Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/01/1989
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che il primo motivo mescola inopinatamente la ricostruzione del fatto
con considerazioni di carattere giuridico; sotto il primo profilo, l’operazione non è
consentita poiché l’interpretazione delle circostanze e la valutazione del fatto spetta al giudice di merito che, in proposito, si è espresso, sia in primo che in
secondo grado, in termini del tutto privi di contraddittorietà o manifesta illogicità;
quanto alla qualificazione del fatto in termini di furto o di rapina impropria tentata, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che nella struttura del reato
J/54-
i
previsto dal secondo comma dell’arte 629, la sottrazione, piuttosto che l’impossessamento, sia già di per sé sufficiente, se seguito la violenza o minaccia
per assicurarsi il profitto o la fuga, ad integrare la consumazione del reato, superando l’ipotesi del mero tentativo;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, sulla circostanza attenuante del
danno di particolare tenuità, è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte di appello che ha evidenziato l’insufficienza del parametro economico della res furtiva per valutare la modestia del danno, dovendosi considerare altresì i danni alla persona ed il danno morale, certamente non irrilevante o particolarmente modesto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.