Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41294 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41294 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIORENZUOLA D’ARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 14453/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza di condanna per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, con recidiva reiter e specifica;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizi motivazione quanto alla responsabilità per il reato ex art. 455 c.p. – è completament aspecifico in quanto contiene mere asserzioni, senza alcun confronto con la densa motivazione della sentenza impugnata; viene in gioco, a questo riguardo, il principio a lume del qual vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risulti intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.