Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4419 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4419 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato il 26/04/1965 a Capri, avverso la sentenza del 10/01/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udito il Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedend l’annullamento con rinvio come da requisitoria scritta pure precedentemente rassegnata ;
lette le conclusioni rassegnate per la parte civile, NOME COGNOME dall’ L.Fotios Meletopoulos, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricors o, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 gennaio 2024 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha condannato COGNOME COGNOME alla pena di euro cento di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 674 cod.pe commesso in Anacapri, nel 2015 con permanenza.
COGNOME COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia tempestivo ricorso, affidato a tre motivi.
2.1. Col primo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett e e d cod pro pen per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e p l’omessa valutazione di prove decisive.
Il Tribunale ha fondato il suo convincimento sulle prove rappresentate dall dichiarazione del teste COGNOME e sulla documentazione acquisita col consenso del parti, omettendo completamente di esaminare e valutare la documentazione prodotta dalla difesa all’udienza del 10 gennaio 2024, decisiva, in qua consistente nelle relazioni del 27 settembre e del 30 agosto 2017, a firma del do COGNOME, Referente dell’Ufficio Asl – Distretto 24-, acquisita, su consenso del parti, in luogo dell’esame testimoniale dello stesso.
Attesa la decisività delle risultanze ivi descritte, si invoca l’annullamento sentenza.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett b cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge pena in relazione all’art. 674 cod.pen. e per violazione dell’art. 606, comma 1, l cod.proc.pen per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dell motivazione con cui è stata ritenuta integrata la fattispecie in contestazione.
Il Tribunale ha del tutto apoditticamente ritenuto, a fronte del riconoscimen del rispetto delle autorizzazioni richieste da parte del ricorrente, che le immis olfattive provenienti dalla cappa fossero idonee a costituire molestia penalmen rilevante sulla base del criterio della stretta tollerabilità, laddove i valutativo da applicare è quello della normale tollerabilità. Tanto in difetto d reale motivazione insufficiente risultando il semplice richiamo alla laconi dichiarazione del teste di p.g.
La difesa invoca, pertanto, anche per tale motivo, l’annullamento dell sentenza impugnata.
2.3. Col terzo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett cod.proc.pen. in relazione all’art. 157 cod.pen. per omessa declaratoria de estinzione del reato per intervenuta prescrizione, consumata in data anteceden
alla sentenza, anche tenuto presente il periodo di sospensione ex art. 159 13.9.2023 al 10.1.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’errata valutazione di prova decisiva, costituita due relazioni a firma del dott. COGNOME, della Asl territorialmente competente.
Premette che alla base della decisione la deposizione di COGNOME, Comandant della stazione dei Carabinieri di Anacapri -e la relazione a sua firma acquisita atti su consenso delle parti-, il quale, insieme con il responsabile dell Operativa dell’ASL di Capri, dott COGNOME a seguito di denuncia effettuata COGNOME, effettuò il sopralluogo presso l’attività di ristorazione L’Angolo del G di cui il ricorrente era titolare. Il contenuto della deposizione -in quanto testimone ritenuto attendibile per le motivazioni esplicitate in sentenza- è ritenuto inequivocabile quanto alla attestazione della fuoriuscita di odori mol dallo sbocco della cappa del ristorante, in relazione al cui impianto di estrazio fumi, due note, una del Comune l’altra dell’ASL, davano atto del mancato rispett della normativa vigente.
Assume il ricorrente, innanzi tutto, violazione di legge per omess valutazione delle prove decisive allegate dalla difesa, consistenti nelle due n firma del funzionario ASL, COGNOME, coautore del sopralluogo presso l’esercizi commerciale dell’imputato, nella prima delle quali in particolare, quella de agosto 2017 relativa al sopralluogo effettuato il precedente 11 luglio 20 emergerebbe, soltanto, la necessità dello spostamento dello sbocco della capp della strada sul tetto dello stabile, ma non “fuoriuscite di fumi ed particolarmente apprezzabili”.
Assunto, questo la cui forza dimostrativa sarebbe stata svilita dal giudican con errore valutativo idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.
Ciò di cui si duole la difesa è, dunque, la valutazione delle prove disponib proponendone una diversa e a sé più favorevole, mercè la lettura di un dato, oss la pretesa asserzione dell’assenza di fuoriuscite di fumi ed odori particolarme apprezzabili, che, invero, neppure risulta dagli stralci delle note come riprodo ricorso testualmente e che adduce a fondamento delle proprie recriminazioni.
Ciò che ivi si legge, infatti, è, solo, la circostanza che dal sopra effettuato era emersa “la necessità che tale sbocco (sbocco della cappa a servi dell’esercizio n.d.e.) sia trasferito dalla sede attuale al di sopra dell’esercizio, dotandolo di idoneo sistema di filtrazione e collocandola in posiz che rispetti la vigente normativa …”, dal che, logicamente, si desume l’assenz prescritto idoneo sistema di filtrazione, verosimilmente potenzialmente causa d emissioni moleste, mentre la predicata assenza di fumi e odori molesti è attestata, non all’esterno, bensì all’interno dell’esercizio, come chiara risultante sempre dal testo della nota come riportato dalla stessa difesa : ” portava di nuovo all’interno in prossimità della cappa constatando che non c’eran fuoriuscite di fumi ed odori particolarmente apprezzabili”.
Non corrisponde perciò a realtà la denunciata discrasia tra prove disponibili relativa valutazione resa in sentenza, nel corpo della cui motivazione si dà della compiuta sinergica valutazione della piattaforma probatoria disponibile, quanto portata dalla pubblica accusa e dalla difesa.
Il motivo in discussione, il primo svolto, è allora palesemente inammissibil in quanto la doglianza, qualificata in termini di mancata assunzione di pro decisiva, dissimula la richiesta di una diversa valutazione del compend probatorio. Si osserva e ribadisce che nel giudizio di legittimità (v. da ultimo 3, n. 8466 del 17/01/2023, COGNOME, n.m.) sono precluse la rilettura degli eleme di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicat ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 472 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili (come que precedentemente illustrati) che concernono la valutazione degli elementi di prova in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del me che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte d reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di pro incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazi come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né risulta fondata la censura in termini di difetto o insufficienza de motivazione che, stringata, rende comunque efficacemente e senza aporie logiche ragione del percorso motivazione adottato, con perfetta aderenza alle risultan probatorie. Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di e costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del contr critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione an risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, s
implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 – 01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena, Rv. 255096 – 01).
Col secondo motivo la difesa lamenta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 674 cod.pen nonchè il correlato vizio motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di contestata.
A proposito delle molestie olfattive occorre rifarsi, secondo prospettazio difensiva che cita la giurisprudenza in materia di questa Corte (Sez 3 23582/20), al criterio della ‘normale tollerabilità’ e non a quello della ‘ tollerabilità’. Il tribunale, con la sentenza impugnata, ammesso implicitamente rispetto delle prescritte autorizzazioni da parte dell’imputato, avr apoditticamente affermato l’attitudine delle immissioni olfattive provenienti da cappa a costituire molestia penalmente rilevante sulla base dell’ultimo dei cenn criteri, peraltro senza spiegare – e in ciò risiederebbe il denunciato viz motivazione- su quali argomenti probatori tale convincimento è fondato (insufficiente risultando la laconica dichiarazione del teste di p.g.) ed omett qualsivoglia motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato.
Ribaditi i limiti della deducibilità del vizio di motivazione come graniticamen risultanti dalla giurisprudenza di questa Corte, ed osservato che non risulta, specie, il rispetto della normativa di settore relativa alle emissioni in atmosf rileva che il bene giuridico oggetto di tutela è la sicurezza pubblica, con la pr punizione di chi -per quanto qui rileva-, nei casi non consentiti dalla legge prov emissioni di gas, vapori o fumo, con le potenzialità lesive di cui alla norma.
La contravvenzione prevista dall’art. 674 cod.pen. dunque è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste ‘olfatt che superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod.civ. s che, esemplificativamente, è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta continue immissioni, in un appartamento, di fumi ed odori di cucina provenienti d appartamento confinante (cfr, Sez 3, n. 14467 del 24/03/2017, Sez. 3, n. 3489 del 27/09/2011 e, prima, più diffusamente, Sez 3, n. 971 del 13/01/2015 che ha affermato che «è configurabile il reato di getto pericoloso di cose in cas produzione di “molestie olfattive” mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale c prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con consegue individuazione, quale parametro di legalità dell’emissione, del criterio della “s tollerabilità”, e non invece, di quello della “normale tollerabilità” previsto da 844 cod.civ. attesa l’inidoneità di quest’ultimo ad assicurare una protez adeguata all’ambiente e alla salute umana».
E’ quanto afferma la sentenza impugnata che ha dunque fatto corretta applicazione dell’insegnamento di questa Corte, con motivazione compiuta e scevra da aporie logiche. Ne consegue l’inammissibilità anche del motivo appena discusso.
Col terzo ed ultimo motivo la difesa assume l’intervenuto decorso del termine di prescrizione in epoca antecedente alla sentenza.
Nel capo di imputazione si legge che il reato è commesso in Anacapri nel 2015 ed è tuttora permanente.
Il teste COGNOME con dichiarazione resa in udienza il 10 gennaio 2024 support da documentazione acquisita in pari data, attestava la permanenza dello sbocco illegittimo all’ottobre 2018.
All’udienza del 10 gennaio 2024, nel corso dell’escussione della parte civil veniva prodotta la SCIA depositata al Comune di Anacapri il 31/01/2019, con cui l’imputato comunicava, a quella data, l’inizio dei lavori per la regolarizzaz prescritta.
Sono altresì da considerare i quattro mesi di sospensione, dal 13 settembr 2023 al 10 gennaio 2024, sicchè palesemente il reato non poteva essersi prescritt al 10 gennaio 2024, in quanto il termine dì prescrizione, ordinariamen individuato nell’ottobre 2023, quando sarebbero ordinariamente decorsi i cinque anni dalla data della prima constatazione del reato, deve considerarsi slittato a gennaio 2024, ove si consideri che lo stesso è stato accertato nella permanenza in tale data proprio in virtù della sopra ricordata documentazion consistente nella SCIA prodotta al Comune di Anacapri, termini, comunque, cui occorre aggiungere i quasi quattro mesi di sospensione, dal 13 settembre 2023 a 10 gennaio 2024.
Anche questo motivo è, dunque, palesemente infondato.
Il ricorso è dunque manifestamente inammissibile in relazione a tutti motivi proposti.
Ne consegue l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza del Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragion di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente vers somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa del ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 ottobre .20-2