Monete falsificate: la distinzione tra dolo e buona fede
La circolazione di monete falsificate rappresenta un reato severamente punito dal nostro ordinamento, ma la gravità della sanzione dipende in larga misura dal momento in cui il soggetto acquisisce la consapevolezza del falso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i confini tra la detenzione finalizzata allo spaccio e la spendita di monete ricevute originariamente in buona fede.
Il caso delle monete falsificate e la condanna
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per i reati di cui agli articoli 455 del codice penale e per violazioni del codice antimafia. L’imputato era stato trovato in possesso di valuta contraffatta, destinata alla distribuzione per ottenere un vantaggio economico. In sede di appello, la difesa aveva tentato di ottenere la derubricazione del reato nell’ipotesi più lieve prevista dall’articolo 457 cod. pen., sostenendo che la falsità fosse stata scoperta solo dopo aver ricevuto le monete.
La distinzione tra gli articoli 455 e 457 cod. pen.
Il cuore del contendere riguarda il momento psicologico del reato. Secondo la giurisprudenza consolidata, i reati di detenzione e spaccio di monete falsificate (art. 455) si distinguono dalla spendita di monete ricevute in buona fede (art. 457) sulla base di un criterio cronologico:
1. Articolo 455: La consapevolezza della falsità sussiste già al momento della ricezione della moneta.
2. Articolo 457: Il soggetto riceve la moneta credendola autentica e solo successivamente si accorge della contraffazione, decidendo comunque di spenderla.
Differenza tra detenzione e spendita di monete falsificate
La Corte ha ribadito che non basta dichiarare la propria buona fede per ottenere uno sconto di pena. Nel caso analizzato, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione plausibile circa la provenienza delle valute. Inoltre, la presenza di elementi indiziari che suggerivano una matrice comune delle monete e una loro distribuzione organizzata ha portato i giudici a escludere la ricezione casuale in buona fede. La mancanza di una giustificazione logica sulla fonte del denaro contraffatto è un elemento determinante per confermare il dolo iniziale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’inammissibilità dei motivi di ricorso, giudicati manifestamente infondati e generici. In particolare, il primo motivo è stato rigettato poiché la sentenza di merito non presentava vizi logici o contrasti con le massime di esperienza. Riguardo alla qualificazione giuridica, la Corte ha sottolineato che l’onere di fornire elementi che suggeriscano una ricezione in buona fede spetta, nei fatti, alla difesa, specialmente quando le circostanze del ritrovamento (quantità e qualità dei pezzi) indicano una chiara attività di spaccio. Infine, le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute troppo vaghe per essere sottoposte a sindacato di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento confermano la linea dura contro la circolazione di monete falsificate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ricorda che la prova della buona fede iniziale deve essere supportata da elementi concreti e che la detenzione di valuta falsa, in assenza di spiegazioni lecite, conduce inevitabilmente alla responsabilità penale per la fattispecie più grave.
Qual è la differenza tra il reato di spaccio di monete false e quello di spendita in buona fede?
La distinzione risiede nel momento in cui il soggetto apprende la falsità. Se la consapevolezza esiste già al momento della ricezione, si applica la pena più grave prevista dall’articolo 455 del codice penale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione non indica chiaramente i motivi di censura?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità. La legge richiede infatti che i motivi siano specifici e correlati direttamente alle motivazioni della sentenza impugnata.
Quando si può chiedere la derubricazione di un reato in Cassazione?
La derubricazione può essere richiesta se si dimostra un errore nella qualificazione giuridica del fatto, ma deve basarsi su elementi già emersi nei gradi di merito e non su nuove prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4965 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4965 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALLIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, nell’assolvere l’imputato dal reato a lui ascritto al capo E) dell’imputazione, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011 e 99, 455 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nell’art. 457 cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto, come chiarito da costante orientamento di legittimità, in tema di detenzione e spaccio di monete falsificate, i reati di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. si distinguono da quello previsto dall’art. 457 in quanto nei primi la consapevolezza della falsità deve sussistere nell’agente all’atto della ricezione della moneta falsa, mentre nell’ultimo tale consapevolezza è successiva a tale ricezione (Sez. 5, n. 30927 del 03/06/2010, Petrillo, Rv. 247763 – 01). La Corte ha quindi adeguatamente deciso in ordine all’esclusione della ricorrenza dell’art. 457 cod. pen. in ragione dell’assenza di spiegazione da parte del ricorrente circa la provenienza delle valute, nonché della sussistenza di elementi indiziari che contribuivano a suggerire la matrice comune delle stesse e la loro distribuzione da impiegarsi al fine di ottenere un vantaggio economico (cfr. pagg. 7-8 sent. impugnata);
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio irrogato – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026