Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di UDINE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta dal Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Udine condannava NOME COGNOME per le molestie telefoniche compiute, soprattutto in orario notturno / nei confronti di NOME COGNOME in Nimis da gennaio a maggio 2019, alla pena di euro 300 di ammenda, con il pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costitu parte civile liquidati in euro 500, oltre alla rifusione delle spese.
La sentenza impugnata si fonda sull’esame dei tabulati e dei messaggi recapitati alla persona offesa, non contestati dall’imputato, da cui è stata riconosciuta la sussistenza del f e la responsabilità penale dell’imputato.
Con un unico motivo l’imputato deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), co proc. pen., il difetto di motivazione sull’erronea valutazione effettuata dal Tribunale nel va il contesto in cui si sono svolti i fatti. Si deduce che le comunicazioni sarebbero state dire avere notizie del figlio, così da potere escludere la sussistenza dell’elemento della petulanza.
2.1. Con memoria scritta il difensore dell’imputato ha rassegnato le proprie conclusion chiedendo l’annullamento, eventualmente con rinvio della sentenza impugnata.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è versato in fatto, pertanto, meritevole di essere dichi inammissibile.
Il motivo di ricorso, infatti, stigmatizzando la motivazione della sentenza qui impugna sulla non sussistenza dell’elemento della petulanza dal punto di vista soggettivo per esclude che i fatti, non contestati, fossero in qualche modo giustificati dalla necessità da dell’imputato di avere notizie del figlio concepito con la persona offesa, è rivalutativ assenza di una manifesta illogicità della motivazione che qui non è ravvisabile, deve esser dichiarato inammissibile.
Va, quindi, rammentato che «sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza prob singolo elemento…» ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili sol «censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifes illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). Più in generale, è preclusa, in sede d legittimità, «la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ind dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa risp a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628).
Per le considerazioni appena espresse, va dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 13 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente