Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42395 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato a Polistena il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso il 20 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria con il quale è stata confermata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Attraverso due motivi che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione in relazione all’inquadramento del ricorrente nella categoria di pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. b, d. Igs. n. 159 del 2011 per carenza d requisiti della abitualità delle condotte delittuose e della loro idoneità a generare profitti. Si rileva, infatti, che i Giudici di merito si sono limitati a consider procedimenti pendenti a carico del ricorrente, relativi a condotte risalenti nel tempo (anni 2015-2016), e le sentenze di condanna relative a tre condotte criminose commesse nell’arco di tre anni (una, del 2016, in materia di armi, e due del 2018, relative alla cessione di 90 gr. di sostanza stupefacente ed al riciclaggio di monili). In particolare, con riferimento alla condotta riciclaggio, con il secondo motivo di ricorso, si eccepisce la omessa valutazione della sentenza di primo grado relativa al procedimento “RAGIONE_SOCIALE“, prodotta dal ricorrente, in cui vi è stata la riqualificazione in tentativo del contestato reato di riciclaggio, con conseguente inidoneità dello stesso a generare un profitto.
Nel corpo del motivo si deduce anche la carenza di motivazione in ordine all’inquadramento del ricorrente nella categoria di cui all’art. 1, lett. c, d.lgs. n. 1 del 2011 in quanto nessuna delle condotte a lui ascrivibili rientra nelle categorie di reato rilevanti a tal fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Va, innanzitutto, premesso che il tema relativo alle garanzie costituzionali e convenzionali da applicare allo statuto delle misure di prevenzione è stato oggetto di un proficuo dialogo tra le Alte Corti, dialogo che ha ricevuto negli ultimi tempi un forte stimolo dalle considerazioni critiche espresse dalla Corte EDU con la sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, avuto riguardo, in particolare, sia alla “qualità” della legge n. 1423 del 1956,e, dunque, alla base legale delle misure di prevenzione, che alla determinatezza di talune prescrizioni imposte con la misura di sorveglianza speciale. Tali rilievi hanno dato impulso ad una profonda riflessione sul tema della conformità alle garanzie di precisione, determinatezza e prevedibilità, delle fattispecie di pericolosità generica e del loro contenuto (cfr. Sez. U. n. 46595 del 28/03/2019, Acquaviva, Rv 277007 in tema di prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni; Sez. U, n. 40076 del 27/4/2017, Paternò, Rv. 270496 sulle
prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”), culminato con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della fattispecie di pericolosi generica di cui all’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 (sentenza n. 24 del 2019 e dell’art. 75, commi 1 e 2, digs. cit., nella parte in cui prevedono, rispettivamente come contravvenzione e come delitto, la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” (sentenza n. 25 del 2019).
In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, ha ritenuto che la categoria di pericolosità generica prevista oggi dall’art. 1, lett. b d.lgs. n. 159 del 2011, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte successivamente alla citata sentenza della Corte EDU, De Tommaso c. Italia, risulta sufficientemente precisa e tale da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» – oltre che in quali “modi” – essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. Muovendo, infatti, dalla lettura in chiave “tassativizzante” adottata dalla giurisprudenza di legittimità, s è, infatti, chiarito che la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vit debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretat come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di “categorie” di delitto aventi le seguenti caratteristiche, della c:u sussistenza il giudice dovrà dare conto in motivazione specificando gli elementi di fatto su cui fonda la propria valutazione: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla modalità di accertamento degli elementi fattuali rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie di pericolosità, si è costantemente ribadito che, in considerazione dell’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, potendo il giudice della prevenzione ricostruire in via autonoma
la rilevanza penale delle condotte delittuose e la loro idoneità a generare profitti anche in assenza di un giudicato penale al riguardo.
Si è, inoltre, riconosciuta la rilevanza del pregresso accertamento di responsabilità in sede penale, ove relativo a delitti idonei a generare proventi illeciti, e della relativa condanna del proposto, ancorché non definitiva (Sez. 6, n. 53003, del 21/9/2017, Rv. 272268).
La rilevanza del giudicato penale nel giudizio di prevenzione è stata, invece, valutata in termini non uniformi laddove si tratti di pronunce assolutorie.
Mentre, infatti, si ammette la possibilità di un’autonoma valutazione nel caso in cui il processo penale si sia concluso con una declaratoria di estinzione per prescrizione o con una pronuncia di improcedibilità, purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza nella decisione di proscioglimento o sia comunque ricavabile in via autonoma dai fatti (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scaglairini, Rv. 264319), diversa rilevanza è stata, invece, attribuita al giudicato assolutorio.
Un primo indirizzo, infatti, esclude che il giudice della prevenzione possa ritenere rilevanti, in base al principio della “valutazione autonoma”, fatti per i quali si intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 280145;Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Cc. (dep. 17/07/2015 ) Rv. 264319). Si è, infatti, affermato che, in applicazione del principio di tassatività e, soprattutto, di unitarietà dell’ordinamento, che il giudice della prevenzione ha l’obbligo di tenere conto del giudicato penale di assoluzione, sia esso per carenza dell’elemento materiale o di quello psicologico, non potendosi sostenere la sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza del dolo.
Altro indirizzo ermeneutico ammette, invece, la possibilità per il giudice della prevenzione di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, anche nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; ciò, tuttavia, solo a condizione che risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficient nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (così, da ultimo, Sez. 2, n. 15704 del 25/1/2023, COGNOME, Rv. 284488).
