Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5808 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribun di Trieste ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 660 c avendo ella effettuato – per petulanza o altro biasimevole motivo – u telefonate nell’arco di un’ora all’ex compagno NOME COGNOME in data 25 l 2020 ed ulteriori nove chiamate la mattina successiva; per l’effetto, il Tr ha condanNOME l’imputata alla pena di euro duecento di ammenda, oltre che pagamento delle spese processuali.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli 660 e 131-bis cod. pen.
Le censure dedotte nell’atto di impugnazione non sono consentite in se di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e, co manifestamente infondate. Il ricorrente, sostanzialmente, lamenta come condotta ascritta alla ricorrente non sia riconducibile entro l’alveo di que integrare il ritenuto paradigma normativo. La ricorrente dunque – in i difensiva – non intendeva arrecare molestie all’ex marito, ma mi esclusivamente a sensibilizzarlo in ordine alle possibili ripercussioni, su situazione lavorativa ed economica, della denuncia da lui stesso inol l’imputata, in particolare, era preoccupata per le possibili conseguenze ne stante la sua già precaria condizione lavorativa e personale. Non vi è chi non trattarsi di critiche direttamente incentrate sul merito della vicenda e volte, con tutta evidenza, a sollecitare una nuova valutazione fattual elementi di valutazione e conoscenza emersi; le doglianze, quindi, auspica compimento di una operazione interpretativa non consentita in sede di legitti Dette censure, altresì, riproducono pedissequamente i medesimi profil doglianza già congruamente vagliati e disattesi – secondo un ineccepi argomentare giuridico – dal Tribunale di Trieste, a mezzo della sent impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che la persona offesa Da COGNOME, ex compagno della prevenuta, veniva raggiunta, sulla sua uten telefonica, da numerose chiamate effettuate dall’imputata, la insistentemente lo invitava a ritirare la querela da lui sporta.
La motivazione adottata dal Giudice di merito è poi congruente, logic priva della pur minima forma di contraddittorietà ed è, pertanto, meritev
restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. A fronte d argomentazioni difensive sì appalesano assertive e aspecifiche.
Parimenti, la doglianza inerente alla mancata applicazione dell’istit art. 131-bis cod. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibil quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagl dal giudice di merito. Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punib particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che di dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, il Tribunale di Trieste ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della presenza di una pluralità di episodi molesti; in tal modo, risulta compiuto il necessario postulato dalla sopra richiamata norma, divenendo tale valutazione incensurab in cassazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve es dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagament delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versame una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sen dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.