Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32507 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da NOME VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
– Presidente –
Sent. n. sez. 1385/2025
UP – 26/09/2025
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con lÕimpugnata sentenza, in data 21 febbraio 2025, la Corte dÕappello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, ha ridotto la pena inflitta alNOME, nella misura di anni due e mesi cinque di reclusione, in relazione a plurime violazioni degli artt. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo a), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi b e c), art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi d, e ed f), commessi quale legale rappresentante della societˆ RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza dÕappello, NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo due motivi di ricorso:
Vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione di un teste disposta dal giudice ai sensi dellÕart. 507 cod.proc.pen. e alla mancata rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale in grado di appello.
Violazione di legge in relazione alla mancata notificazione del verbale di udienza contenente la modifica dellÕimputazione alNOME assente e vizio di motivazione.
La Corte territoriale avrebbe motivato la correttezza della mancata notificazione, alNOME assente nel processo, del verbale di modifica del capo dÕimputazione sullÕassunto che la stessa si sarebbe sostanziata in Çmere rettificheÈ.
Non cos’, secondo il ricorrente lÕoriginario capo dÕimputazione indicava le societˆ commerciali (quella di cui NOME era amministratore e quella con la quale si sarebbero tenuti rapporti commerciali), con denominazioni assolutamente diverse da quelle oggetto del processo, di guisa che ne sarebbe indefettibilmente conseguita lÕincompleta e imprecisa descrizione del fatto di reato. con violazione del diritto di difesa delNOME.
3. Il Procuratore generale ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
3. Il ricorso delNOME è inammissibile.
Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimitˆ il principio secondo il quale la modifica dellÕimputazione riguardante un elemento accessorio del fatto, non accompagnata dalla notifica dellÕestratto del verbale dibattimentale alNOME, contumace o assente, determina una nullitˆ assoluta qualora lÕelemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dellÕaddebito e non rechi pregiudizio al diritto delNOME di individuare con esattezza il fatto contestatogli, lÕomessa notificazione del verbale dÕudienza contenente tale modifica, determina una nullitˆ relativa, non deducibile con lÕimpugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente allÕudienza successiva (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016 COGNOME, Rv. 268320; Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, COGNOME).
4. Nel caso in esame la corte territoriale ha rilevato che il Pubblico Ministero, allÕudienza del 13/12/2019, chiedeva la correzione dei capi di imputazione Çnel senso che dove era scritto RAGIONE_SOCIALE si sarebbe dovuto leggere RAGIONE_SOCIALE e dove era scritto RAGIONE_SOCIALE si sarebbe dovuto leggere RAGIONE_SOCIALE e che non ricorreva alcuna nullitˆ dal momento che Çsi tratta, allÕevidenza, di mere limitate rettifiche dellÕeditto accusatorio, non incidenti in alcun modo sul contenuto di esso, nŽ sullÕindividuazione degli elementi essenziali dellÕaddebitoÈ (vedi p. 4 della sentenza di secondo grado).
La decisione è immune da censure, avendo fatto il giudice del merito, corretta applicazione dei principi in materia, non avendo inciso, le modifiche, sul contenuto essenziale dei capi di imputazione. NŽ il difensore ha allegato un concreto pregiudizio che la mancata notificazione avrebbe prodotto al diritto di difesa delNOME. Questa Corte, infatti, si è espressa nel senso che: Òin tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchŽ, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazioneÓ (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; principio di diritto da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284846 – 04).
Anche lÕulteriore motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in merito alla revoca della citazione del teste COGNOME, e alla mancata rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale, è inammissibile per genericitˆ e manifesta infondatezza.
Non è sindacabile in sede di legittimitˆ, per omessa assunzione di una prova decisiva, la revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d’ufficio su sollecitazione di parte, che sia congruamente motivata in riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio (Sez. 6, Sentenza n. 13571 del 12/11/2010, Rv. 249906 Ð 01; Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010, Rv. 247290 Ð 01; Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003, Rv. 226534 – 01).
La corte territoriale dopo avere rilevato che la revoca della testimonianza di COGNOME NOME era dipesa dal suo mancato accompagnamento coattivo dopo la sua citazione, ha argomentato la completezza dellÕindagine probatoria (cfr. pag. 5), nŽ il difensore ha contrasto con argomenti specifici tale motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Cos’ è deciso, 26/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME