Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8994 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Gela DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 10/7/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 23, comma 8. D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica a firma del difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Palermo rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che in data 12/6/2023, aveva applicato al predetto COGNOME, indagato per i reati di cui agl artt. 640 bis cod.pen. e 21 L. 646/1982, in sostituzione della misura degli arresti domiciliar la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durat di mesi dieci a norma dell’art. 289 bis cod.proc.pen.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 l’errata applicazione dell’art. 640 bis cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità dell motivazione.
Il difensore sostiene, avuto riguardo al contenuto dell’intercettazione del 9/11/2021 tra ricorrente e il coindagato COGNOME, che l’ordinanza impugnata ha omesso di rilevare il difetto di prova circa la sussistenza dell’elemento strutturale dell’ingiusto profitto. In partico segnala che non risponde a verità la circostanza che all’epoca della conversazione era già stata erogata la prima rata del finanziamento, accreditata solo nel febbraio 2022, mentre nel registro di contabilità non si rinviene cenno al rifacimento del massetto sicché risulta illogi l’assunto del collegio cautelare che ritiene il dato non evincibile con chiarezza dalla produzione documentale. Il difensore aggiunge che non può riconoscersi rilevanza alle conversazioni intercettate laddove risulta provato che gli intenti fraudolenti manifestati non si so concretizzati, come nel caso dei lavori relativi ai bagni e all’installazione delle po tagliafuoco. Analogamente illogico è il riferimento alla gestione delle fatture dal momento che quella relativa ai ponteggi di cui vi è cenno nell’intercettazione del 18/1/22 non risul conteggiata nel computo metrico estimativo e i giudici cautelari non hanno tenuto conto dei sopralluoghi effettuati dalla direzione dei lavori e dell’emissione del certificato di rego esecuzione, circostanze che avrebbero dovuto comportare l’esclusione della gravità indiziaria; 2.2 la violazione dell’art. 21 L. 646/82 e connesso vizio di motivazione per avere l’ordinanza impugnata confermato la misura per il richiamato titolo senza considerare che il COGNOME era un dipendente del COGNOME e, come documentalmente provato, aveva già in precedenza prestato la propria attività in favore dell’omonima impresa. Inoltre, i giudici cautelar’ han incongruamente valorizzato ai fini della gravità indiziaria il rapporto paritetico tra il ricor e il COGNOME, compatibile anche con un vincolo di subordinazione, ed hanno erroneamente interpretato l’originario intento dell’indagato, manifestato nella dichiarazione ex art. 80 D.L 50/2016, di subappaltare le opere, sebbene poi non attuato;
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2.3 la violazione dell’art. 274 lett. a) e c) cod.proc.pen., avendo l’ordinanza impugnat affermato il pericolo di reiterazione in difetto di concreti elementi atti a comprovarlo;
2.4 la violazione dell’art. 289 bis cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione in quanto il Tribunale ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla adeguatezza della durata della misura, contraddicendo i positivi elementi, pure esposti, in ordine all’assenza d precedenti e al contegno collaborativo del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto formula censure in parte precluse, in parte manifestamente infondate.
1.1 Quanto al primo motivo non consta che la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva originariamente imposta abbia avuto ad oggetto l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 640 bis cod.pen. né che detto profilo sia stato dedotto nell’app cautelare con conseguente preclusione della doglianza introdotta per la prima volta in questa sede.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la cognizione del giudice d’appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connes pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata (Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, Rv. 248135 -01;Sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Rv. 259712 – 01;Sez. 5 – , n. 23042 del 04/04/2023, Rv. 284544 – 01).
1.2 Ad ogni buon conto le argomentazioni addotte a sostegno dell’assenza di prova in ordine all’ingiusto profitto appaiono più che pertinenti all’esclusione di un elemento struttural della fattispecie, potenzialmente incidenti sulla qualificazione del fatto ex art. 56,640b cod.pen., prospettiva priva di significative ricadute in termini di presupposti applicativi d misura in corso.
L’ordinanza impugnata ha richiamato (pagg. 4-5) gli elementi indiziari che sostengono l’accusa e in particolare le conversazioni dalle quali si desume in termini inequivoci che i ricorrente e il COGNOME concordavano l’esecuzione dei lavori appaltati in difformità dal capitolato, escludendo alcuni interventi, quali la sostituzione del massetto in cemento prima della mattonatura, e predisponendo degli accorgimenti per evitare che siffatta omissione potesse essere rilevata (quale la rasatura del massetto preesistente e la preparazione di una limitata area di rimozione dell’elemento al fine di documentare falsamente mediante rilievi fotografici l’ineseguito intervento); ha argomentato la diffusività delle prassi intese ad
illecito risparmio di spese e ha confutato la tesi difensiva intesa ad ascrivere le difform esecutive all’iniziativa personale del coindagato COGNOME.
1.3 Analogamente i giudici cautelari hanno congruamente argomentato la gravità indiziaria in relazione all’art. 21 L. 646/82 richiamando gli esiti intercettivi e le circosta fatto da cui emerge che il COGNOME non agiva in posizione subordinata quale dipendente dell’appaltatore ma con piena autonomia decisionale nella gestione dei lavori, nonostante il dato formale dell’assunzione quale muratore nell’impresa del ricorrente.
Il difensore non si confronta in termini puntuali con l’apparato argomentativo, congruo e coerente, rassegnato dai giudici cautelari in tema di gravità indiziaria, sollecitando un diversa lettura degli elementi acquisiti, preclusa in questa sede in assenza di aporie e frizion logiche decisive.
Il terzo motivo è inammissibile per genericità ed aspecificità della censura, avendo il collegio cautelare (pag. 7) condiviso la valutazione del Gip in ordine alla sola attenuazione delle esigenze di cui all’art. 274 lett. a) e c) della rubrica, valorizzando a ta l’incensuratezza del prevenuto e l’atteggiamento “parzialmente collaborativo” tenuto dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia, valutazione non contrastata da ulterior e specifiche deduzioni a sostegno della radicale assenza di rischi cautelari meritevoli di trattamento.
Anche il quarto motivo che revoca in dubbio l’adeguatezza della durata della misura interdittiva applicata è del tutto assertivo, avendo i giudici della cautela legittimamen richiamato la gravità dei fatti contestati quale parametro di commisurazione del divieto in linea con il disposto dell’art. 308, comma 2, cod.proc.pen., con valutazione aderente alle acquisizioni investigative ed insuscettibile di censura in questa sede.
5.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024
La Consigliera estensore