Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1292 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in FRANCIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE in personale del legale rappresentante COGNOME NOME
avverso il decreto emesso il 29/10/2021 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Esaminati gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 29/10/2021 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, in qualità proposto, e dei terzi interessati NOME, COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE, confermando il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 22/01/2020 con il quale COGNOME state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca, avente ad oggetto beni immobili, rapporti finanziari e compendio aziendale come specificatamente indicati.
In sintesi, la Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità d COGNOME NOMENOME NOME NOME dell’art. 4 lett. a) e b) del codice antimafia, sulla ba degli indizi acquisiti sull’appartenenza di costui alla ‘ndrangheta ed alla cosca
NOME, accertando al contempo l’evidente sperequazione del patrimoni immobiliare, riconducibile, oltre che al proposto, ai suoi familiari (il NOME, la figlia NOME) ed alla società RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il decreto di secondo grado, ricorrono i difensori del proposto terzi interessati.
2.1. Nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE NOME è stato articolato un u motivo, con il quale si è eccepita la violazione di legge (art. 4, comma n.1423/1956, art. 10, comma 3, d. Igs. n.159/2011) sotto il pro dell’inosservanza della norma processuale che impone, a pena di nullità, l’ob di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
La misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale per la durata quattro anni, con obbligo di soggiorno) e patrimoniale (confisca d appartamento sulla INDIRIZZO) era stata confermata con mero richia alle argomentazioni del tribunale, senza tener conto dei rilievi difensivi.
In particolare, la ricostruzione del giudice della prevenzione si era ri incompatibile con l’assoluzione dal reato associativo, con pronuncia definitiva, nel processo cd. ADA, per cui, nonostante l’autonomia dei procedimenti, era st violato il principio di derivazione unionale di “non contraddizione” (le dichiara dei collaboratori di giustizia COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME stato valutate diversament punto di attendibilità, senza motivazione alcuna; non si COGNOME considerat elementi cardine della sentenza assolutoria; si era fatto riferimento processo, cd. Provvidenza, per sostenere la partecipazione alla cosca RAGIONE_SOCIALE in assenza di imputazioni in tal senso).
Inoltre, il richiamo, contenuto nel decreto impugnato, al “procedimen bolognese in cui il COGNOME risulta gravemente indiziato di plurimi d aggravati dall’attuale art. 416 bis1 cod. pen. e per plurimi delitti di int fittizia, fatti per cui sussiste il giudicato cautelare”, si basava su dichi collaboratori inattendibili; le elargizioni di denaro ai detenuti era determinate da puro spirito di liberalità, a seguito della solidarietà instaura alcuni di loro durante il periodo di carcerazione; il riciclaggio di danaro co una mera supposizione, in mancanza di contestazione da parte dell’autori inquirente; i documenti depositati dalla difesa in appello – non pr considerazione – attestavano il trasferimento in Svizzera, in pianta stabi 2016, e lo svolgimento di attività lavorativa, con conseguente incongruenza giudizio di pericolosità nell’ambito del territorio italiano; la dell’appartamento non teneva conto che la proprietà dell’immobile derivava donazione del coniuge, all’esito di divorzio consensuale, che lo aveva a sua acquistato con redditi derivanti da attività imprenditoriale, com
documentazioni in atti; infine, la valutazione di sperequazione si basava su erronei della Guardia di Finanza, come rilevato dalla stessa Corte di appell aveva confusamente ritenuto le incongruenze irrilevanti, senza soffermarsi s effettive ricadute nella valutazione finale.
2.2 Anche nell’interesse di NOME NOME è stato articolato un u motivo di ricorso, eccependosi la violazione di legge (artt. 10, comma 3, 25 d 159/2011) per l’inosservanza dell’obbligo di motivazione.
