Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30966 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA (deceduto)
avverso la sentenza emessa il 24/11/2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 23 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli giudicava NOME COGNOME colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 4, 61, primo comma, n. 1, cod. pen.) e B (artt. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 61, primo comma, n. 1, cod. pen.), unificati sotto il vincolo della continuazione, e – esclusa l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen. – condannava l’imputato alla pena di dodici anni e tre mesi di reclusione.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
L’imputato, infine, veniva condannato alla rifusione delle spese sostenute in giudizio e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, NOME COGNOME, da liquidarsi in separata sede.
Con sentenza emessa il 24 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull’impugnazione di NOME COGNOME, in riforma della decisione appellata, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena irrogata all’appellante in sette anni e tre mesi di reclusione.
La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che la sera del 9 ottobre 2021, intorno alle ore 20, mentre NOME COGNOME si trovava nel RAGIONE_SOCIALE Cuozzo, ubicato ad Aversa, in INDIRIZZO, in compagnia della fidanzata NOME, veniva accoltellato dall’imputato, che colpiva la vittima al basso ventre.
L’accoltellamento aveva luogo per futili motivi causati dal fatto che, mentre l’imputato e la vittima consumavano una bevanda all’aperto in due tavoli vicini, il ricorrente aveva prelevato dal tavolo della persona offesa alcune patatine; di rimando, NOME COGNOME aveva rivolto all’imputato la frase “tu sei italiano perché non ti compri le patatine, visto che hai più soldi di noi”, in conseguenza della quale il ricorrente, dopo essersi rivolto alla donna chiamandola “puttana”, sferrava una coltellata al basso ventre di NOME.
I fatti di reato venivano accertati grazie alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla fidanzata, che consentivano di individuare l’imputato quale autore dell’accoltellamento e di chiarire le cause dell’aggressione.
P
Veniva, infine, esaminato l’imputato, che riferiva di essersi limitato a difendersi dalla vittima, che lo aveva aggredito perché, mentre si trovava nel Bar Cuozzo, aveva prelevato erroneamente delle patatine dal tavolo della vittima credendo che fossero di un amico e non di NOME.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l’imputato veniva condannato alle pene di cui in premessa.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando sei censure difensive.
Con il primo, il terzo e il quinto motivo, di cui si impone un esame congiunto, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori idonei a configurare il reato di cui al capo A.
Con il quarto motivo si censuravano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto degli elementi probatori idonei a configurare il reato di cui al capo B.
Con il sesto motivo si lamentavano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato opportuno conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen. e non consentivano la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.
Deve, infine, rilevarsi che 1’11 luglio 2024 veniva acquisito il certificato d morte dell’imputato, avvenuta ad Aversa il 26 giugno 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che, dopo la proposizione del ricorso in esame, veniva acquisito il certificato attestante l’avvenuto decesso di NOME COGNOME, rilasciato dall’ufficiale dello stato civile di Aversa, dove l’imputato decedeva il 26 giugno 2024.
Occorre, pertanto, dichiarare l’estinzione dei reati contestati a NOME COGNOME ai capi A e B, a norma dell’art. 150 cod. pen., a tenore del quale: «La mo te del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato».
Questa Corte, del resto, ha più volte affermato che la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale sia del rapporto processuale civile, per effetto del disposto dell’art. 150 cod. pen. (tra le altre, Sez. 3,
47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160 – 01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 2012, G., Rv. 251891 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati contestati a NOME estinti per morte dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell’imputato.
Così deciso il 12 luglio 2024.