Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22958 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22958 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Nardò (LE) il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi, eventualmente con rinvio, il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con provvedimento dell’11/05/2022, ha concesso a COGNOME NOME il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale per il periodo della pena da espiare.
Tra le varie prescrizioni impartitegli, vi erano quella di non lasciare il proprio domicilio tra le ore 22:00 e le ore 06:00, nonché quella di mantenere contatti con l’U.E.P.E. di RAGIONE_SOCIALE «con la frequenza e le modalità che l’U.E.P.E. stabilirà», e quella di non allontanarsi dalla Regione di residenza.
Con annotazione del 18/01/2024, i Carabinieri della Compagnia di RAGIONE_SOCIALE informavano il magistrato di sorveglianza di quella città che, nel corso del servizio svolto la notte antecedente, si erano recati alle ore 03:10, alle ore 03:33
e alle ore 04:29 presso l’abitazione del COGNOME, suonando al citofono senza ottenere alcuna risposta.
Il magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 25/01/2024, diffidava il COGNOME al rispetto delle prescrizioni a lui imposte, e, contestualmente, si determinava a rimodulare le tre prescrizioni innanzi citate, imponendo in particolare al condannato di rimanere presso il proprio domicilio tra le ore 20:00 e le ore 07:00, di mantenere contatti «almeno quindicennali» con l’RAGIONE_SOCIALE, e di non allontanarsi dalla Provincia di residenza.
Con annotazione del 25/01/2024, i Carabinieri della Compagnia di RAGIONE_SOCIALE informavano il magistrato di sorveglianza che l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva autorizzato il COGNOME a recarsi per motivi di lavoro in Verona dal 15 al 19 gennaio 2024, e che, dunque, non vi era stata da parte dello stesso alcuna violazione delle prescrizioni impostegli.
Con ordinanza del 29/01/2024 il magistrato di sorveglianza revocava la diffida formulata quattro giorni prima, e rimodulava nuovamente le prescrizioni di cui sopra, imponendo al COGNOME di rimanere presso il proprio domicilio tra le ore 21:00 e le ore 06:00, di mantenere contatti «almeno quindicennali» con l’RAGIONE_SOCIALE, e di non allontanarsi dalla Provincia di residenza.
Il difensore del COGNOME ha presentato in data 01/02/2024 ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 29/01/2024, articolando un unico motivo con il quale deduce «violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione all’art. 47 legge 354/1975. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione». Si duole della modifica in peius delle originarie prescrizioni, non giustificata da alcuna violazione ascrivibile al COGNOME, e, dunque, illegittimamente adottata ex officio dal giudice leccese.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto accogliersi il ricorso, poiché il magistrato di sorveglianza «non ha fornito alcun dettaglio in ordine alle più restrittive prescrizioni imposte rispetto a quelle originarie».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 ss. ord. pen. non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, poiché la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere è subordinata a una valutazione dell’autorità giudiziaria discrezionale,
ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge: il Tribunale di sorveglianza è, dunque, investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Si è, conseguentemente, precisato che il provvedimento con il quale viene concesso il beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1, n. 636 del 01/02/1993, dep. 1994, Chianetta, Rv. 196861), «non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché – in questo secondo caso – fossero non conosciuti dal tribunale di sorveglianza così da non averne tenuto conto nella sua decisione» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 51392 del 27/06/2023, COGNOME, n.m.).
Non è, dunque, in discussione il potere del tribunale di sorveglianza di modificare le prescrizioni imposte con l’ordinanza applicativa dell’affidamento in prova al servizio sociale: deve, tuttavia, trattarsi di modifiche che adeguano quelle prescrizioni al percorso rieducativo intrapreso dall’affidato e che tengono conto dei suoi comportamenti successivi all’applicazione della misura alternativa.
Nel caso di specie il magistrato di sorveglianza ha disposto un aggravamento delle prescrizioni non adeguatamente motivato, e apparentemente non giustificato da alcun apprezzabile elemento di novità, non risultando che, nei quasi due anni intercorsi dall’11/05/2022, il COGNOME abbia contravvenuto ai precetti comportamentali prescrittigli, ed essendo risultate insussistenti le violazioni inizialmente ascrittegli a seguito del controllo del 18/01/2024.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, perché provveda a nuovo giudizio, emendando i vizi motivazionali sopra rilevati, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 30/04/2024