Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14102 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, cori ordinanza del 27/11/2023 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 23/10/2023, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione alla imputazione provvisoria di cui agli artt. 110, 56, 628, comma terzo, n. 1, cod. pen..
NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cRAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta ordinanza; proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. La difesa ha dedotto l’inosservanza degli artt. 125, 274 e 310 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attualità e concretezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari. Il giudice dell’appello avrebbe erroneamente valutato quanto affermato nel gravame in ordine all’affievolimento RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari; in particola GLYPH si è evidenziato che il COGNOME avrebbe manifestato resipiscenza sia rendendo dichiarazioni etero ed autoaccusatorie in epoca successiva alla , – -dttoposizione a misura cautelare, che chiedendo la definizione del giudizio mediante rito abbreviato, circostanze che, unite al tempo trascorsa in carcere ed all’incensuratezza dell’indagato, denoterebbero un affievolimento della pericolosità sociale del ricorrente. L’ordinanza lmpumata sarebbe, inoltre, priva di adeguata motivazione in ordine all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con l’eventuaie ausilio del braccialetto elettronico. I giudici dell’appello avrebbero, in particolare, affermato che la misura degli arresti domiciliari sarebbe inager»Ja’ – in considerazione della mancanza di autocontrollo da parte del ricorrente, affermazione del tutto apodittica e disancorata da qualsiasi elemento fattuale verificabile.
Il Prc.)cuntore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarate inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo manifestamente infondato.
In via preliminare si deve evidenziare come il ricorso proposto sia reiterativo ed aspecifico in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Palermo a seguito di istanza del 28/09/2023, c:aratterizzata dai medesimi elementi e allegazioni, decisa in data 28/09/2023. Difatti, a distanza di c’r -c un mese, il ricorrente ha presentato l’istanza poi rigettata nuovamente dal Gip di Palermo in data 23/10;2023, avverso la quale ha proposto appello, con argomentazioni e doglianze del tutto ci! i a sovrapponibili GLYPH precedente, in mancanza di qualsiasi elemento caratterizzato dz effettiva novità, non potendosi ritenere tale la allegazione, ‘?..tro in forma del tutto generica (in mancanza anche solo della indicazione della data della richiesta), relativa alla volontà di accedere a rito abbreviato.
2. Cic pro esso, va ricordato, il costante orientamento di questa Corte, crie n ritende ribadire, secondo il quale la decisione del giudice sull’appeho avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione di u a misura cautelare è vincolata, oltre che dall’effetto devolutivo GLYPH o di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione GLYPH rn p.,iò superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provv ..dimento impugNOME, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza imny , i:itiva della misura. Il giudice dell’appello, pertanto, non deve riecamnro TARGA_VEICOLO a questione della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di applicabil’tà TARGA_VEICOLO misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immene da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravver nt idonei 9 modificare in modo apprezzabile il quadro indiziario o ad influire sulle , esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione della misura (veci Ser. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266676 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292 – 01).
Lista -iza i GLYPH revoca o di modifica della misura coercitiva presuppone, GLYPH un significativo mutamento, in senso favorevole all’imput a to, degli elementi di accusa, che l’istante ha l’onere di indicare e specificare, circos , :anza non ricorrente nel caso in esame, atteso il mero richiamo aci. everi endo-processuali (come l’aver reso confessione e dichiarazhn GLYPH i or-accusatorie, l’aver richiesto apparentemente, ma senza alcuno vr GLYPH fica allegazione e indicazione in tal senso, il rito abbreviato, che tra l’altro non implica neanche ammissione di responsahi!ià o mi elementi neutri (come il decorso del tempo dalla applicazione ce GLYPH n-!sura cautelare, in tal senso Sez. 2, n. 12807 del
19/02/2020, E3c.nro , Rv. 278999-01) non idonei ad incidere sulla complesslva ed originaria valutazione che portava alla applicazione della misura deila quale. è stata chiesta la revoca.
Il Tribun2’e GLYPH adeguatamente motivato sul punto, in modo logico, lineare e del GLYPH privo di aporie, senza che il ricorrente si confronti effettivamente con gli argomenti spesi nel giustificare la decisione e ordinanza impugnata, limitandosi ad una mera reiterazione dei motivi di appello in assenzT di critica effettiva.
3.11 Tribunale ha, quindi, ampiamente richiamato la precedente decisione RAGIONE_SOCIALE questioni poste, l’evidente e allarmante gravità della vicenda e 17, conseguente evidente pericolosità del ricorrente (con evidente incornpailbilità con la diversa misura richiesta in ogni sua forma), l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE allegazioni nuovamente proposte in questa sede, in asse.r17 – di elementi di novità. Non ricorre, dunque, alcuna violazione le(=ge, né un vizio della motivazione tale da poter considerare la ctccsa apparente o assente, a fronte di una serie di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione e del tutto prive di allegazior i A s,i -)Dorto RAGIONE_SOCIALE critiche articolate al provvedimento del Tribunale.
Il Tribunale GLYPH in conclusione correttamente appAcato il principio affermate dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, una volta formatosi il GLYPH cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare ia rvalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca GLYPH e GLYPH ‘a cJifica GLYPH della misura GLYPH applicata GLYPH (Sez.1, GLYPH n.19521 del 15/04/2010. Rv. 247208-01: GLYPH Sez. GLYPH 5, GLYPH n. GLYPH 17896 del 09/01/2009, -one GLYPH COGNOME, Rv. GLYPH 243974-01; GLYPH Sez. GLYPH 1., GLYPH n. GLYPH 15906 del 19/01/2007.. Pet, Rv, 236278-01).
Aii !na: -T – 1 ossibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. per., a condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proced GLYPH ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa c! GLYPH cc mmissibilità, al pagamento in favore della cRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende c’e GLYPH di euro tremila, così equitativamente fissata.
Non (-7.’if , ;e .J.,:cndo dall’adozione del presente provvedimento la rimessie a GLYPH i. .3 dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, GLYPH .att. cod. proc. pen.
Dichiara inanrrH ;.E·H .’ GLYPH I rcorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della di curo tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per ali adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peri.
Così deciso il 17; GLYPH 24.