Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31114 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
30 106. 2E24
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA ad Arezzo; nel procedimento a carico del medesimo; GLYPH Luci! avverso la sentenza del 27/06/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; COGNOME NOME che ha
udite le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.to insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del 29.10.2021 del tribunale di Arezzo – con la quale COGNOME NOME era stata condannata in relazione in ordine al reato di cui all’art. 674 c.p. -, condannando l’imputata al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili NOME COGNOME e COGNOME NOME, di euro 10.000 in favore di ciascuna di esse
Avverso la sentenza suindicata COGNOME NOME, mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione.
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Con il primo rappresenta la violazione dell’art. 157 c.p. per il mancato rilevamento della intervenuta maturazione della prescrizione ed il travisamento di prova testimoniale sul punto. Si contesta la fissazione della data di decorrenza della prescrizione al gennaio del 2017 sebbene l’azienda agraria della ricorrente avesse cessato le proprie attività dal 2015, data che quindi costituirebbe il termine ultimo di durata del ritenuto reato permanente, siccome legato alla gestione della stessa. L’errore sarebbe dovuto alla mancata considerazione per cui il reato ascritto cessa nel momento in cui termina la condotta volontaria del mantenimento dello stato antigiuridico, come tale correlata alla predetta gestione aziendale. La Corte, da parte sua, avrebbe fissato la data di decorrenza della prescrizione sulla base di prove testimoniali e in assenza di oggettivi accertamenti tecnici, e quindi sulla base di mere valutazioni soggettive come tali inidonee a fissare la data ultima di consumazione del reato, trattandosi di dichiarazioni inerenti personali percezioni olfattive. Le dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, sarebbero altresì confuse e contraddittorie. In tale quadro, in mancanza di prova certa sulla decorrenza della prescrizione si sarebbe dovuta effettuare una valutazione ispirata al favor rei, con rilevazione della intervenuta prescrizione. Il reato sarebbe comunque prescritto, se consumato al gennaio 2017, alla data del settembre 2023.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 674 c.p. e il travisamento della prova testimoniale. La ritenuta prova del reato, accertato dai giudici alla luce del criterio di normale tollerabilità, sarebbe stata individuata in dichiarazioni di parti civili, tra loro differenti e contraddittorie oltre puramente soggettive quanto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE emissioni contestate. Si aggiunge che alla luce RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali rese, emergerebbe anche che sarebbe mancante una attitudine concreta della condotta della ricorrente a molestare persone e che la ricorrente non voleva arrecare molestie, tanto da essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE necessarie autorizzazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi, siccome coinvolgono entrambi il tema della ricostruzione del reato possono essere esaminati congiuntamente.
Premesso che si tratta di un caso di doppia conforme in ordine all’unico reato per cui è intervenuta condanna, va osservato che i giudici hanno ricostruito i fatti, in sintesi, evidenziando, da una parte, come la condotta di gestione dell’impianto di biogas svolta dalla ricorrente sia avvenuta in dispregio dei limiti
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operativi e dei presupposti di cui alle autorizzazioni rilasciate – come emergente da plurimi dati documentali dell’RAGIONE_SOCIALE, da ordinanze sindacali e da dichiarazioni testimoniali di personale di controllo -, dall’altra, che in questo quadro, nonostante fosse quindi sufficiente per integrare il reato ex art. 674 c.p. fare riferimento, per la valutazione RAGIONE_SOCIALE emissioni, a criteri di stretta tollerabilità, era appurato anche il superamento di limiti di normale tollerabilità: alla luce di dichiarazioni di vicini quali il COGNOME, COGNOME, COGNOME (che ha riferito di catt odori fino al 2017), nonché di dichiarazioni del teste di polizia Municipale COGNOME, che ha deposto riguardo a un sopralluogo del 2013. I giudici hanno anche avuto cura di spiegare l’assenza di ogni contraddizioni tra le dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, osservando che il primo aveva riferito di cattivi odori provenienti dall’impianto constatandoli più volte, ma non in occasione del sopralluogo del 27 marzo 2013, mentre la seconda avrebbe riferito di non avere avvertito problemi del tipo in esame in occasione del sopralluogo predetto, rilevandoli invece negli anni successivi, fino al 2015. In punto di prova, è corretta altresì l’osservazione per cui la dimostrazione di cattivi odori può essere riDIMCIM21 anche attraverso prove testimoniali, come già evidenziato da questa Suprema Corte, per cui ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, nè tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti RAGIONE_SOCIALE immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014 Ud. (dep. 13/01/2015 ) Rv. 261794 – 01). Ed in proposito, non è dato rilevare, né la difesa sviluppa argomentazioni al riguardo, che le dichiarazioni in questione non sarebbero espressione di riferimenti a dati fenomenici percepiti, come è tipico del riferimento a percezioni di emissioni odorigene pregiudizievoli, quale tipico frutto di esiti di segnali trasmessi alla persona dal sistema olfattivo. Diversamente, anche gli esiti visivi o tattili o meglio ancora, tutti gli esiti di segnali trasmessi all’uomo da organi sensoriali, dovrebbero esser il risultato di giudizi soggettivi, ovvero valutazioni, come sostenuto dalla difesa, e non di riferimenti sul percepito. Invece, mentre gli esiti sensoriali dell’esperienza personale rientrano nel mondo fenomenico percepito, la valutazione costituisce un ulteriore e distinto processo, di tipo logico estimativo, trattandosi della determinazione del valore di cose e fatti – quelli evidentemente percepiti o comunque caduti sotto la personale cognizione, Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
immediata o mediata – di cui si debba tenere conto ai fini di un giudizio o di una decisione, di una classifica o graduatoria.
Quest’ultima operazione, lo si ripete, valutativa, GLYPH non è riconducibile alle dichiarazioni valorizzate dai giudici a fini di prova.
Già alla luce di quanto sinora osservato appare inoltre del tutto destituito di fondamento il secondo motivo di ricorso.
Ai rilievi sinora riportati, vanno altresì aggiunte le ulteriori osservazioni dei giudici, sempre inerenti la ricostruzione dei fatti, per cui le emissioni sono da ricollegare alla attività e gestione del biodigestore correlata ai residui fecali e a sversamenti di digestato, colpevolmente lasciato nell’azienda anche dopo la cessazione della relativa attività agricola tipica – con fuoriuscite per rotture RAGIONE_SOCIALE vasche di contenimento quali circostanze tutte riconducibili alla condotta della imputata riguardante complessivamente il biodigestore, quale ritenuta causa RAGIONE_SOCIALE emissioni contestate.
Tali ulteriori notazioni, peraltro in linea con un ampio capo di imputazione che individua in maniera articolata e variegata le ragioni RAGIONE_SOCIALE emissioni e le contesta sino al gennaio 2017, giustificano adeguatamente la individuata decorrenza della prescrizione da tale ultima data. Cosicchè, la stessa, al momento di pubblicazione della sentenza impugnata, non era ancora maturata y yal- AZ di/112 h CI GLYPH clk
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE