Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 43256 Anno 2023
Penale Sent. Sez. F Num. 43256 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/08/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA
COGNOME NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; – tetigaco o
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Procuratore Generale si riporta ai motivi di impugnazione ed insiste per il loro accoglimento.
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La difesa nel richiamarsi integralmente alla memoria depositata insiste per l’inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 maggio 2023 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al delitto contestatogli ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., perché l’azione penale non deve essere proseguita per mancanza di querela.
Più in dettaglio, nel corso dell’indicata udienza – dopo essere già iniziata l’ammissione delle prove – il P.M. aveva avanzato richiesta di modifica dell’imputazione mediante la contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., rispetto alla quale il Tribunale aveva emesso sentenza immediata, ex art. 529 cod. proc. pen., di non doversi procedere per essere il reato non procedibile per mancanza di querela.
1.1. Il Tribunale ha esplicato le ragioni dell’assunto provvedimento osservando, in primo luogo, come l’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 150 del 2022 abbia modificato il testo dell’art. 624 cod. pen., rendendo il delitto di furto or procedibile a querela, fatta salva – tra l’altro – l’ipotesi in cui vi sia anch contestazione dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., che rende il reato procedibile di ufficio.
Nel caso di specie, alla data del 31 marzo 2023 era scaduto il termine previsto dall’art. 85 della cd. “Riforma Cartabia” senza che vi fosse stata la presentazione della querela da parte della persona offesa, per cui già a decorrere da tale data il reato era divenuto improcedibile per mancanza della richiesta condizione di procedibilità.
Rispetto alla modifica dell’imputazione invocata dal P.M., il Tribunale ha affermato di conoscere il principio espresso dalla Suprema Corte per cui l’energia elettrica può essere qualificata come bene destinato al pubblico servizio – tale da rendere configurabile, in caso di furto, l’aggravante di cui all’art. 625, comma 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543-01) – ma ha, pur tuttavia, osservato come nella specie si fosse trattato di una contestazione tardiva, effettuata dopo il perfezionamento del termine di improcedibilità del reato.
Ciò sarebbe conforme alla giurisprudenza per cui, in mancanza (originaria o sopravvenuta) della querela, il giudice è tenuto ad emettere sentenza processuale di improcedibilità, per essere il rapporto processuale non validamente costituito, con conseguente preclusione per il decidente della possibilità di effettuare una qualsiasi valutazione di merito, ivi compresa quella inerente al vaglio della richiesta di modifica dell’imputazione. Tale ultima è stata ritenuta dal Tribunale espressione di un potere immanente riconosciuto al P.M., purché, tuttavia, ricorra l’effettiva sussistenza di un processo, aspetto che, nel
caso di specie, non vi sarebbe più stato alla data di celebrazione dell’udienza, per non esservi più la necessaria esistenza della condizione di procedibilità, avendo il P.M. richiesto di modificare un’imputazione relativa ad un reato non più punibile per mancanza di querela.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente contesta, in particolare, la natura eccentrica della giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato, nonché il modo erroneo in cui il Tribunale avrebbe letto i principi espressi dalla Suprema Corte, la quale confermerebbe, invece, la piena sussistenza del potere del P.M. di modificare il capo di imputazione nel caso di specie.
L’azione penale sarebbe stata esercitata in cogenza di un diverso regime di procedibilità, modificato il quale non sarebbe immediatamente venuto meno il rapporto processuale né sarebbe stata addirittura esclusa la legittimazione del P.M. a promuovere una contestazione suppletiva ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., secondo i principi generali per cui fino alla chiusura dell’istruttori dibattimentale il capo di imputazione può essere modificato dal P.M., unico dominus dell’azione penale, senza l’esercizio di delibazione alcuna da parte del giudicante.
Ciò, d’altro canto, si conformerebbe all’indirizzo giurisprudenziale, del tutto maggioritario, per cui è stato affermato, sia pur in tema di prescrizione, ma con principio estensibile alla fattispecie in esame, che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza.
Il difensore di COGNOME NOME ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha chiesto di essere rimesso in termini in ragione dei pochi giorni avuti dall’avviso della presente udienza, concludendo, comunque, per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, di conseguenza imponendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Preliminarmente il Collegio rileva la tardività con cui il difensore ha depositato la sua memoria, in quanto successiva ai previsti termini di legge, oltre alla genericità e alla carenza di indicazione di adeguate ragioni per cui dovrebbe essere rimesso in termini per approntare un’adeguata strategia difensiva, come invece da lui invocato.
Procedendo, quindi, alla valutazione degli aspetti di merito, deve essere osservato, in primo luogo, come rispetto alla questione dedotta da parte del ricorrente sia da condividersi il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito dell modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, di essa, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il giudice, in forza dell’art. 2, comma 4, cod. pen., ne debba accertare l’esistenza anche rispetto ai reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749-01). Ne consegue, pertanto, senza dubbio di sorta, che, in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reat divenuto procedibile a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698-01).
