Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25899 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMEDECEDUTO) NOME a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza perchè il reato è estinto per morte del reo lette le conclusioni rassegnate dal difensore AVV_NOTAIO, con memoria del
27/5/24, alla quale ha allegato il certificato di morte dell’imputato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte d’appello di Catania, nella sentenza indicata in epigrafe, nel riform parzialmente la decisione di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Siracusa il 12 marzo 2015, ha premesso che l’imputato COGNOME NOMENOME NOME NOME reato di cui al capo A (già qualificat primo grado ai sensi dell’art. 74, comma 6, DPR 309/90), ha concordato la pena in anni 5 d reclusione, con rinuncia ai motivi di appello proposti, ad eccezione di quelli concernen riqualificazione dei reati scopo contestati ai capi B), E), G).
La stessa Corte, pertanto, dopo aver verificato l’intervenuta prescrizione dei reati sco riqualificati ai sensi del quinto comma dell’articolo 73 ed esclusa l’aggravante di cui all’ co.1 DPR 309/90, ha ridetermiNOME la pena in ordine al capo A), in cui è stato contestato di a promosso una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, conformemente al concordato proposto dalle parti.
2.Avverso la sentenza d’appello è stato proposto da parte dell’imputato, a mezzo dei suoi difensori, ricorso per cassazione basato sui seguenti motivi, di seguito sinteticamente enunci ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. Pen.
2.1 E’ stata eccepita la violazione dell’articolo 606 lettere b) ed e), in relazione agli 129 cpp, 157 e 161 cp, ovvero violazione di legge per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione (omessa) di cause di proscioglimento, nella speci l’assoluzione del ricorrente dal reato di cui all’articolo 74 d.p.r. 309/90; ed inoltre contestato il mancato rilievo della intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
In particolare la corte di merito non avrebbe adempiuto all’obbligo di motivazion limitandosi a condividere la congruità della pena concordata ed omettendo la valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cpp.
Inoltre, lo stesso giudice avrebbe omesso di valutare e dichiarare l’intervenuta prescrizio del reato contestato al capo A), oggetto di concordato tra le parti, pur avendo ravvisato la st causa estintiva in ordine alla posizione di un coimputato concorrente nel medesimo reato.
Il ricorrente, in proposito ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite “Fazio”, n. 1 del 27/10/2022, secondo cui l’articolo 129 cpp impone al giudice di merito l’obbligo de immediata declaratoria, anche ex officio, di determinate cause di non punibilità, nella specie prescrizione del reato già maturata prima della decisione, anche se non eccepita o richiesta dal parte interessata, pur in presenza di un concordato tra le parti che, di per sé, non costit rinuncia alla prescrizione.
Nelle more del procedimento, l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, ha fat pervenire il certificato di morte di COGNOME NOMENOME NOME a Lentini il DATA_NASCITA , con l’Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune ha attestato che lo stesso COGNOME è decedut 27/11/2023.
Ciò comporta l’estinzione del reato ex art. 150 cod. pen. ed impone l’annullame rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell Così deciso il 28 maggio 2024 Il consigliere estensore COGNOME Il Presidente