Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21018 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trie confermava la decisione dell’Ufficio di sorveglianza di Udine, adottata i dicembre 2022, con cui era stata prorogata di un anno, nei confronti di NOME COGNOME (condannato per associazione di tipo mafioso e assoggettato a regim penitenziario differenziato), la misura di sicurezza dell’assegnazione ad una di lavoro.
Il Tribunale di sorveglianza – nel rammentare come il primo giudice avess ritenuto la pericolosità sociale dell’internato scemata, e tuttavia non sicura fronteggiabile con le mere prescrizioni della libertà vigilata a cau un’incompleta istruttoria – condivideva tale apprezzamento. L’incertezza d tempi necessari ad integrarla, e la connessa esigenza di non lasciare sca invano il termine della proroga precedente, giustificavano senz’altro la pror ulteriore, potendo sempre l’interessato richiedere la revoca anticipata misura una volta che gli accertamenti, anche grazie al suo contributo, foss stati condotti e conclusi.
Né le integrazioni istruttorie avrebbero potuto essere disposte in sed appello, pena la perdita della garanzia del doppio grado.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli aritt. 206, 208 e cod. pen. e degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen., nonché l’apparenza d motivazione.
In sede di riesame della pericolosità sociale, ai fini del mantenimento o d revoca di una misura di sicurezza, andrebbero sempre compiuti, secondo il ricorrente, rigorosi accertamenti, volti a verificare se sia anc:ora accentu possibilità che l’interessato commetta in futuro nuovi reati. La verifica andr effettuata non solo a partire dalla gravità dei fatti criminosi commessi, ma a tenendo conto del comportamento successivo del condannato, durante e dopo l’espiazione della pena.
Nella specie, la verifica si era giovata di risultanze di osserva ampiamente favorevoli e aveva dato luogo, quanto meno, ad un’attenuazione del giudizio di pericolosità, e non avrebbe potuto il giudice a quo ignorare tale dato a causa di pretese lacune informative che sarebbe stato suo esclusivo compi colmare, ovvero in nome del formalistico rispetto del principio del doppio grado
La contemporanea sottoposizione di COGNOME alla casa di lavoro e al regime penitenziario differenziato innescherebbe un corto circuito destinato, altrimen
perpetuare sine die la misura di sicurezza detentiva, senza possibilità di godere di licenze, di accedere illimitatamente all’attività lavorativa e di dimostrare cessazione della pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. A fronte di una pericolosità sociale diminuita – in tal senso si è espre rispetto a COGNOME, il Magistrato di sorveglianza, e il Tribunale di sorveglia recepito tale valutazione – la possibilità che il ridotto livello di tale per potesse essere fronteggiata con la sola libertà vigilata è stata l espressamente dipendere da specifiche integrazioni istruttorie, che già il p giudice affermava tuttavia di non poter disporre perché nel tempo occorrent sarebbe intanto scaduta la misura di sicurezza, e che il Tribunale ha parime denegato per non far perdere all’interessato la garanzia del doppio grado giudizio.
Né l’uno né l’altro argomento hanno pregio.
3. Il termine di durata della misura di sicurezza è un termine minimo, la c scadenza non determina la cessazione automatica della misura stessa, ch invece permane sino all’eventuale provvedimento di revoca, previo accertamento della cessazione della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 51660 del 16/10/2 Mainardi, Rv. 274379-01). Dunque, il Magistrato di sorveglianza avrebbe potuto e dovuto compiere al riguardo, senza remore di sorta, ogni consenti approfondimento, avvalendosi dei poteri officiosi attribuitigli dalla legge (Se n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Rv. 277793-01).
La misura di sicurezza detentiva opera, del resto, se e quando l’autore fatto esprime una pericolosità sociale concreta e di grado correlato, che d sussistere in ogni momento della sua esecuzione. Per quanto occasionata dall commissione di un reato, la misura in discorso, al pari di ogni altra misur sicurezza personale, non svolge alcuna funzione retributiva e deve esse immediatamente revocata, o sostituita con altra meno gravosa, non appena si riscontri la cessazione della condizione di pericolosità che la giustifichi, qu ne siano le modalità di esecuzione e anche se quest’ultima sia in atto second regole straordinarie di cui all’art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (C. cost., n. 197 del 2021).
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Il Tribunale di sorveglianza, per parte sua, non poteva limitarsi a valutar la situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento appellato ma doveva apprezzarne la permanente legittimità e convenienza sia alla luce de contributo argomentativo e documentale offerto dall’interessato dinanzi ad ess sia, ancor prima, alla stregua delle informazioni doverosamente acquisibili, an d’ufficio, a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. peri., richiamat successivo art. 678 (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691-01, succ. conforme).
Il principio del doppio grado è stato, infine, evocato in modo non avvedu dall’ordinanza impugnata. Esso garantisce una doppia valutazione giudiziale s caso nel suo complesso, e non già sulle singole questioni che si pongono per soluzione di esso, e tanto meno obbliga il giudice funzionalmente superiore decidere sulla stessa identica piattaforma probatoria e valutativa su cu basata la prima decisione (Sez. 1, n. 3252 del 14/02/1994, Pino, Rv. 199177 01).
L’ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio, ai fini di una rinnovata valutazione che si giovi di un corredo inform esaustivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste.
Così deciso il 06/03/2024