Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25296 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME. in Albania il DATA_NASCITA avverso il decreto reso dalla Corte di Appello di L’Aquila in data 12/12/2023 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissib del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di L’Aquila, per quanto in questa sed rileva, rigettava l’appello interposto nell’interesse di NOME avverso il provvedime locale Tribunale che, in data 22/5/2023, aveva disposto nei confronti del ricorrente la mis della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel Comu di residenza e la confisca di beni mobili e immobili.
Ha presentato ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore del NOME, AVV_NOTAIO, il q ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 4 e 1, comma 1 lett. a) e b), digs n. 159/2011 e il motivazione. Con riguardo alla misura di prevenzione personale il difensore sostiene che l Corte territoriale ne ha disposto la conferma senza tener conto RAGIONE_SOCIALE doglianze difensiv trascurando il fatto che il sodalizio criminoso non ha generato profitti, come dimostrato mancato pagamento del locale di proprietà AVV_NOTAIO, restituito al proprietario dai giud territoriali. Le stesse società del proposto sono state al medesimo restituite in quanto rit RAGIONE_SOCIALE scatole vuote e del tutto incapienti. Secondo il ricorrente dette circostanze contra con la ritenuta pericolosità sociale, dovendo escludersi che il NOME viva dei proventi attività delittuose;
2.2 la violazione degli artt. 16,20,22,24 d.lgs 159/2011 e connesso vizio de motivazione. Il difensore contesta l’assunto della Corte territoriale secondo cui l’impugnaz proposta avverso il decreto del Tribunale avrebbe riguardato solo le società inizialme sottoposte a sequestro di prevenzione e poi restituite e non anche gli ulteriori beni (te autovettura conti correnti, titoli) in relazione ai quali è stata confermata la confisca, il ricorrente contestato la sussistenza dei presupposti d’ordine soggettivo ed oggettivo d misura. Aggiunge che il decreto impugnato ha ignorato i dati provenienti dal commercialist COGNOMECOGNOME COGNOME quali risultano i leciti redditi prodotti dalle società ed utilizzati per beni confiscati anche da parte di familiari e, in particolare, la piena tracciabilità degl RAGIONE_SOCIALE sale slot i cui proventi risultano fatturati, come da documentazione versata in Inoltre, la Corte d’Appello non ha tenuto conto che il NOME non disponeva di risorse ill come provato dallo stato di decozione RAGIONE_SOCIALE società e dei locali al medesimo riferibili particolare, dal mancato pagamento, fin dal 2019, dei ratei dovuto all’AVV_NOTAIO pe l’acquisto del RAGIONE_SOCIALE 167 e dalle procedure di sfratto subite.
Il decreto censurato ha omesso di valutare le allegazioni difensive che smentiscono un rapporto di derivazione dei beni confiscati da attività illecite e l’esistenza di sproporz il reddito dichiarato e l’attività economica svolta;
2.3 la mancata assunzione di prova decisiva per avere la Corte territoriale disatteso richiesta di disporre perizia contabile sulle scritture RAGIONE_SOCIALE società del proposto, di assu commercialista COGNOME COGNOME i legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, prove tutte di carattere decisivo;
2.4 la violazione degli artt. 12 e 75 d.lgs 159/2011 e connesso vizio della motivazi con riguardo al disposto aggravamento della misura di prevenzione personale per inosservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni in quanto nel provvedimento applicativo non risultano precis
i giorni in cui il proposto avrebbe dovuto ottemperare all’obbligo di firma e, comunque, al non risulta essere stato notificato il detto provvedimento nella sua lingua madre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. Deve innanzitutto riba che il ricorso per cassazione in materia di procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, l’unica prevista dal disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile com violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello il c di motivazione inesistente o meramente apparente, vizio non ravvisabile nell’ipotesi di dedot sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazio giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 – 01). A tanto consegue l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze che deducono il vizio di motivazi sia con riguardo alla misura personale che patrimoniale in quanto non consentite.
