Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46350 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46350 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
/
Io
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
NI
t
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MONZA il DATA_NASCITA
COGNOME‘COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME‘COGNOME NOME COGNOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
COGNOME‘COGNOME NOME NOME ill DATA_NASCITA
avverso il decreto del 24/10/2022 COGNOMEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha confermato il decreto con cui il Tribunale COGNOMEa stessa città ha rigettato la r di sequestro ex art. 20 d. Igs. n. 159 del 2011 di diverse utilità riscontrate disponibilità sostanziale del proposto NOME COGNOME, decreto emesso anche confronti di NOME COGNOME, coniuge di NOME COGNOME, di NOME, di NOME e di NOME COGNOME, tutti figli del proposto.
La Corte di appello ha messo in evidenza il dato non controverso secondo cui sino all’anno 2006 non si registrò alcuna sperequazione tra entrate ed u del nucleo familiare del proposto, COGNOMEa moglie e dei figli; ed ha aggiunto ch sperequazione, invece, si verificò a partire da quell’anno, con esclusione degl 2011 e 2012, sino al 2019.
Ha quindi chiarito in via preliminare che quel che occorre accertare è se siano sufficienti indizi per affermare che l’intero patrimonio accumulato da COGNOME dal 1974 al 1994, relativamente alla condotta di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, accertata sino al 1992, e di minaccia aggravata a Corpo politico COGNOMEo St contestata nel processo cd. trattativa “Stato-mafia”, sino al 1994, dalla q stato comunque assolto, sia totalmente inquiNOME, in quanto formato ab origine mediante l’esercizio di una impresa mafiosa realizzata: per mezzo de mediazione di COGNOME per garantire a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la riscossione da COGNOME di ingenti somme di denaro a titolo di “pizzo” relativo all’esercizio del g RAGIONE_SOCIALE e per tutelare le ragioni COGNOME‘amico, affinché non fosse eccessivament tartassato sotto il profilo economico e fosse adeguatamente protetto; per me del riciclaggio di denaro mafioso nelle imprese del gruppo RAGIONE_SOCIALE; per mezzo COGNOME‘accumulo di ingenti somme di denaro, versategli da COGNOME per asser cause illecite.
2. La Corte di appello ha quindi osservato che non è emerso che il propost investisse in proprie attività di impresa i proventi COGNOME‘estorsione mafiosa che NOME versava ogni anno a RAGIONE_SOCIALE e non è rimasta provata l’attività di riciclaggio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle attività imprenditoriali di NOME dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia non sono, prima ancora reciprocamente riscontrate, neppure attendibili in parte qua, tant’è che in nessun processo ne è stata afferma la rilevanza per attestare la sussistenza di invest mafiosi nel gruppo RAGIONE_SOCIALE tramite l’intervento del proposto. Peraltr dichiarazioni dei collaboratori su investimenti mafiosi in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE smentite dal dato oggettivo COGNOME‘esclusione di apporto di c:apitali ester imprese del RAGIONE_SOCIALE.
Di qui l’assenza di gravi indizi in ordine al reinvestimento e il ricicla capitali di provenienza mafiosa nelle imprese di COGNOME mediante l’opera proposto. Ed è pure rimasto indimostrato che le somme di denaro versate negl anni, dal 1989 al 2019, da NOME a COGNOME e ai suoi familiari p essere denotate da illiceità.
3. Avverso il decreto ha proposto ricorso il Procuratore generale COGNOMEa Cor di appello di Palermo, deducendo vizio di violazione di legge. La Corte di appe ha male interpretato gli artt. 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 ritenendoli app solo in presenza dei presupposti del valore sproporzioNOME dei beni posseduti del reimpiego dei beni di provenienza illecite e non anche in presenza di beni siano frutto di attività illecite. La Corte di appello non ha affrontato la q se il patrimonio immobiliare ed imprenditoriale del proposto fosse stato acqui grazie alla situazione privilegiata derivante dalle relazioni con RAGIONE_SOCIALE e del ruolo di tramite tra detta organizzazione mafiosa e NOME COGNOME, come se l 20 citato non contemplasse l’ipotesi ablativa di beni “frutto di attività il come se tale espressione fosse soltanto una superflua esplic:itazione COGNOME‘i del “reimpiego”, e ciò in difformità a quanto affermato dalla giurisprudenz legittimità.
Ancora, la Corte di appello ha errato nella valutazione COGNOMEe dichiarazi dei collaboratori di giustizia perché ha applicato a tal fine i criteri valu giudizio di merito che sono pacificamente estranei al giudizio di prevenzione appena il caso di rilevare che i collaboratori di giustizia che hann dichiarazioni sono tutti di comprovata attendibilità e hanno spontaneamen riferito, in assenza di motivi di astio, sullo spessore COGNOME del pr rendendo dichiarazioni credibili e circostanziate, oltre che originali per la p cui hanno fatto riferimento ai soldi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE investiti da NOME a Milano e a COGNOME quale garante tra COGNOME e COGNOME. A fron questi apporti collaborativi la Corte di appello ha invece riconosciuto a attendibilità alle dichiarazioni di NOME e di NOME, soggetti s indirettamente interessati agli esiti degli accertamenti patrimoniali sul pro senza fornire sul punto alcuna motivazione, incorrendo in tal modo nel vizio violazione di legge.
4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chi l’annullamento del decreto impugNOME, con rinvio per nuovo esame alla Corte d appello di Palermo.
Successivamente i difensori di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno preposto memorie con cui hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale, sollecitando la dichiaraz inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Conviene premettere, per una migliore definizione degli ambiti del sollecitato scrutinio di legittimità, che, ai sensi degli artt. 10 comma 3 e 27 2 d. Igs n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi degli artt. 4 I. n. 1423 e 3-ter I. n. 575 del 1965), avverso il decreto COGNOMEa Corte d’appello il ricors cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Le Sezioni unite di ques Corte hanno sul punto statuito che nel procecilimento di prevenzione il ricorso cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto COGNOME‘ 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comm legge 31 maggio 1965, n. 575; con la conseguenza che, in tema di sindacato sul motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ COGNOME‘illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazio COGNOME‘obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello d nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazio inesistente o meramente apparente. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME altri, Rv. 260246).
2.1. Il ricorrente ha anzitutto prospettato come violazione di legge l’ome considerazione che il sequestro dei beni segue all’accertamento non soltanto de sproporzione del valore con i redditi dichiarati e le attività economiche svolte reimpiego di denaro illecito, ma anche COGNOMEa provenienza da attività illecite, frutto COGNOMEe stesse.
La Corte di appello, però, e il rilievo è dirimente per dare conto d manifesta infondatezza e COGNOMEa genericità COGNOMEa doglianza, ha tennatizzato pro tale aspetto in esordio di motivazione, precisando che l’oggetto COGNOMEa ver richiesta dalle impugnazioni era la provenienza COGNOME‘ingente patrimonio proposto e dei suoi congiunti, in particolare se fosse o meno totalmente inqui in quanto accumulato sin dall’origine per mezzo COGNOME‘esercizio di una impr mafiosa.
Con questa puntualizzazione la Corte territoriale ha preso in esame t diverse forme di possibile origine COGNOME‘intero patrimonio come, appunt4 frutt
attività illecite. Si è interrogata in ordine alla fondatezza indiziaria COGNOME tesi COGNOME‘organo proponente: che COGNOME fosse stato remunerato pe mediazione tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME al fine di garantire, da un lato, all’organizzazione la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di “p estorsivo in danno del gruppo RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, all’amico COGNOME di n essere eccessivamente vessato sotto il profilo economico dalle richieste mafi che avesse tratto profitto dal riciclaggio dei capitali mafiosi mediante impiego imprese del gruppo RAGIONE_SOCIALE; che avesse beneficiato COGNOMEa remunerazione ricevuta da COGNOME con plurime cause illecite.
