Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10712 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10712 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATONE PASQUALE nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza con cui in data 6.6.2025 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord in data 5.4.2024 di condanna per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2001 alla pena di un anno e otto mesi di reclusione;
Rilevato che il ricorso è meramente reiterativo dei motivi di appello, che la sentenza ha già disatteso con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, la quale, quanto al difetto dell’elemento psicologico, ha rimarcato decisivamente che la circostanza suscettibile – nella prospettazione difensiva – di ingenerare l’eventuale dubbio sul profilo soggettivo del reato non è stata documentata e, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha operato un congruo riferimento alla gravità del fatto, ai precedenti dell’imputato e, comunque, all’assenza di qualsivoglia elemento positivo valutabile in senso favorevole al ricorrente;
Considerato, quindi, che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto si limita a riproporre pedissequamente le questioni già decise sfavorevolmente dalla sentenza impugnata, in difetto di elementi diversi che possano invalidare la precedente decisione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.12.2025