Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41171 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA
nel procedimento a carico di:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME – in relazione reato contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. – per mancanza de necessaria condizione di procedibilità costituita dalla querela.
Il Tribunale ha osservato che, all’esito dell’entrata in vigore del d.lg ottobre 2022, n.150, la fattispecie contestata rientrava tra quelle dive perseguibili a querela, disposizione da intendersi applicabile retroattivamente; rilevato che, in riferimento al regime transitorio dettato dall’art.85 del d.lgs. e alla conseguente decorrenza del termine per proporre querela dalla data d entrata in vigore della riforma, non era stata presentata alcuna effettiva istan punizione da parte di soggetti effettivamente legittimati per conto della perso offesa; ha altresì rilevato che non poteva attribuirsi alcuna valenza processu alla contestazione suppletiva operata dal P.m. e avente a oggetto la circostan aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., in quanto tardivamente opera dopo che doveva intendersi emersa l’insussistenza sopravvenuta della condizione di procedibilità e quindi avvenuta all’interno di un segmento processuale al c interno l’esercizio della relativa facoltà doveva intendersi ormai precluso.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso immediato per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Ha censurato la decisione del Tribunale di ritenere quale tamquam non esset la richiesta modifica del capo di imputazione in riferimento alla circostan aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., da operare ai sensi dell’art cod.proc.pen., ritenendo che non si trattasse di un’attività processuale ulter rispetto a quelle effettivamente consentite e tanto pure in presenza dell’avven decorrenza – alla luce della disciplina transitoria contenuta nel d.lgs. n.150/ – del termine per la proposizione della querela.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha proposto un unitario motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione della legge processuale derivante dall’avere ritenu irrilevante la contestazione suppletiva di una ulteriore circostanza aggravante sensi dell’art.517 cod.proc.pen. – tale da determinare la procedibilità d’uffici reato contestato.
Va quindi premesso che la fattispecie contestata all’odierno imputato (artt 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifi dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art.2, comma d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della sudde modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che «Per i perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del pres decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
In particolare, questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime procedibilità introdotto dal d.lgs. n.150 del 2022 trova applicazione anche ai f commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anch in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21 del 17/04/2019, NOME, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 – 01).
Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria giudice di primo grado ha espressamente dato atto che non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 337 cod.proc.pen..
4. Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.
La questione posta nel motivo di impugnazione attiene alla legittimità dell decisione del Tribunale ove ha ritenuto tamquam non esset la contestazione suppletiva operata dal p.m. e attinente a circostanza idonea a ritenere persistente perseguibilità d’ufficio del reato ascritto.
Sulla questione – divenuta di stretta attualità a seguito della cd. rifo Cartabia, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – si riscontrano due diver orientamenti da parte della giurisprudenza di legittimità.
5. Secondo un primo orientamento (risalente, per quanto consta, a Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023, Rv. 285216 – 01), è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all’art. 85 del d.lgs. modificare l’imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio (cfr. successivamente, fra le tante, Se n. 50258 del 22/11/2023, Rv. 285471 – 01, in una fattispecie relativa a furto energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento rilievo che il Tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, via suppletiva, l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., descritta nell’imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un be funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d’ufficio).
Tale orientamento, in sintesi, valorizza il disposto di cui all’art. 517 cod. proc per affermare che il Pubblico ministero è sempre legittimato ad effettuare contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che modifichi il regime di procedibilità del reato, indipendentemente dall’avvenuto decorso del termine per proporre querela in relazione al reato originariamente contestato. Tale facol dell’accusa, espressamente prevista dal codice di rito, impone al Giudice decidere sulla rimodulata regiudicanda, onde verificare la sussistenza d presupposti della contestata circostanza aggravante, traendone le relati conseguenze in tema di procedibilità del reato. D’altra parte – prosegue tal orientamento – il giudicante, a norma del codice di rito, non può esercitare alcu sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto diverso come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o del circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell’imputato (cfr. Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, R 284289 – 01).