In riferimento a ciascuna di queste ipotesi ricostruttive ha preso in e le RAGIONE_SOCIALEltanze indiziarie, con particolare attenzione agli accertamenti svolti penale, e ha dato congrua motivazione COGNOMEe conclusioni tratte, sempre di care indiziaria. Non è emersa prova che il proposto investì in proprie attività di i i proventi COGNOME‘estorsione mafiosa che COGNOME versava annualmente a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; nulla è stato accertato circa il reinvestimento e il riciclaggio di cap provenienza mafiosa nelle imprese di COGNOME attraverso l’opera del propos è rimasto indimostrato che le ingenti somme di denaro versate negli anni COGNOME a COGNOME e ai suoi familiari avessero causa nella gratitudine mediazione svolta con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ebbe ad oggetto l’imposizione di un “pizzo” di rilevantissimo importo.
La motivazione resa su ciascuno dei diversi aspetti è tutt’altro apparente e ciò impedisce di valutare ulteriormente le doglianze di ricors questa prima prospettazione di violazione di legge.
2.2. La Corte di appello ha valutato, per la verifica di fondatezza indiz COGNOME‘assunto COGNOMEa formazione illecita COGNOME‘intero patrimonio del proposto, gli di numerosi collaboratori di giustizia. Per questa parte il ricorso ha pros un’altra violazione di legge, consistita nell’aver fatto uso dei criteri di va che valgono per l’accertamento COGNOMEa responsabilità penale e non sono adegua alle verifiche indiziarie di prevenzione. Non ha però indicato quali siano i cr valutazione degli apporti dichiarativi da utilizzare in sede di procedimen prevenzione e non ha illustrato, con la necessaria specificità, quali conseguen siano determinate in ragione di questa asserita violazione di legge.
Il riferimento non esplicitato in ricorso è agli assunti COGNOMEa giurisprude legittimità per i quali “nel giudizio di prevenzione, considerata l’autonomi procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non essere dotata dei caratteri prescritti dall’art. 192 cod. proc. pen., né le in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da risc individualizzanti” (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Rv. 278049; v., anche, S
5, n. 17946 del 15/03/2018, Rv. 273036; SE?!Z. 5, n. 49853 del 12/11/2013, Rv. 258939; Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, Rv. 250278).
Secondo questo consolidato indirizzo interpretativo non v’è necessità che le dichiarazioni di accusa siano corroborate dia riscontri individualizzanti, ma non è dubbio che gli apporti dichiarativi non possano essere indiziariamente significativi se generici, vaghi, frutto di conoscenze apprese da fonte non riscontrabile, incoerenti e contraddittorie nella loro reiterazione nel tempo o di dubbia autonomia COGNOMEa fonte, ossia se si connotano per le deficienze e inadeguatezze che il decreto impugNOME ha messo in evidenza, peraltro con compiuta e adeguata motivazione. Occorre infatti tener conto che la diversificazione dei criteri di valutazione COGNOMEa prova dichiarativa non si risolve i una completa dismissione di ogni impegno critico in meritoagli apporti narrativi riversati nel giudizio di prevenzione – ciò sarebbe infatti di una palese irragionevolezza -, perché nella giurisprudenza di legittimità è contestualmente affermato, senza alcuna incompatibilità con i principi prima menzionati, che “nel giudizio di prevenzione l’assunto COGNOMEa provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la RAGIONE_SOCIALEltante di un processo dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all’art. 192 cod. proc. pen., ma comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438 – 04).
2.3. Non ha infine pregio il rilievo di ricorso secondo cui un’altra violazione di legge sarebbe stata consumata nella valorizzazione degli apporti dichiarativi di NOME e di NOME, nonostante il loro coinvolgiménto nella vicenda per la quale hanno reso dichiarazioni. Ammesso in ipotesi che il vizio denunciato possa essere ricondotto alla categoria COGNOME‘inosservanza o COGNOME‘erronea applicazione di legge o comunque di inosservanza di legge, il motivo è certo generico perché non arricchito dalla indicazione di quali siano state le ricadute sulla decisione impugnata, dal momento che il diniego COGNOMEa richiesta di sequestro, secondo quanto spiegato in motivazione, trova fondamento principalmente nell’assenza di idonei elementi indiziari in ordine alla illecita provenienza COGNOMEa ricchezza accumulata senza che la giustificazione degli ingenti versamenti di denaro fatti da COGNOME in favore di COGNOME sia servita a contraddire una prova opposta di una qualche consistenza.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 20 settembre 2023.