Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10415 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10415 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOSSOMBRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione in data 14/10/2025 avverso la sentenza del n. 797 della Corte d’appello di Ancona emessa in data 13/5/2025 dep. il 4/8/2025, di conferma della sentenza di condanna in data 15/02/2024 del Tribunale di Urbino, in relazione al reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;
Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura (nella specie: pretesa insussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Che la censura genericamente dedotta circa l’asserito stato psico-fisico dell’imputato al momento del controllo derivante dall’assunzione di un mix di farmaci (prescritti dal medico di base) e droghe non si confronta con le ragioni che il giudice ha posto a sostegno (pag. 4) della decisione assunta sul punto, ove si argomentano, con asciutta puntualità, le ragioni che hanno determiNOME a ritenere non credibile e priva di riscontro l’affermazione dell’appellante, siccome smentita dallo stesso imputato che, in sede di interrogatorio, non ha fatto riferimento all’assunzione di droghe, limitandosi ad affermare che aveva assunto i soliti farmaci, “il che non è perché la prescrizione è successiva ed anzi appare strumentale al sostegno della sua versione”; priva di pregio è stata ritenuta, altresì, dalla Corte territoriale – con giudizio fattuale insindacabile in questa sede, perché esaustivo e non manifestamente illogico, la considerazione difensiva in ordine al cambio di numero di telefono che l’imputato non avrebbe fatto in tempo a comunicare la sera prima, circostanza non ritenuta provata e del tutto apodittica (pag. 4 sent.);
Che, pertanto, l’unico motivo di ricorso, aspecifico e meramente reiterativo, nonché interamente versato in fatto, non è pertanto ammissibile, in quanto non consentito (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna ex lege il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorenrría di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.