Un secondo orientamento, invece, ha stabilito che, in tema di reat divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito a pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen mediante contestazione di un’aggravante che renda il reato procedibile d’uffici (cfr. Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rv. 285647 – 01; in una fattispecie relat a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure
decisione di improcedibilità, sul rilievo che il contestato furto con violenza s cose fosse divenuto procedibile a querela).
Tale orientamento, in sintesi, valorizza i principi espressi da giurisprudenza di questa Corte, in base ai quali l’accertato difetto – origina sopravvenuto – di una condizione di procedibilità, preclude lo svolgimento d qualsiasi attività processuale di parte e di qualsiasi ulteriore accertamento in p di fatto, comportando quindi l’obbligo in capo al giudice, ai sensi dell’art.129 proc. pen., di dichiarare l’immediata improcedibilità dell’azione penale (cfr. S U, n. 49783 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 245163; Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, NOME, Rv. 265098).
Facendo poi riferimento al parallelo filone interpretativo, secondo cu l’avvenuto decorso del termine prescrizionale preclude la successiva contestazione della circostanza aggravante (da cui deriverebbe un termine più lungo di prescrizione), in quanto il reato si sarebbe già estinto e la nuova contestaz non potrebbe avere l’effetto di farlo rivivere, residuando unicamente l’obbligo immediata declaratoria della causa di estinzione codificato dall’art. 129 cod. pr pen. (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Rv. 271745; Sez. 6 n. 47499 del 22/09/2015, Rv. 265560 ed altre), il citato orientamento ha affermato che il pote del PM, sancito dall’art. 517 cod. proc. pen. sarebbe da ritenersi precluso comunque esaurito, allorché la nuova contestazione intervenga in un momento in cui il reatdsia già estinto ovvero quando l’azione penale non sia più proseguibi stante l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (fra quelle di improcedibilità) ex art. 129 cod. proc. pen.
A conforto di tale ricostruzione, veniva anche richiamata la notizia d decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in data 28.9.2023, le quali, all’epo avevano reso noto di avere adottato una soluzione negativa al quesito: “Se, ai fi della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per l recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato”. tratta della nota sentenza delle Sez. Unite “NOME“, secondo cui, ai fini de determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termi di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato (cfr. Sez. n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517 – 01).
Il detto orientamento è stato ribadito (cfr. Sez. 5, n. 13775 del 24/01/202 Rv. 286224 – 01) anche a seguito del deposito delle motivazioni delle S.U. NOME, sostanzialmente equiparando l’esigenza, affermata dalle citate S.U., di
immediata declaratoria della causa di non punibilità derivante dall’intervenu estinzione del reato (in data antecedente alla contestazione suppletiva del PM con quella di immediata declaratoria della causa di improcedibilità del rea derivante dalla mancanza della querela al momento della (successiva) contestazione della circostanza aggravante che renderebbe il reato procedibil d’ufficio.
7. Il Collegio ritiene di dover condividere il primo orientamento, sulla scor di argomentazioni in parte diverse da quelle dianzi accennate, adeguatamente sviluppate in una recente sentenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 17532 11/04/2024), la quale ha svolto alcune importanti precisazioni sulla questione disamina, valutando il rapporto esistente fra l’art. 129 cod. proc. pen. e l’ar cod. proc. pen.
In primo luogo, è stata convincentemente esclusa la validità dell’operata equiparazione fra l’istituto della estinzione del reato (per prescrizione) con q della improcedibilità del reato per mancanza di querela, ribadendosi la facoltà d PM ex art. 517 cod. proc. pen. di formulare la contestazione suppletiva dell circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio.
In proposito, è stato acutamente osservato come la pronuncia delle Sezioni Unite Donningo, riguardante un caso di contestazione suppletiva a fronte della maturata causa di estinzione del reato per prescrizione, non abbia escluso i pot di cui il PM è titolare ai sensi del citato art. 517, ma abbia costruito il rappo contestazione suppletiva e causa di estinzione precedentemente perfezionatasi in termini di prevalenza della seconda che, per effetto della sentenza, acquisi forza giuridica “ora per allora” con riferimento non al momento della su dichiarazione formale ma a quello della sua maturazione.