2. Il primo motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto il difensore contesta il giudizio di pericolosità sociale del proposto ai sensi dell’art. 1 e c) D. 1gs 159/2011 limitandosi a richiamare i debiti RAGIONE_SOCIALE società riconducibili al asseritannente sintomatici dell’indisponibilità di profitti illeciti e, quindi, atti presupposti d’applicabilità della misura. La difesa non si rapporta in termini dialettici argomenti reiettivi del provvedimento impugnato che ha condiviso la valutazione del primo giudice circa la rilevanza RAGIONE_SOCIALE emergenze fattuali tratte dal procedimento della RAGIONE_SOCIALE di LRAGIONE_SOCIALE a carico del NOME per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al narcot estorsione, detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, porto abusivo di ar clandestina, evidenziando il ruolo apicale rivestito nella compagine dal prevenuto alla l RAGIONE_SOCIALE intercettazioni acquisite e il sequestro a suo carico di sostanze stupefacenti anch significativa entità ponderale. La Corte territoriale ha, altresì, sottolineato l’am temporale di attività del sodalizio, atto a generare ingenti profitti a beneficio del prop
3.11 secondo motivo che censura la disposta confisca di beni intestati o riconducibili proposto è affetto da genericità ed aspecificità in quanto non contrasta in termini puntua preliminare rilievo della Corte circa l’assenza di deduzioni nell’atto di appello in relaz beni oggetto di ablazione, quali i terreni intestati alla moglie del ricorrente, l’aut Jaguar, i conti correnti, i contratti d’acquisito titoli in relazione ai quali i prevenzione hanno, comunque, sottolineato l’assenza di elementi attestanti la legittim
provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto. Il decreto impugnato ha, in evidenziato che le indagini patrimoniali eseguite hanno fatto emergere profili di incongrue contabile in relazione a tutte le società del proposto con un saldo complessivo passivo, n anni d’interesse, superiore a 400mila euro nonostante le somme ricevute a titolo di agg sugli incassi RAGIONE_SOCIALE slot machine, situazione insuscettibile di fornire giustificazione circa provenienza RAGIONE_SOCIALE somme reinvestite nei beni oggetto di ablazione per la general inattendibilità RAGIONE_SOCIALE registrazioni contabili, dalle quali non risultano i costi soste gestione aziendale, mentre nei conti correnti di alcune società le uniche voci in uscita relative ai pagamenti di canoni di locazione, a giroconti tra il proposto e i familiari e di contanti. Sul punto appaiono esaustive le considerazioni svolte dal Tribunale di L’Aqui sede di decreto di confisca e di applicazione della misura personale (pag. 2-4) laddove so state analiticamente valutate, anche sulla scorta della relazione dell’amministra giudiziario, le attività RAGIONE_SOCIALE singole società riconducibili al proposto, rimarcando anche alle informazioni acquisite dal tenutario RAGIONE_SOCIALE scritture COGNOMECOGNOME che la RAGIONE_SOCIALE no presentato i bilanci, non aveva un conto corrente e il consistente saldo di cassa riporta fine 2019 non è mai stato rinvenuto; anche la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non risultano mai presentato bilanci né aver acceso conti correnti. La mancata confisca di dette compagin restituite ai legali rappresentanti dal primo giudice, trova giustificazione nella con assenza di compendi apprensibili e nell’inattività RAGIONE_SOCIALE stesse. La difesa non si confronta le emergenze valorizzate dai giudici della prevenzione, attestando le proprie deduzioni aprioristici rilievi in ordine alla lecita redditività RAGIONE_SOCIALE compagini facenti capo al radicalmente smentita dalle emergenze acquisite.
4. Destituita di fondamento è la doglianza in ordine alla mancata ammissione di prov decisive quali la perizia contabile ovvero l’esame dei tenutario RAGIONE_SOCIALE scritture co COGNOME. In disparte i concludenti rilievi in ordine all’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scrit già rilevata previa interlocuzione con lo stesso COGNOME dall’Amministratore giudiziario evidenziarsi che nel procedimento di prevenzione non è configurabile il vizio della manca assunzione di una prova decisiva (Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887 – 01) previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono co rito della camera di consiglio (Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887- 01; n. 32116 d 10/09/2020, Rv. 280199-01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 40411 del 21/06/2023, n.m.). L’operatività della disposizione in esame è, infatti, tassativamente circoscritta a di prove richieste dalla parte “anche nel corso della istruzione dibattimentale, limitata ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2” cod. proc. pen.; l’inequivoco dato letterale ch che la doglianza è riferibile esclusivamente alla mancata ammissione della prova a discaric decisiva dedotta in dibattimento.
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5.Ad esiti di inammissibilità per genericità deve pervenirsi anche con riguardo conclusiva censura che concerne l’aggravamento della misura personale per effetto della violazione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni, stante l’assenza di allegazioni a sostegno della dedotta man comprensione della lingua italiana da parte del proposto, sanzionato per l’inosservan dell’obbligo di presentazione alla P.G.
6.Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024
La Consigliera estensore
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