D dato che, a prescindere dal contrasto giurisprudenziale sopra riportato (non rilevante nel caso di specie), emerge con chiarezza dalla costante giurisprudenza di
questa Corte attiene al metodo di verifica della pregressa attività delittuosa, metodo che, pur potendosi alimentare da materiale investigativo e probatorio proveniente da procedimenti penali in corso, non può limitarsi alla mera constatazione dei precedenti penali o di polizia a carico del proposto né tantomeno fondarsi su meri sospetti o congetture.
Il giudizio di pericolosità generica del proposto deve, infatti, fondarsi su circostanze obiettivamente identificabili e controllabili, di cui il giudice deve dar conto in motivazione, che consentono di ricostruire la pregressa attività delittuosa del proposto (connotata dagli indici di tipizzazione della abitualità, della idoneità a generare proventi illeciti e della loro destinazione per le esigenze di vita del proposto) e di formulare, in ragione della loro intensità e prossimità temporale, nonché dell’assenza di concreti elementi sintomatici di un effettivo mutamento dello stile di vita, un giudizio di attualità di tale pericolosità, in relazione alle probabili, fu condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico.
6. Analoghe considerazioni valgono anche ai fini dell’inserimento del proposto nella fattispecie prevista dall’art. 1, lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011. Invero, s base di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la c:ui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale (Sez. 6, n. 29229 del 01/07/2024, COGNOME, Rv. 286845; Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281842; Sez. 5, n. 15492 dei 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272282). Si è, infatti, affermato che, attraverso la citata lettera c), il legislatore ha definito il perimetro della fattispecie di pericol connotando la base fattuale della fase “constatativa” del giudizio in forza di un duplice parametro.
In primo luogo la norma riconosce “attitudine qualificante” a specifiche condotte consistenti: a) nella reiterata violazione del foglio di via obbligatorio o dei divieti frequentazione di determinati luoghi, previsti dalla vigente normativa; b) nella commissione di reati lesivi o, comunque, pericolosi per l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, quali, ad esempio, il reato di detenzione abusiva di armi o i reati in tema di stupefacenti.
In secondo luogo, la lettera c) fa leva sull’aggettivo “dedito”, che evoca il dedicarsi con assiduità ad una certa attività, l’attendere ad essa con costanza:
dunque, per integrare la base fattuale richiesta dalla fase “constatativa” del giudizio di pericolosità, i fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e l tranquillità pubblica devono essere stati commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con cadenze tali dall’assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell’attività criminosa (così, testualmente, Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272282).
Anche in tal caso, dunque, l’inserimento del proposto nella fattispecie di pericolosità in esame non può fondarsi sulla mera constatazione dei suoi precedenti penali e di polizia, ma richiede una specifica analisi degli elementi fattuali desumibili anche da siffatti procedimenti dai quali inferire il carattere non occasionale delle condotte “qualificanti” e la loro significativa reiterazione nello stile di vita di propos
7. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali coordinate ermeneutiche in quanto, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 1, lett. b), si è limit considerare, da un lato, gli elementi probatori provenienti dal procedimento penale relativo alle contestazioni concernenti un singolo episodio di cessione di sostanze stupefacenti e il reato di riciclaggio e, dall’altro, le mere risultanze dei certifi relativi a carichi pendenti a carico del proposto.
Siffatto giudizio si risolve in una motivazione meramente apparente, mancando ogni valutazione delle specifiche condotte illecite considerate dalla Corte territoriale, e, soprattutto, del loro oggetto, dell’eventuale provento illecito che hanno generato e della loro rilevanza quale fonte di reddito per il proposto. Manca, inoltre, come eccepito dal ricorrente, una valutazione della produzione documentale difensiva (ovvero la sentenza di primo grado, contenuta nel CD depositato nel corso del giudizio di prevenzione) che, secondo quanto prospettato dal ricorrente, attiene alla avvenuta riqualificazione della condotta di riciclaggio, valorizzata dalla Corte territoriale n decreto impugnato, nella fattispecie tentata. Pur nel rispetto del principio di autonomia del giudizio di prevenzione, stante soprattutto la non irrevocabilità della decisione in questione, il Giudice di merito avrebbe dovuto confrontarsi con la diversa valutazione della condotta di riciclaggio formulata dal Giudice penale, indicando espressamente gli elementi fattuali e le ragioni della propria diversa conclusione n merito alla consumazione del reato e alla sua idoneità a generare un lucro per il proposto.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’inserimento del ricorrente nella fattispecie di cui alla lett. c) , fondato esclusivamente sulla considerazione dei precedenti penali in materia di detenzione illegale di armi e munizioni, commessi nel 2016 (per cui ha patteggiato del 2017), nonché sulla condanna per un unico episodio di cessione di 90 gr, da hashish, senza alcuna indicazione delle circostanze oggettive concernenti siffatte condotte né tantomeno dell’ulteriore requisito normativo concernente la loro assiduità e non occasionalità nello stile di vita del proposto.
Alia luce delle considerazioni sopra esposte il decreto impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria che deciderà in diversa composizione.
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la natura di decreto del provvedimento annullato non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanr o partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, in motivazione; si veda, nello stesso senso, da ultimo, Sez. 5, n. 19426 dei 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Preidente