Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2453 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2453 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cittadini NOME nato a ROMA il 14/12/1972
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall’avvocato NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, che, in replica alle conclusioni della Procura generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con decreto del 29 febbraio 2024, confermava il provvedimento del Tribunale capitolino che aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME tesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 11, comma 2,
d.lgs. n. 159 del 2011, la modifica dell’orario di rientro quotidiano nell’abitazione previsto per le ore 21.00, da posticipare alle ore 24.00.
Cittadini era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora per anni due, disposta in data 9 gennaio 2023, in quanto ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. cit., misura confermata dalla Corte di appello in data 17 ottobre 2023.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 6, 8, e 11 d.lgs. n. 159 del 2011.
Lamenta il ricorrente, dopo aver ripercorso l’iter procedimentale, che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la modifica del regime della misura di prevenzione possa avvenire per l’attenuazione della pericolosità, non essendo necessario il venir meno della stessa.
Pertanto, il provvedimento impugnato risulterebbe affetto da vizio logico, allorché richiama quello di primo grado, osservando che non sussistono i presupposti per l’attenuazione del controllo sociale nelle ore dalle 21.00 alle 24.00
In tal senso non verrebbero valutati i fatti attestanti la riduzione della pericolosità, quali il periodo di sottoposizione per undici mesi, l’assenza di violazioni, i positivi comportamenti successivi all’applicazione della misura cautelare, comprovati dalla documentazione difensiva.
Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall’art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall’art.3-ter, secondo comma, 1.31 maggio 1965 n. 575.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio dell’illogicità manifesta, di cui all’a 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente
(Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246: in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 279434 – 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME).
Va anche aggiunto che, in tema di procedimento di prevenzione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ammesso soltanto per violazione di legge, integra motivazione inesistente o meramente apparente il decreto che omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).
A ben vedere, nel caso in esame non si verte in tema di motivazione apparente, in quanto la Corte di appello rende conto delle allegazioni difensive, consistenti nella attività lavorativa a tempo determinato, nell’iscrizione a un corso universitario, nella frequenza della Chiesa Evangelica e nell’attività di cura nei confronti della madre, escludendo che tali elementi per un verso attestino la riduzione della pericolosità, per altro giustifichino lo spostamento dell’ora di rientro.
La Corte di appello chiarisce che, pur nella positività di tali elementi, la pericolosità permanga e richieda il controllo nelle ore già geneticamente determinate, in quanto proprio gli impegni assunti di lavoro, di cura e di studio non implicano in sé la modifica richiesta dal proposto.
Si tratta di una motivazione sussistente, rispetto alla quale le doglianze si confrontano sotto il profilo del ‘vizio logico’ e del ‘discorso giustificativo’, così sostanziandosi in doglianze non consentite, perché afferenti al vizio di motivazione.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 3 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente