Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12447 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12447 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 23/07/1973
avverso la sentenza del 06/10/2017 del TRIBUNALE di MACERATA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME DE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di MACERATA, quale sostituto processuale dell’avvocato COGNOME del foro di MACERATA in difesa di PADOVAN COGNOME, come da nomina depositata in udienza, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 6 ottobre 2017, che lo ha condannato alla pena di euro 300 di ammenda, per il reato di cui all’articolo 660 codice penale, avendo recato per petulanza o altro biasimevole motivo molestia e offesa al decoro e all’onore di NOME NOMECOGNOME proferendo nei suoi confronti, mediante l’invio per telefono di messaggi SMS, delle frasi offensive del tipo «Frodo vieni qua. Ciao frocio, cosa stai facendo? Ciao frocio, come stai?». Fatto avvenuto in Montelupone in epoca successiva al 30 settembre 2012.
2.1. COGNOME Deduce il ricorrente, col primo motivo, violazione dell’articolo 192 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni COGNOME e COGNOME i quali avevano escluso l’esistenza di momenti di tensione con la persona offesa, sicché trattavasi di un solo sms scherzoso, che andava contestualizzato con il tipo di ambiente nel quale l’imputato e la persona offesa lavoravano.
2.2. GLYPH Denuncia, come secondo motivo, violazione dell’art. 660 cod. pen. e carenza di motivazione in ordine al fatto di aver ritenuto la fabbrica come «luogo aperto al pubblico», integrante pertanto uno dei requisiti del reato contestato. Vi sarebbe un evidente difetto di motivazione dell’impugnata sentenza laddove non viene spiegato il motivo per il quale tale luogo è stato ritenuto come «aperto al pubblico», nonostante lo stesso non fosse accessibile ad un numero indeterminato di persone.
2.3. GLYPH Col terzo motivo, denuncia violazione dell’articolo 660 codice penale e vizio di motivazione in ordine all’invio di un unico SMS inviato alle 20,01 del 13 dicembre 2012. Il Tribunale non ha motivato sul perché un unico messaggio inviato in orario non notturno, con l’indicazione del numero dal quale esso proviene e che permette pertanto di individuare con immediatezza il soggetto che lo ha inviato, possa costituire un comportamento molesto. Evidente il difetto di motivazione che caratterizza l’impugnata sentenza atteso che la stessa parte civile aveva ammesso che vi erano scambi di telefonate e di messaggi con l’imputato, in ragione del rapporto di colleganza nel posto di lavoro; più in particolare, tale messaggio era stato inviato il giorno in cui la persona offesa era assente dal lavoro e, di conseguenza, era rivolto a conoscere esclusivamente le motivazioni della mancata presenza in fabbrica.
2.4. GLYPH Come quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 660 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine all’elemento soggettivo del reato, non essendo state presenti le dichiarazioni dei testimoni indicati, sicché non poteva
esistere una condotta dell’imputato connotata dal dolo, essendo evidente lo spirito scherzoso dei messaggi.
2.5. GLYPH Come quinto motivo, denuncia la violazione dell’articolo 125 cod. proc. pen. e nullità della sentenza, per contrasto tra dispositivo e motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio. Infatti a pagina 4 della sentenza, viene indicata la pena da irrogare nella somma di euro C 200 di ammenda calcolata partendo dalla pena base di euro 300 di ammenda ridotta, per la concessione delle attenuanti generiche, ad euro 200, mentre nel dispositivo viene determinata la pena di euro 300.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso non sia fondato, ma la sentenza va annullata perché il reato è estinto per prescrizione.
In ordine al primo, secondo e quarto motivo va rilevato che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatt posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 de 07/10/2015, COGNOME, Rv. 26548201); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di pro circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni d fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 25036201).
Le censure del ricorrente in ordine alle ritenute violazione di legge e alla carenza di motivazione sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato di molestie telefoniche ritenute dal giudice di merito possiedono un carattere confutativo, e contengono soltanto delle considerazioni di merito volte a contestare, appunto, la ricostruzione dei fatti offerta in sentenza, sulla scorta di una valutazione del materiale probatorio che invece appare esauriente e immune da vizi.
In ordine al terzo motivo incentrato sulla sufficienza di un solo sms per integrare il reato contestato, il Tribunale ha ineccepibilmente richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 3758 del 07/11/2013) che il Collegio condivide, sicché appare infondato tale rilievo.
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La censura inerente il quinto motivo è invece fondata, perché con evidenza non vi è corrispondenza tra il dispositivo e il calcolo della pena svolto a pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte deve comunque prendere atto dell’intervenuta prescrizione del reato, atteso che il fatto ritenuto in sentenza è stato posto in essere dal mese di ottobre 2012 fino al 13 dicembre 2012, sicché essendo trascorsi più di 5 anni da tale data, ai sensi degli artt. 157 e 161 comma 2 cod. proc. pen., deve essere annullata la sentenza impugnata e dichiarata l’estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 12/10/2018.