Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49446 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49446 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – in cui ci si duole del vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato (primo motivo) e del vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività della pena inflitta (secondo motivo) – avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 18/05/2023, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Vercelli del 18/02/2019 in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti del medesimo, sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata.
Invero, nella sentenza di appello si evidenzia, con riguardo all’invocata assoluzione dell’imputato per mancanza dell’elemento soggettivo, che: – a fronte del dato assolutamente pacifico dell’allontanamento dal comune di residenza (Realmonte) o di dimora abituale (Cunico), e, quindi, del fatto che l’imputato si faceva sorprendere a bordo del treno regionale Torino-Milano nel tratto compreso tra le stazioni di Santhià e Vercelli, dimostrativo della volontà di allontanamento, il riferimento del suddetto alla comunicazione di detta circostanza ai Carabinieri di Montiglio Monferrato non è riscontrato; – neppure sono dimostrate le urgenti esigenze familiari, che avrebbero indotto l’imputato a violare le prescrizioni per stato di necessità.
Quanto al profilo sanzionatorio, la sentenza impugnata – che, peraltro, non si pronuncia sulla mancata esclusione della recidiva, che è doglianza dedotta solo in questa sede e, pertanto, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. – rileva che i numerosi precedenti penali e il comportamento processuale dell’imputato sono ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che l’impugnazione – che ritorna, aspecificamente, sull’assenza della volontà di inadempimento delle prescrizioni connesse alla misura e sulla concedibilità delle generiche – deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
è
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.