Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 850 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 850 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO nei confronti di: NOME COGNOME nato a LICATA il 09/11/1988 avverso l’ordinanza del 01/08/2024 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO lette/sazatite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 1/8/2024 il GIP del Tribunale di Agrigento modificò l’obbligo di presentazione imposto a NOME Giuseppe COGNOME per effetto del provvedimento del Questore di Agrigento in data 24/5/2023 n. 44, convalidato dal GIP;
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento denunciando la carenza di potere. Si assume che una volta convalidato il provvedimento questorile il GIP non poteva
più incidere sul regime che ne era derivato spettando al Questore di Agrigento modifica delle prescrizioni imposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile non risultando configurabile un concreto e attu interesse dell’ufficio che lo ha proposto alla rimozione del provvedime impugnato.
Il provvedimento impugnato fu, infatti, adottato in quanto la ASD Canicattì, al cui partite era collegato l’obbligo di presentazione imposto a COGNOME, av trasferito il proprio titolo alla società Castrum Favara, che avrebbe giocato stadio di Favara.
Se non fosse intervenuto il provvedimento impugnato, pertanto, il DASPO adottato nei confronti di COGNOME e l’ordine di presentazione che impone sarebbero rimasti privi di effetti, essendo venuto meno ASD Canicattì.
Non si comprende, pertanto, l’interesse concreto e attuale persegui attraverso il ricorso in valutazione non potendo lo stesso essere individuato “pretesa di una formale applicazione della legge” (Sez. 5, n. 28600 07/04/2017, COGNOME, Rv. . 270246 – 01; Sez. 3, n. 43886 del 9/10/2024, Che Sez. 5, n. 2712 del 13/07/1993, COGNOME, Rv. 195844 – 01).
Anche nel merito, comunque, la censura proposta risulta infondata.
La previsione del comma 5 dell’art. 6 I. 401/89 aveva in un primo tempo indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere che la revoca o la modifica prescrizioni imposte fosse di competenza del questore. Si riteneva, infatti ch giudice per le indagini preliminari, una volta convalidato il provvedimento Questore ed una volta che esso sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non ha più il potere di annullarlo o revocarlo neppure se la situazione fat posta a base del provvedimento dovesse essere cambiata, giacché il controllo ch gli è demandato si esaurisce con la convalida del provvedimento questorile” (Sez 3, n. 15261 del 12/03/2009, COGNOME; conf. Rv. 243261 – 01; Sez. 3, n. 2078 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 255869 – 01).
La più attenta dottrina aveva però sottolineato i profili di incostituziona illogicità di una tale posizione in quanto finiva per attribuire al questore la di incidere su un obbligo costituente una libertà personale la cui imposiz richiedeva l’intervento dell’autorità giudiziaria.
A tali incongruenze ha posto rimedio un secondo e più recente orientamento di legittimità, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, che ha riten “competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento, previsto dall’art. 6, comma secondo, I.n. 401 del 1989, impositivo dell’obblig comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni
sportive, è il Giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura di misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione giustifica la necessità che il Giudice si pronunci sulla permanenza degli elementi posti a base del provvedimento impositivo dell’obbligo, ovvero sulle modalità esecutive dello stesso che abbiano una concreta ed effettiva incidenza sul rispetto della misura e, di conseguenza, sulla limitazione della libertà) (Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, COGNOME, Rv. 267199 – 01).
Tale principio risulta recepito nelle sentenza successive intervenute in materia ( Sez. 3, n. 34404 del 5/7/2022, Bagni; Sez. 3, n. 23435 del 20/1/2020, COGNOME; Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019. COGNOME).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 16/12/2024