Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13336 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 14 luglio 2023 il Magistrato di Sorveglianza di Macerata ha parzialmente revocato l’autorizzazione oraria ad allontanarsi dal domicilio nei confronti di NOME COGNOME, in atto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
In particolare, ha disposto che lo stesso possa uscire dalle ore 10 alle 12, con divieto di «frequentare bar, ristoranti, chalet e simili».
Il provvedimento è stato emesso a seguito della segnalazione del 13 luglio 2023 da parte della Questura di Macerata con la quale è stato evidenziato che, in data 9 luglio 2023, NOME era stato notato presso uno stabilimento balneare mentre incontrava un altro pregiudicato, contravvenendo, così, alla prescrizione impostagli di «non frequentare né avere contatti con pregiudicati, sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, tossicodipendenti o soggetti comunque controindicati».
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per assenza di motivazione e, comunque, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 47ter ord. pen.
Premesse considerazioni generali sulla ricorribilità per cassazione per violazione di legge del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che modifichi le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, il ricorrente ha lamentato l’assenza di qualsiasi motivazione nel provvedimento oggetto di impugnazione.
In particolare, avendo modificato in senso peggiorativo la misura alternativa in esecuzione, sarebbe stato onere del giudice indicare la gravità della trasgressione e le ragioni per le quali la violazione descritta nella nota della Questura avrebbe dovuto ritenersi tale da incidere negativamente sul percorso di recupero e risocializzazione del condanNOME.
Nessuna precisazione, infatti, è stata fornita per escludere l’eventualità di un incontro casuale tra il condanNOME e il pregiudicato.
Peraltro, il progressivo ampliamento delle autorizzazioni concesse ad NOME per uscire di casa era stato giustificato con la ricorrenza di ragioni di salute che, invece, il decreto impugNOME non avrebbe assolutamente preso in considerazione.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va ribadito che «avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).
In tal senso anche Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922, in motivazione ove si legge che «ai sensi dell’art. 47-ter 0.P., comma 4 le disposizioni relative alle modalità esecutive della detenzione domiciliare stabilite dal Tribunale di Sorveglianza – possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per territorio. Per costante giurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersi impugnabili mediante ricorso per cassazione – in applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7 – da entrambe le parti processuali (di recente, sulla legittimazione del Pubblico Ministero, Sez. 1 n. 45581 del 23.11.2007, Rv 238919) analogamente a quelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 284 c.p.p., comma 3».
Nel caso esamiNOME nella seconda sentenza citata, la Corte è pervenuta all’annullamento di un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare privo di motivazione.
Analogo vizio è dato riscontrare nel caso di specie.
Il provvedimento è stato redatto a mano in calce alla comunicazione della Questura del 13 luglio 2023 e reca la sola indicazione degli orari in cui NOME potrà uscire con il divieto di frequentare determinati locali.
Difetta, così come anche nella nota della Questura e nella segnalazione della Polizia una, anche minima, considerazione sulla gravità della violazione, in ordine alla sua effettiva incidenza sulla misura alternativa in esecuzione e sulla rilevanza della stessa rispetto alle finalità della autorizzazioni (progressivamente sempre più ampie) concesse a NOME.
L’aggravamento della misura è espresso esclusivamente in un provvedimento di natura dispositiva priva di qualsiasi apprezzamento della rilevanza delle circostanze oggetto di segnalazione.
Spetterà al giudice di rinvio conformarsi ai principi giurisprudenziali so richiamati fornendo adeguata ed effettiva motivazione sulla comunicazione inoltrata dalla Questura con la nota del 13 luglio 2023.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugNOME con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Macerata.
Così deciso il 19/01/2024