Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41110 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41110 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPITALIERI NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’ar cod. pen. cod. pen.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore; che l’AVV_NOTAIO, per l’imputata, ha depositato una nota scritta c quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
– che la ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che s all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effett dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al d dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata, rendend così il ricorso privo anche della necessaria specificità estrinseca; che la nota depositata dall AVV_NOTAIO non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023