Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36548 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36548 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 18/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a XXXXXXX il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento dell’08/02/2025 del Magistrato di sorveglianza di XXXXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di XXXXXXX rigettava l’istanza, avanzata dal detenuto domiciliare NOME, di trasferire il luogo di esecuzione della misura alternativa dalla attuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al domicilio privato, con rimodulazione delle prescrizioni in funzione di un percorso riabilitativo non piø a carattere residenziale, ma di tipo ambulatoriale.
Il Magistrato di sorveglianza riteneva che l’accoglimento dell’istanza fosse precluso dal tenore dell’ordinanza concessiva della misura alternativa, essendo quest’ultima stata strutturata secondo modalità rigidamente contenitive, e ciò in relazione alla condotta trasgressiva tenuta sin lì dal condannato in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla pericolosità sociale ancora dimostrata e all’esistenza di una tossicomania ancora irrisolta.
NOME ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione.
Il provvedimento impugnato, infatti, non avrebbe tenuto conto degli sviluppi successivi alla concessione della misura alternativa, omettendo di considerare che la modifica del luogo di domicilio coatto e la prosecuzione in forma ambulatoriale del programma riabilitativo erano state sollecitate dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, con il pieno avallo del RAGIONE_SOCIALE, in rapporto ai progressi trattamentali nel frattempo registratisi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini di seguito precisati.
La giurisdizione penitenziaria si caratterizza per il suo costante adattamento ai termini della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata, che appaiono in costante e fisiologica evoluzione, sicchØ le decisioni assunte dalla magistratura di sorveglianza devono sempre considerarsi ‘allo stato degli atti’ (Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 276824-01; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, COGNOME, Rv. 207773-
01; Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774-01).
Ne deriva anche che, nel momento in cui il Magistrato di sorveglianza Ł chiamato ad apprezzare le esigenze, prospettate dall’interessato, di modifica delle prescrizioni di una misura alternativa in atto (e, segnatamente, della detenzione domiciliare, a norma dell’art. 47ter , comma 4, Ord. pen.), il Magistrato stesso non può mai arrestare la sua valutazione alla situazione esistente al tempo di emissione dell’ordinanza concessiva della misura, ma deve determinarsi alla luce del quadro conoscitivo che si presenta attualmente dinanzi a lui e, ove questo registri un significativo mutamento, deve confrontarsi criticamente con esso.
Nella specie, la documentazione allegata al ricorso svela che quel quadro appariva inciso da rilevanti sopravvenienze, perchØ gli operatori del trattamento avevano dichiarato favorevolmente concluso il percorso residenziale del soggetto in RAGIONE_SOCIALE (iniziato già nel luglio 2022, con la concessione degli arresti domiciliari, e caratterizzato negli ultimi tempi da piena adesione alle regole e da valida e convincente progettualità) e avevano riformulato il programma terapeutico nel senso indicato dall’interessato nella sua istanza.
Il giudice a quo , seppure non fosse pedissequamente tenuto a provvedere in conformità, avrebbe dovuto dare atto della nuova situazione e avrebbe dovuto eventualmente esporre le ragioni per le quali il nuovo approccio terapeutico (pur sostenuto dagli esperti dei Servizi sociali) fosse apparso a lui inadeguato, come viceversa non avvenuto.
Segue l’annullamento del provvedimento impugnato, affetto da tale decisiva criticità motivazionale, con rinvio al giudice che l’ha adottato per rinnovata valutazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di XXXXXXX
Così Ł deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.