Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47564 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47564 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI GENOVA
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avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa COGNOME, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso del PM e il rigetto del ricorso proposto nell’interesse della soc. RAGIONE_SOCIALE
udito l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento proposto nell’interesse del proprio assistito; in riferimento al ricorso proposto dal P.M. chiede il rigetto.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 7 giugno 2023 il Tribunale di Genova ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 10 maggio 2023, con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto, nei confronti della società, la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività d’impresa per la durata di sei mesi, con riguardo all’illecito amministrativo di cui all’art. 24-ter, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione alla commissione del delitto di associazione a delinquere di cui all’art. 416 cod. pen., finalizzata alla commissione di truffe aggravate e di falsi materiali in atto pubblico.
Secondo la prospettazione accusatoria, attraverso documentazione falsa, gli associati, tutti ricoprenti ruoli nella società (amministratore il COGNOME, dirigente l’COGNOME, dipendenti il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME), avrebbero posto a carico dei clienti costi o spese doganali superiori agli esborsi effettivamente sostenute.
Il Tribunale, incontestati gli elementi costitutivi del reato, ha ritenuto, per quanto ancora rileva, insussistenti le cause di inapplicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001 e, in particolare, l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie.
Il Tribunale, tuttavia, ha sostituito, in quanto maggiormente proporzionata alla portata dell’illecito, la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività d’impresa con quella della sospensione, sempre per sei mesi, delle autorizzazioni doganali rilasciate alla società, ai fini dell’accesso al servizio telematico doganale E.D.I. nonché della gestione della garanzia per i conti differiti e per il conto di transito Ti.
Nell’interesse della società è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta omessa motivazione rispetto alle deduzioni e dimostrazioni offerte nell’atto di appello, quanto all’idoneità del modello organizzativo adottato in data 29 dicembre 2022. In particolare, rispetto a tale rilievo, si osserva che la querela del 23 gennaio 2023, da parte della RAGIONE_SOCIALE, oltre a riguardare un delitto (la truffa) diverso da quello associativo, ossia dal reato presupposto che aveva giustificato l’adozione della misura interdittiva, era stata valorizzata senza collocare nel tempo le condotte, che, secondo quanto dimostrato nell’atto di appello, non potevano che essere state commesse in epoca precedente alla fine del 2022.
Ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.
3.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione di legge, rilevando che l’art. 9, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001, deve essere inteso nel senso che si riferisce ai soli provvedimenti che legittimano, in tutto o in parte, lo svolgimento dell’attività d’impresa.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione di legge, sottolineando che le meno afflittive misure adottate risultano sproporzionate per difetto all’entità del fatto e inidonee a soddisfare le esigenze cautelari in concreto ravvisate.
È stata trasmessa, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, memoria nell’interesse della ricorrente, intesa a contrastare il ricorso del P.M., del quale si chiede la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.
All’udienza del 9 novembre 2023 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse della società è inammissibile per assenza di specificità, poiché non coglie la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, nel valutare, ai fini dell’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001, la sussistenza del presupposto dell’eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, ha rilevato che la concreta inadeguatezza delle modifiche organizzative adottate nel dicembre 2022 – quale colta dal primo giudice nel carattere meramente formale degli interventi – era confermata dal fatto che l’COGNOME, ancora il 24 gennaio 2023, ben lungi dall’essersi dimesso, conservava un ruolo apicale attraverso il quale aveva cercato di consolidare gli effetti di una truffa connotata dalle medesime caratteristiche di quelle oggetto del programma delittuoso dell’associazione.
Rispetto alla finalità preventiva delle modifiche organizzative – la cui rilevanza passa, alla stregua del chiaro disposto normativo, attraverso non solo l’adozione, ma anche la concreta attuazione -, le critiche che investono il
momento nel quale si sarebbe verifica la concreta alterazione dei dati in danno del cliente nella vicenda oggetto di querela non coglie nel segno, poiché ciò che il Tribunale ha sottolineato è l’esistenza di condotte decettive che, ove pure connesse a falsi precedenti, hanno continuato a trovare attuazione.
In questa prospettiva, non assume rilievo il fatto che il delitto al quale si riferisce la querela della RAGIONE_SOCIALE sia diverso dal reato-presupposto, poiché il primo rappresenta, come si diceva, proprio una tipica modalità di attuazione del programma indeterminato del sodalizio. E sul punto, esattamente il provvedimento impugnato rileva che l’idoneità dei mutamenti organizzativi, alla luce delle concrete caratteristiche di attuazione delle truffe, connotate dalla predisposizione di mezzi idonei ad incidere nel tempo sul procedimento doganale, deve necessariamente essere apprezzata anche quanto alla possibilità di cercare ed eliminare gli effetti di condotte delittuose intraprese ma non ancora portate a compimento con il conseguimento del vantaggio perseguito.
Il primo motivo del ricorso del P.M. è infondato, poiché non può essere condiviso l’assunto per il quale le autorizzazioni, licenze o concessioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2001 dovrebbero identificarsi esclusivamente nei provvedimenti che legittimano, in tutto o in parte, lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Si tratta di un’interpretazione che, per un verso, finisce per rendere la lett. b) un duplicato della precedente lett. a), che contempla tra le sanzioni interdittive proprio l’interdizione dall’esercizio dell’attività, in tal modo tradendo il principio di gradualità e di proporzionalità della risposta sanzionatoria (a proposito del quale, v. Sez. 6, n. 20560 del 25/01/2010, soc. Ferrara, Rv. 247043 – 0) e che, per altro verso, contrasta con la stessa lettera della legge che circoscrive la sua portata ai provvedimenti amministrativi funzionali alla commissione dell’illecito, ossia idonei a sviare l’attività imprenditoriale dalla necessaria cornice di legalità nella quale si deve svolgere.
Ne discende l’infondatezza della censurata violazione del principio di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2001.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché non è dato cogliere alcuna illogicità nella motivazione spesa dal Tribunale per giustificare l’attenuazione delle misure interdittive, in un quadro di bilanciamento tra esigenza di prevenzione rispetto all’obiettivo di impedire la commissione di nuovi delitti ed esigenza di continuità dell’attività imprenditoriale, anche alla luce dell’ormai disvelata trama del meccanismo fraudolento.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse della società consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 09/11/2023