Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5734 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5734 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a (GERMANIA) il DATA_NASCITA NOME nato a (BULGARIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto il pubblico ministero ha modificato l’imputazionenel corso del giudizio abbreviato, senza rispettare l’art. 517 cod. proc. pen; dalla lettura del verbale -consentita in ragione della natura processuale della questioneemerge che i fatti storici contestati agli imputati non hanno subito alcun mutamento nella diversa formulazione del capo d’imputazione, operata dall’ufficio del P.m. all’udienza del 20 ottobre 2022, essendo consistita nella sola indicazione dei dati della Postapay della persona offesa, precedentemente indicata senza i dati identificativi. In assenza di contestazioni suppletive, l’attività processale svolta era legittima e consentita, non essendovi stata nessuna violazione del diritto di difesa;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che verte sull’affermazione di responsabilità dei ricorrenti, non Ł consentito in sede di legittimità, in quanto reiterativo di rilievi già dedotti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale (alle pagine 4 e 5 della sentenza impgnata), con motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, esso fuoriesce dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01;Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074), essendo volto a contestare la valutazione e il giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva nei confronti di COGNOME risulta aspecifico, atteso che non considera che la Corte di appello -diversamente da quanto affermato dal ricorrente – ha disapplicato la recidiva, rideterminando la pena in suo favore;
Ord. n. sez. 497/2026
CC – 13/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
considerato che sempre il terzo motivo Ł altresì manifestamente infondato in relazione a entrambi i ricorrenti, nella parte in cui denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di aumenti per la continuazione, in quanto smentito dalla presenza di una puntuale e adeguata motivazione, con cui ha distinto la pena base dagli aumenti in continuazione e ha valorizzato la gravità del fatto e la personalità dei correi. A ciò si aggiunga che con precipuo riferimento alla dosimetria della pena deveosservarsi che i giudici di appello hannocongruamente assolto all’onere argomentativo sul punto, considerato che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicchØ dinanzi a questa Corte non Ł consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico .
rilevato , pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME