Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32884 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 32884  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo con la sentenza del 28 marzo 2025 confermava la condanna di COGNOME NOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011, per avere contravvenuto alle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel luogo di residenza.
 Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato lamentando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. e dell’art. 522 cod. proc. pen.
La Corte ha proceduto alla correzione del ritenuto errore materiale contenuto nel capo di  imputazione, sostituendo la indicata fascia oraria 18-19 con quella corretta 16-17; secondo il ricorrente, la Corte avrebbe applicato erroneamente l’art. 130 cod. proc. pen., in quanto non si tratta di errore materiale; si Ł modificato – infatti – il capo di imputazione e la diversa condotta poi contestata non Ł stata esplorata in dibattimento, con ciò integrandosi la violazione del diritto di difesa.
2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 53, 58 e 59 L. 689/81.
La Corte ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena inflitta con una pena sostitutiva con una motivazione che, secondo il ricorrente, viola il disposto normativo, poichŁ Ł fondata unicamente sulla presenza dei precedenti penali.
Il difensore ha formulato richiesta di trattazione orale nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen.
Il AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato requisitoria
scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato e deve essere rigettato.
1.1 Il primo motivo Ł infondato.
Quanto alla eccepita violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. si deve richiamare il seguente principio di diritto, cui si intende dare continuità, per il quale, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 36551 del 15/907/2010, COGNOME, Rv. 248051, e, in precedenza, con la sentenzan. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619, si deve ritenere che, ai fini della modifica dell’imputazione, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, con la conseguenza che l’indagine volta ad accertare se vi sia stata vera e propria modifica dell’imputazione non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra imputazione originaria e imputazione successivamente corretta perchØ, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione Ł del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
Come rilevato in sentenza, anche quanto accaduto nella fascia oraria ritenuta rilevante ai fini del giudizio di responsabilità Ł stato oggetto di valutazione e di acquisizione probatoria nel contraddittorio tra le parti, posto che il teste ha affermato che neanche in quell’intervallo di tempo precedente l’imputato si era presentato; dunque, certamente non si può affermare, come fatto nel ricorso, che vi sia stato un vulnus al diritto di difesa.
Che l’imputato fosse perfettamente consapevole dell’esatto perimetro della condotta che gli  veniva  contestata  emerge  dal  fatto  che  il  riferimento  contenuto  nel  capo  di imputazione Ł alla violazione delle prescrizioni di cui al decreto emesso in data 4 maggio 2015 che contiene, ovviamente, l’indicazione della fascia oraria corretta, pertanto, il diritto di difesa ha potuto pienamente dispiegarsi.
Proprio in ragione degli atti processuali conosciuti dalla difesa, in particolare dal decreto la cui violazione viene contestata, era evidente, da un lato, che il capo di imputazione conteneva un refuso e, dall’altro, quale fosse la condotta di penale rilevanza contestatagli e, dunque, da quale addebito l’imputato si dovesse concretamente difendere.
Conclusivamente, con una argomentazione che si deve condividere, questa Corte ha affermato in motivazione che «in presenza di una correzione del capo di imputazione eseguita nel corso del processo e che, a condizioni esatte, Ł consentita ai sensi dell’articolo 130 del codice di procedura penale – la difesa dell’imputato, qualora assuma, con l’atto di impugnazione della sentenza, che non si tratti di una correzione bensì di una modifica dell’imputazione, ai sensi dell’articolo 516 del codice di procedura penale, Ł gravata di un onere di allegazione specifico, non perciò meramente generico ed assertivo, circa il concreto pregiudizio subito e in mancanza del quale il motivo di ricorso deve ritenersi aspecifico e perciò inammissibile» (Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Cordaro, Rv. 276547 – 01.)
Posto che, come già osservato, non solo i riferimenti alla esatta contestazione e alla fascia oraria erano chiari, ma che nel corso del giudizio l’imputato Ł stato messo in grado di difendersi anche circa la mancata presentazione all’ufficio nella fascia oraria corretta, cioŁ dalle 16 alle 17, nessun concreto pregiudizio Ł derivato dalla modifica disposta ex art. 130 cod. proc. pen. nØ il ricorrente, che ne aveva l’onere, lo ha allegato.
1.2 Anche il secondo motivo Ł infondato.
I criteri circa la sostituibilità delle pene detentive con le pene sostitutive sono delineati dall’art. 58 L. 689/81 che consente detta applicazione allorquando dette pene sostitutive risultino piø idonee alla rieducazione del condannato e quando assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati.
L’art. 58 comma 1 L. 689/81 esclude esplicitamente la sostituzione, quando sussistano motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti. (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287348 – 01)
Il rigetto della sostituzione, come motivato dalla Corte, nell’impugnato provvedimento, non fa riferimento alle condizioni soggettive ostative, ma Ł frutto dell’esercizio del potere discrezionale del giudice, come delineato nell’art. 58 cit.
La Corte territoriale non si Ł limitata a richiamare i precedenti dell’imputato, ma ne ha tratto il motivato convincimento di una prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione dei reati, in particolare ha affermato che proprio in ragione dei precedenti penali, plurimi e gravi, sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni correlate alle pene sostitutive non saranno adempiute dal COGNOME, non potendosi formulare una prognosi positiva di futura astensione dalla commissione di reati.
Tale criterio di giudizio che non esaurisce, nØ indentifica la prognosi nella mera presenza dei precedenti Ł in perfetta linea con gli insegnamenti di legittimità e non sottende alcuna violazione di legge.
Per le ragioni testŁ esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 08/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME