Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1610 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1610 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 15/12/1968
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati ascrittigli riconosciuta la continuazione, alla pena di mesi sette di arresto.
Considerato che i motivi dedotti (mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 73 d. Igs. n. 159 del 2011 e 650 cod. pen. primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche – secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. p. 5, nel senso che ai fini del diniego delle circostanze ex art. 62bis cod. pen. il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati – nella specie il comportamento collaborativo e la occasionalità della condotta – ma è sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali o sull’assenza di elementi positivi, perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
Reputato, quanto al primo motivo di ricorso, che la deduzione devoluta è manifestamente infondata, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, specificamente affermatasi in tema di misure di prevenzione, con riferimento alla mancata esibizione della carta precettiva (Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260019) ove è stato affermato che, in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all’art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011) integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen., perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l’operato delle forze di polizia.
Considerato che il precedente non massimato (Sez. 3, n. 6350 del 11/02/2019) richiamato dal difensore, riguarda caso diverso, relativo a soggetto, già identificato al momento del controllo effettuato dai militi della Guardia Costiera, mediante l’acquisizione di generalità declinate dallo stesso, successivamente convocato “per motivi di giustizia”, presso il Comando della capitaneria di Porto, al fine di procedere alla verifica di dette generalità che, nella
specie, sono state ritenute agevolmente reperibili dalla stessa autorità indipendentemente dalla cooperazione dell’interessato.
Reputato, infine, che tutti i precedenti richiamati nella citata pronuncia sono anteriori rispetto alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, COGNOME citata e, comunque, inerenti a convocazioni per notifica di provvedimenti, del tutto diversi dal caso al vaglio nel presente ricorso (convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e nominare un difensore Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, COGNOME, Rv. 216903; notifica di un provvedimento inibitorio di prevenzione del Questore – Sez. 1, n. 11457 del 2012 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252917; la notifica di un’ordinanza prefettizia di ritiro della patente – Sez. 1, n. 14811 del 04/04/2012, P.G. in proc. Parth, Rv. 252290).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente