Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a SANTA NINFA
avverso il decreto in data 15/12/2023 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna il decreto in data 15/12/2023 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato il decreto in data 22/09/2022 del Tribunale di Trapani, che ha disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre.
Deduce:
“Ricorso ex art. 606 e) mancanza o motivazione meramente apparente quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. In relazione alla violazione di legge secondo il disposto dell’art. 4 legge 27.121956 nonché Decreto D.I.g.s. n. 159/2011 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
Secondo il ricorrente il decreto impugnato «non è ancorato a nessun dato
processualmente apprezzabile e valutabile al fine di comprendere qual è la via logica da seguire onde poter con assoluta chiarezza e legittimamente esercitare il diritto di difesa».
A sostegno dell’assunto osserva che non è stato dimostrato in che maniera COGNOME avrebbe curato sotto il profilo operativo la latitanza del suo capo; non è stato spiegato in quali occasioni avrebbe curato lo scambio di comunicazioni epistolari tra i vari esponenti dei vertici della consorteria criminale; non è stat specificato quale sarebbe stato il ruolo di assoluto prestigio ricoperto da COGNOME nella consorteria mafiosa all’interno della provincia trapanese.
Aggiunge che non vi è mai stato nessuno scambio di messaggi tra COGNOME e NOME per il tramite del proposto; che non sono mai stati provati i rapporti con COGNOME; che non ha mai partecipato agli incontri tra COGNOME e NOME; che anche in relazione alla vicenda del tentativo di acquisto dell’azienda agricola di NOME il proposto ha tenuto una condotta lecita.
Viene segnalato, infine, lo stato di incensuratezza di COGNOME, che ha sempre vissuto con proventi leciti e si è oramai allontanato dalle logiche criminali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va preliminarmente ricordato che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6 – , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01).
1.2. Un così radicale difetto di motivazione non si rinviene nel decreto impugnato, visto che i giudici della Corte di appello (e del Tribunale), con motivazione adeguata, hanno valorizzato a carico del proposto una sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, la relativa ordinanza custodiale e le intercettazioni eseguite in tale procedimento oltre che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME.
Sulla base di tali fonti cognitive, i giudici hanno rilevato che COGNOME risultava affiliato alla famiglia mafiosa di Partenna, nel cui ambito -tra l’altro- avev avuto un ruolo di rilievo nella gestione della latitanza di COGNOME NOME, aveva intrattenuto i rapporti con COGNOME NOMENOME reggente del locale mandamento, aveva avuto il compito di gestire lo scambio di informazioni tra i capi cosca COGNOME COGNOME COGNOME.
Quanto all’attualità della pericolosità, la Corte di appello ha osservato che l’affiliazione di COGNOME risulta di lunga durata e assai risalente e che non sono emersi elementi utili a far ritenere una sua dissociazione da RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, risulta attualmente operativa.
A fronte di una motivazione che non può dirsi mancante né apparente, il ricorrente si limita a contestare -genericamente e apoditticamente- le circostanze evidenziate dai giudici di merito, assumendo la loro inesistenza ovvero la loro inidoneità ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione, sulla scorta di argomentazioni che sono riferibili esclusivamente alla motivazione, senza essere riconducibili al vizio di violazione di legge, come sopra rappresentata.
Da qui l’inammissibilità del ricorso in quanto propone questioni non consentite in sede di legittimità avverso un provvedimento applicativo di una misura di prevenzione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/04/2024