Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10380 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10380 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 17/10/2025 della Corte d’appello di Palermo di conferma di quella del Tribunale di Palermo del 29/05/2025 di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;
Considerato che il ricorso, col quale si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99, 132 e 133 cod. pen., è stato proposto, per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive nonché per motivi manifestamente infondati perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato;
Considerato che col motivo di ricorso in cui si lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. e/o mancanza, contraddittorietà della motivazione, in relazione allo stesso parametro, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, RAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, RAGIONE_SOCIALE e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2917, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, COGNOME, Rv. 278856-01), dovendosi altresì rilevare come la Corte territoriale abbia dato adeguato conto delle ragioni della ritenuta sussistenza della recidiva sulla scorta di una maggiore pericolosità e colpevolezza del COGNOME come desumibile dai precedenti penali, tra i quali quelli relativi a violazioni in materia di misure di prevenzione, tali da restituire u profilo di soggetto pervicacemente incline alla sistematica violazione delle regole della convivenza civile, onde l’entità della pena applicata dal giudice di primo grado è stata ritenuta da quello d’appello adeguata (pag. 5 sent. imp.), con motivazione congrua e logica, come tale insindacabile in questa sede;
Considerato che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);
Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2026
Il Presidente
Il Çonsigljere estensore