Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10385 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10385 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che NOME, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 721/2025 con cui il Tribunale di Catanzaro ha condannato l’imputata in ordine al reato di cui all’art. 660 cod. pen.;
Considerato che il ricorso, col quale si deducono asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine al disposto riconoscimento della responsabilità penale (motivo primo), difetto di elemento oggettivo del reato (motivo secondo) e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (motivo terzo), è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché:
volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (motivo primo);
inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (motivo terzo);
e al contempo è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato (secondo motivo);
Che, in particolare, le censure esposte nel primo motivo di ricorso sono del tutto generiche ed aspecifiche perché non si confrontano con le puntuali ragioni che il giudice di prime cure, ha posto a sostegno in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputata rispetto al reato di molestie private, e in ogni caso si risolvono in una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, essendo preclusa al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi materiali e fattuali posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come preferiti o maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601; Sez. 3, n. 21854 del 17/4/2025, Z., non mass.), dovendosi altresì ricordare che il procedimento concernente la valutazione di attendibilità della persona offesa dal reato, al pari di qualunque testimone, si snoda secondo una precisa scansione logica: dall’analisi della capacità a testimoniare, che va intesa come l’abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e
riferirle in modo coerente e compiuto (e che deve presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall’età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche), alla disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne finanche in maniera inconsapevole, la genuinità); dal vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati) a quello degli eventuali riscontri esterni, peraltro, ritenuti non necessari, posto che alle dichiarazioni della persona offesa – le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato – non si applicano le regole probatorie dettate dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214-01; Sez. 1, n. 29718 del 3/7/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 30627 del 4/6/2025, COGNOME, non mass.);
Considerato che, inoltre, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la censura di cui al terzo motivo, oltre che aspecifica, in quanto non si confronta con le ragioni del diniego espresse motivatamente dal Tribunale (v. penult. pag. sent. imp.), è generica, consistendo nella sola asserzione della mancanza di motivazione sul punto, disgiunta dalla illustrazione degli aspetti di particolare tenuità del fatto e occasionalità della condotta idonei a consentire il riconoscimento di detta causa di non punibilità, con la conseguente inidoneità della censura medesima a costituire idoneo mezzo di critica argomentata della decisione impugnata, non essendo stata correlata la denuncia di mancanza di motivazione alla allegazione di aspetti del fatto idonei a consentire il riconoscimento di detta causa di esclusione della punibilità trascurati o erroneamente valutati dal Tribunale, e rimanendo, di conseguenza, irrilevante la mancanza di motivazione su tale punto (ad es. Sez. 3 n. 25458 del 11/06/2025, COGNOME, in motiv. § 4); inoltre la censura stessa si appalesa anche manifestamente infondata, alla stregua del principio di diritto per il quale «la causa di non punibilità per particolare tenuit del fatto non può trovare applicazione in relazione al reato di molestia ex art. 660 cod. pen. nel caso di reiterazione della condotta tipica senza necessità di esplicita motivazione sul punto» (Sez. 1, n. 1523 del 5/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794-01; Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., non mass.);
Ribadito che, quanto al secondo motivo di ricorso, non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 7, ord. n. 39396 del 27/5/2016, COGNOME,
Rv. 268475-01), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma essendo sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 4, n. 8872 del 28/1/2025, Bajramaj, non mass.), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo bastevole (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02);
Considerato che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità, con riguardo a tutti e tre i motivi di ricorso va dichiarato inammissibile – con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., dovendosi l’aspecificità del motivo apprezzarsi non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Esclusa la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa richieste dalla costituita parte civile che, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, con memoria del 12 febbraio 2026 si è limitata a chiedere la conferma della condanna con conclusioni scritte prive di concreto supporto argomentativo (cfr. Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286581-03; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, COGNOME, Rv. 288298-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per la costituiCìarte civile.