Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7584 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7584 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 2263/2026
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a (GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato evidenziando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cod. pen., con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Le ragioni di censura sono del tutto apparenti, poichØ di fatto sollecitano una inammissibile rilettura dei medesimi elemnti di fatto già adeguatamente valutate nel provvedimento impugnato.
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01)
1.1 Il primo motivo Ł inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato circa la sussistenza dell’elemento soggettivo costituito dal dolo generico, sottolineando che, a fronte della mancata presentazione del sottoposto alla misura nei giorni e orari convenuti, quest’ultimo non abbia addotto alcuna giustificazione da cui dedurre la mancanza di volontà di violare la misura.
1.2 Il secondo motivo Ł parimenti inammissibile, poichØ il provvedimento impugnato reca ampia e convincente motivazione circa le ragioni che fondano la mancata concessione delle attenuanti generiche.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME