del codice penale. Il decesso dell’imputato, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, costituisce una causa di estinzione del reato. Tale evento esaurisce il rapporto processuale sottostante e impone l’annullamento della sentenza di condanna. La Corte ha specificato che questa declaratoria prevale su ogni altra valutazione, inclusa quella relativa ai motivi di ricorso. Inoltre, ha ribadito che, in assenza di un’evidenza di innocenza che emerga immediatamente dagli atti, non è possibile procedere a un proscioglimento nel merito, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata.
Le conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio fondamentale del diritto penale e processuale: la morte dell’imputato prima della condanna definitiva estingue il reato e chiude irrevocabilmente il processo. La pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce che l’estinzione del reato è una causa di proscioglimento che ha la precedenza su ogni altra questione, a meno che non sia palesemente evidente l’innocenza dell’imputato. Per gli operatori del diritto, ciò conferma che, una volta accertato il decesso, l’unica via percorribile è l’annullamento della sentenza per estinzione del reato, cristallizzando la situazione processuale in modo definitivo.
Cosa succede a una sentenza di condanna se l’imputato muore dopo aver presentato ricorso in Cassazione?
La sentenza di condanna viene annullata senza rinvio, poiché il reato si estingue per la morte del reo, come previsto dall’art. 150 del codice penale.
La Corte di Cassazione può esaminare il merito del ricorso se l’imputato è deceduto durante il processo?
No, la morte dell’imputato e la conseguente estinzione del reato precludono qualsiasi pronuncia sul merito dei motivi di ricorso, a meno che dagli atti non emerga in modo palese e inconfutabile l’innocenza dell’imputato.
Qual è il fondamento normativo per l’annullamento della sentenza in caso di morte del reo?
Il fondamento normativo principale è l’art. 150 del codice penale, che stabilisce che la morte del reo prima della condanna definitiva estingue il reato. La decisione di annullamento senza rinvio si basa su questo principio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22245 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 10/07/2023 della Corte di appello di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il difensore di fiducia di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con la quale il giudice per l’udienza preliminare di quella città aveva condannato l’imputato, all’esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla trasgressione delle prescrizioni impostegli con il decreto che l’aveva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, tanto in ordine alla configurabilità del reato, poiché la nuova sottoposizione alla misura di prevenzione – avvenuta dopo un periodo di detenzione di circa dieci mesi – non era stata preceduta dalla rivalutazione della pericolosità dello COGNOME, come
imposto in conseguenza della sentenza n.291 del 2013 della Corte costituzional quanto in ordine alla dosimetria della pena, largamente eccedente il mini edittale.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Il 22/03/2024 l’Ufficio matricola della Casa Circondariale di Parma, ove lo COGNOME era detenuto, ne ha comunicato il decesso, avvenuto quello stesso giorno presso l’Ospedale civile di Parma, ove l’imputato era ricoverato dal 29/01/2024.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, poiché, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., il reato già ascritto allo COGNOME si è estinto per morte del reo.
Ed invero, la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), tanto più quando, dal testo del provvedimento impugnato, non ne risulti, come nel caso di specie, l’evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 08/05/2024