Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47888 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47888 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1)AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, nel procedimento a carico di:
COGNOME NOMENOME
COGNOME NOME,
COGNOME NOME,
NOME,
COGNOME NOME, nato a Novi Ligure il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Novi Ligure il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Novi Ligure il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 15/02/2023 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Alessandria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha applicato agli imputati indicati in intestazione, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, rapina, lesioni personali e porto abusivo di un manganello loro rispettivamente ascritti.
Ricorrono per cassazione, da una parte, il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria e, dall’altra, gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.1. Il AVV_NOTAIO della Repubblica deduce:
violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata e dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 23 novembre 2022. Il giudice avrebbe emesso la sentenza senza tenere conto che il Pubblico ministero, alla stessa udienza del 23 novembre 2022, aveva chiesto di integrare l’imputazione attraverso la contestazione al solo imputato COGNOME NOME di due reati connessi ed a tutti gli imputati della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3bis, cod. pen. in relazione al reato di rapina di cui al capo 4.
Tali facoltà dell’organo della pubblica accusa, previste dall’art. 423 cod. proc. pen., non potevano ritenersi precluse per il fatto che gli imputati e lo stesso Pubblico ministero avessero formalizzato un accordo in ordine all’applicazione della pena in momento antecedente rispetto alla richiesta di nuove contestazioni intervenuta all’udienza preliminare.
Per altro verso, il ricorrente si duole del fatto che il Giudice per le indagin preliminari, pur a fronte delle evidenze agli atti, non abbia invitato il Pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni delle imputazioni, così come recita testualmente l’art. 423, comma 1 -bis, cod, proc. pen., inserito dall’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2 del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia).
Tanto avrebbe consentito al Pubblico ministero di contestare la circostanza aggravante prima menzionata ed i reati connessi al solo imputato COGNOME NOME; ovvero, in caso negativo, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto rigettare la richiesta di patteggiamento non essendo questa aderente ai fatti così come risultanti dagli atti, sia con riferimento alla aggravante che ai reati connessi in capo al COGNOME.
La mancata applicazione di tali regole ha determinato una violazione di legge, costituita dal fatto che la sentenza sarebbe stata emessa in forma parziale, non per tutti i reati contestati o contestabili ma solo per alcuni.
2.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con unico atto ed unico motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 4 della imputazione come rapina aggravata.
Il Giudice avrebbe dovuto ritenere la condotta assorbita nel reato contestato di tentata estorsione di cui al capo 2 della imputazione, trattandosi di modalità esecutiva di quello.
In ogni caso, mancherebbe ogni motivazione sul punto.
2.3. NOME COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
Si dà atto che nell’interesse dell’imputato non ricorrente COGNOME NOME è stata depositata una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del AVV_NOTAIO generale è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.
1.1. La nuova contestazione della circostanza aggravante in relazione al reato di rapina di cui al capo 4 – che risulta ascritto, secondo l’originaria formulazione, ai ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, non poteva essere inibita al Pubblico ministero dal precedente accordo sulla pena intervenuto tra le parti, posto che l’art. 423 cod. proc.pen. attribuisce tale potere all’organo della pubblica accusa in sede di udienza preliminare.
Basti rilevare che, a voler ritenere diversamente, la circostanza aggravante, una volta emessa la sentenza di patteggiamento per il reato alla quale essa fa riferimento (nel caso in esame la rapina di cui al capo 4), non avrebbe potuto formare oggetto di contestazione in separata sede per il divieto di cui all’art. 649 cod. proc. pen., con una evidente e non consentita inibizione dell’esercizio dell’azione penale.
Tanto vale, però, solo per i ricorrenti ai quali era stata elevata l’imputazione di rapina di cui al capo 4 (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), non anche per l’imputato COGNOME NOME, che non era chiamato a rispondere di tale contestazione ed anche a motivo di quanto di seguito evidenziato al successivo punto 2.
Ne consegue che, non avendo il Giudice per le indagini preliminari tenuto in considerazione, nella deliberazione della sentenza, la circostanza aggravante oggetto di nuova contestazione all’udienza preliminare – e la cui sussistenza avrebbe impedito che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee potesse avallarsi nel senso della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, secondo quanto prevede l’art. 628, comma quinto, cod. pen. – la sentenza deve
essere annullata con riferimento alla posizione degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.2. In relazione alla posizione dell’imputato non ricorrente COGNOME NOME le censure della parte pubblica ricorrente sono manifestamente infondate.
Il Pubblico ministero, nel suo ricorso, omette di prendere in considerazione la decisiva circostanza che lo stesso organo della pubblica accusa, all’udienza del 23 novembre 2022 – come risulta dal relativo verbale che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione – aveva formalmente dichiarato al Giudice per le indagini preliminari di voler procedere in altra sede all’esercizio dell’azione penale nei confronti del COGNOME con riferimento ai reati connessi che aveva ritenuto di poter ravvisare nei di lui confronti, così rinunciando alla possibilità concessagli dalla legge, ai sensi dell’art. 423 cod. proc. pen., di procedere a contestazioni suppletive nell’ambito del procedimento in esame.
Di tanto il ricorso non tiene conto.
Non risultando, pertanto, viziata, sotto tale profilo, la sentenza impugnata, ne rimane travolta, per la mancata contestazione al COGNOME del reato di rapina di cui al capo 4, la possibilità di contestargli la circostanza aggravante ad esso reato relativa prevista dall’art. 628, comma 3-bis cod. pen., la quale potrà, se del caso, formare oggetto di contestazione in altra sede in uno con il nuovo, eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti del COGNOME.
Ne consegue che in relazione a quest’ultimo imputato la sentenza impugnata è priva di vizi rilevabili in questa sede.
L’assenza di violazioni di legge discende anche dal fatto che il Pubblico ministero non può dolersi e sindacare il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri di cui all’art. 423, comma 1-bis cod. proc. pen., che devono ritenersi prerogativa del solo organo giudicante.
Tanto assorbe ogni altra questione prospettata dal Pubblico ministero ricorrente. 2.Le censure contenute nei ricorsi degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME rimangono assorbite dall’annullamento nei loro confronti della sentenza di applicazione della pena per effetto dell’accoglimento del ricorso del Pubblico ministero.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di ..() Alessandria, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023.