Orbene, rispetto alla generica condivisibilità dell’indicato assunto, tale da far ritenere presuntivamente corretta l’intervenuta adozione da parte del Tribunale di Siracusa della pronuncia di non doversi procedere perché l’azione penale non deve essere proseguita per mancanza di querela, ritiene, tuttavia, il Collegio come, con riguardo alla specifica peculiarità del caso di specie, debba assumere prevalente valenza il generale potere-dovere di modifica del capo di imputazione riconosciuto al pubblico ministero dal nostro ordinamento, per cui è da ritenersi correttamente effettuata l’intervenuta contestazione suppletiva, prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, della circostanza aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., conseguentemente rendendo il contestato reato procedibile di ufficio.
Ammettere, infatti, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, che il P.M. non possa più operare una modifica del capo di imputazione allorquando, in
ragione di una modifica dettata dallo ius superveniens, un reato in origine procedibile di ufficio sia divenuto procedibile a querela, per l’effetto determinando, nel caso di carente presentazione di essa da parte della persona offesa pure nel termine indicato dal diritto intertemporale, la pronuncia dell’immediata improcedibilità del *reato per non poter essere proseguita l’azione penale per mancanza della condizione di procedibilità, significherebbe rendere il suddetto potere del P.M. limitato e vulnerabile, e quindi non più cogente e immanente nel nostro sistema processuale, come, invece, ritenuto da sempre nell’esegesi espressa dal giudice delle leggi e da questa Corte di legittimità.
L’art. 517 cod. proc. pen., regolante – per ciò che attiene al caso di specie – la possibilità di effettuare nel giudizio dibattimentale la contestazione all’imputato di una circostanza aggravante, non sottopone ad alcun tipo di limite il potere-dovere del pubblico ministero di operare tale modifica dell’imputazione, se non quella che vi sia un’istruzione dibattimentale in atto, e quindi che già non si verta in fase di discussione finale, e che la cognizione non pertenga alla competenza di un giudice superiore – come, all’evidenza, non è dato ravvisare nel caso in esame -.
E’ stato affermato, con indirizzo interpretativo del tutto prevalente, che, poiché il P.M. è l’esclusivo titolare dell’azione penale, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice inibisca all’organo dell’accusa – nel corso del dibattimento – l’esercizio dell’azione penale nell’ambito dei poteri relativi alla modifica della imputazione ed alla contestazione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti (così Sez. 5, n. 2673 del 02/06/1999, Ravelli, Rv. 213970-01; nonché, in termini conformi, Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, COGNOME, Rv. 248539-01).
Il potere del pubblico ministero di richiedere la modifica del capo di imputazione, alla stregua delle garanzie previste dall’art. 519 cod. proc. pen. e dell’interpretazione espressa sul punto dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 333/2009 e n. 273/2014), deve essere considerato, pertanto, come un poteredovere immanente e non limitabile, esercitabile in tutte le fasi del procedimento.
Significativamente, è stato perfino affermato, con principio oramai consolidatosi dopo pronunce difformi del tutto risalenti (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 10125 del 22/02/2005, Aricò, Rv. 231225-01), e a cui il Collegio intende conformarsi, che, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruttoria dibattimentale e, quindi, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari
(così, tra le altre, Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, COGNOME, Rv. 264903-01; Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212757-01).
La contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, non prevista nel decreto che dispone il giudizio, è consentita, pertanto, anche laddove essa si fondi su elementi già noti nel corso delle indagini preliminari, non necessitandosi che la stessa tragga origine da aspetti per la prima volta emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Nel caso di specie, pertanto, la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., richiesta dal P.M., ben poteva essere effettuata sulla scorta di soli elementi tratti dalle indagini preliminari.
In applicazione di tale principio, deve, conseguentemente, essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata cón rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
4.1. Il complesso delle valutazioni espresse induce conclusivamente ad affermare il principio di diritto, posto a soluzione della questione rimessa al vaglio di questo Collegio, per cui, «in caso di giudizio per il reato di furt aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., pur essendo decorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022 senza che la persona offesa abbia presentato querela, nonché, in ipotesi, in difetto di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti, il P.M. di udienza, prima della declaratoria d improcedibilità per difetto di querela, può modificare l’imputazione, procedendo alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante ulteriore che renda in astratto il reato procedibile di ufficio – nella specie, quella di cui all’art. comma 1, n. 7 cod. pen., per essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio – sul presupposto che il P.M. non ha la mera facoltà, bensì il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente circostanziato, e non ostando, in ipotesi, alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante l’assenza di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma il 22 agosto 2023
Il Consigliere estensore