Per contro, Sez. 5 n. 17532/2024 ha opinato che, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all’art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al p ministero di modificare l’imputazione mediante la contestazione, in udienza, d un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio, non essendosi realizza alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia “ora pe allora”, dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell’i di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requi della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa (cf Sez. 5, n. 17532 del 11/04/2024, Rv. 286448 – 01).
A supporto di tale interpretazione, sono state valorizzate le recen modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia, con particolare riguardo all’art. 554-bis cod. proc. pen., il quale, fra le altre cose, regolamenta le mo attraverso le quali è possibile (ma anche doveroso) operare una modifica
dell’imputazione al fine di consentire che la stessa contenga la descrizione del f e delle circostanze in termini corrispondenti a quanto emerge dal fascicolo, così far garantire, alla fine del giudizio, il rispetto del principio di corrisponden “chiesto” e “pronunciato”.
Il comma 6 dell’art. 554-bis cit., infatti, dispone: “Al fine di consentire il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che pos comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termi corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, senti parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ov stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l’imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell’imputazione è inserita nel verbal udienza”.
La contestazione suppletiva della aggravante, come riconosciuto dall’art. 517 cod. proc. pen., non prevede decadenze o limitazioni, neppure nel caso in cui l’elemento di fatto aggravatore fosse emerso già prima dell’esercizio della azio penale. Pertanto, tenuto conto del momento in cui, per effetto della novella, s posto il tema della nuova procedibilità del reato, e della durata del consegue regime transitorio disegnato per l’iniziativa anche fuori udienza della pers offesa, la eventuale inattività processuale durante tale periodo impedisce di fa al pubblico ministero di reagire in tempo e di prevenire il rischio della declarat di improcedibilità del reato. Sicché non appare ragionevole inibirgli il poter contestazione suppletiva della aggravante nella prima udienza utile fissata dopo 30 marzo 2023 (così, in motivazione, Sez. 5, n. 17532 del 11/04/2024).
In altri termini, l’effetto di improcedibilità del reato, maturato dopo la indicata a seguito della mancata presentazione della querela, si realiz indiscutibilmente con riferimento all’originario capo di imputazione, ma nulla viet al PM di operare, alla prima udienza utile successiva e nel contraddittorio de parti, una modifica dell’imputazione a mezzo della contestazione suppletiva della circostanza aggravante risultante dagli atti (nel caso, art. 625, n. 7, cod. pe relazione al furto di cose destinate a pubblico servizio).
8. In definitiva, l’impianto della novella legislativa introdotta con la rif Cartabia conferma che il PM non solo può, ma deve – anche ove richiesto dal giudice – procedere, alla prima udienza utile, alla contestazione suppletiv dell’aggravante che, nella specie, rende il reato procedibile d’ufficio, avendo potere e l’occasione (offerta dal segmento processuale dell’udienza n contraddittorio delle parti, che deve sempre precedere l’assunzione del decisione); una volta formulata la contestazione, il thema decidendi si estende al
circostanza aggravante e viene eliminato l’ostacolo processuale al prosiegu dell’azione penale; il giudice non ha ragione di emettere una sentenza improcedibilità, poiché non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo imponga una pronuncia “ora per allora”, dato che, nel caso di declaratoria improcedibilità – a differenza dell’ipotesi di estinzione di un reato che, essen venuto meno nella dimensione sostanziale, non può rivivere – anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e la decisione deve verificare la situazione momento in cui è resa.
Dalle superiori considerazioni discende che il Tribunale ha illegittimamente precluso al Pubblico ministero il potere-dovere di esercitare proseguire l’azione penale per il fatto-reato oggetto della contestazione supplet in tal modo incorrendo nella nullità assoluta di ordine generale ex artt. 178 e cod. proc. pen., concernente la formulazione dell’imputazione ad opera della parte pubblica nell’esercizio dell’azione penale.
A tale nullità consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata, pe l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Tribunale di Torre Annunziata per il giudizio.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente n