Monete falsificate: i rischi del ricorso generico
Il possesso e la circolazione di monete falsificate rappresentano una fattispecie di reato che richiede una difesa tecnica estremamente precisa, specialmente nelle fasi di impugnazione davanti alla Suprema Corte. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la spendita e l’introduzione nello Stato di valuta contraffatta, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso non può limitarsi a ripetere quanto già esposto in appello.
Il caso e la condanna per falso nummario
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’articolo 455 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver introdotto e speso monete falsificate senza aver partecipato alla loro produzione (cosiddetto senza concerto). In sede di legittimità, la difesa ha tentato di ottenere il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale.
Il controllo sulle monete falsificate e la specificità dei motivi
Il nodo centrale della decisione risiede nella natura del ricorso presentato. La Cassazione ha rilevato che il motivo unico di doglianza era indeducibile. Questo perché il ricorrente si è limitato a una pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello. In ambito giuridico, la mancata critica puntuale alle motivazioni fornite dalla Corte di Merito rende il ricorso non specifico, ma meramente apparente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione ha una funzione specifica: deve assolvere al compito di critica argomentata verso la sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha analizzato i motivi per cui la Corte d’Appello aveva già disatteso la richiesta dell’attenuante, limitandosi a manifestare un generico dissenso. Tale condotta processuale impedisce alla Corte di legittimità di entrare nel merito della questione, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. La reiterazione dei motivi d’appello, senza un confronto diretto con la motivazione della sentenza di secondo grado, svuota di significato l’impugnazione.
Le conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa sentenza sottolinea come, in materia di monete falsificate e reati affini, la strategia difensiva debba evolversi in ogni grado di giudizio, affrontando direttamente le ragioni espresse dai giudici precedenti per sperare in un esito favorevole.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non critica direttamente la sentenza di secondo grado.
In cosa consiste il reato di spendita di monete falsificate senza concerto?
Si tratta dell’immissione nel mercato di denaro falso senza aver preso accordi preventivi con chi ha materialmente prodotto le banconote.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42085 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42085 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna per il reato di spendita e introduzione dello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legg e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. n. 4 cod. perì.- è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quello dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, manifestando solo una generica ragione di dissenso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.