Si afferma che i beni confiscati, a seguito di sequestro per equivalente, stati ritenuti nella disponibilità del proposto, in quanto acquistati co finanziari a lui riconducibili, senza considerare tuttavia che: il fabbr COGNOME era un bene personale, acquistato prima del matrimonio; che i terr COGNOME stati acquistati nel 1992 e 1993 dal padre della COGNOME ed il completam dell’edificio risaliva al 1995; che i genitori avevano contributi a fornire provvista per i lavori edili; che il giudizio di pericolosità sociale del Pizzi stato circoscritto al periodo 2002 – 2019, mentre l’acquisto del bene risa DATA_NASCITA; che già prima del 2002 era cessata la convivenza di costui con la mogli la figlia, a seguito del trasferimento in Svizzera; che i dati riportati nella Guardia di Finanza di Reggio Calabria del 07/03/2018 COGNOME erronei nell individuazione dell’anno di matrimonio e dei conseguenti conteggi dei redditi nucleo familiare; che i coniugi si COGNOME separati nel 2009 e che non vi era ricongiungimento nel 2010; che le entrate dei genitori della NOME e della s terza interessata COGNOME sufficienti a giustificare l’acquisto del fabbricato, documentazione allegata all’appello.
Su tali aspetti, ad avviso della difesa, la motivazione del giudice di a della prevenzione doveva ritenersi priva dei requisiti minimi di coere completezza e logicità rispetto ai parametri normativi, così come elaborati giurisprudenza di legittimità, anche nella sentenza a sezioni unite Spinell 2015.
2.3. COGNOME NOME NOME figlia del proposto, nata nel DATA_NASCITA e non nel 196 come erroneamente indicato nel decreto della Corte di appello – con l’unico mot di ricorso, ha del pari eccepito la violazione di legge per carenza di motiva rispetto al provvedimento di confisca del compendio aziendale denominato “RAGIONE_SOCIALE“, ubicato in Bologna; del diritto di propr superficiaria di un immobile in Bologna presso il Centro Commerciale “RAGIONE_SOCIALE Pilastr di un immobile in località Zola Predosa (BO).
Ha richiamato a riguardo il contenuto del ricorso in appello e dei docume allegati per provare la legittimità degli acquisti del patrimonio confiscato no principi giurisprudenziali in tema di prova del carattere fittizio delle intes funzionale alla conservazione dei beni in capo al proposto, sostenendo che nel c
di specie gli acquisti COGNOME stati effettuati con somme ricevute in prestito ampiamente dimostrato.
La difesa, inoltre, ha ritenuto insussistente il reato ex art. 512 co contestato nel “processo bolognese”, in relazione alla tabaccheria ed al dir superficie, alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite in quella sede; ha eccepito la carenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui l’appartam di Zola Predosa fosse da ricondursi al proposto, separato dal 2009 dalla Scir e dal 2002 non convivente con il nucleo familiare.
2.4 Per la RAGIONE_SOCIALE il ricorso si fonda, ugualmente, sull’eccepito motivazione relativamente alla confisca dell’intero compendio aziendale della RAGIONE_SOCIALE, di sua proprietà.
L’acritico rinvio al provvedimento di primo grado non aveva colmato le lacun istruttorie evidenziate nell’atto di appello; gli indici indicati dal Tribun stati tutti contestati, con motivi rimasti senza riscontro; la buona fede della era stata ampiamente dimostrata.
In definitiva, la motivazione doveva considerarsi apodittica, senza effet esame delle puntuali doglianze dell’appellante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi non consentiti in di legittimità.
Deve ribadirsi, infatti, che in tema di misure di prevenzione, il ricors cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede impugnazione, decide sulle misure di prevenzione, è ammissibile solo pe violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità d artt. 10, comma 3, e 27 d. Igs. 159/2011 (cfr. Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2 RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279982 – 01).
2.1. Con riguardo alla formulazione di tutti i motivi di ricorso, va a considerato quanto di recente affermato dalle Seziono Unite, secondo cui non consentito il motivo che deduca la violazione di legge, per censurare l’omessa erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specifica dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere su ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite di nullità; d’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categori alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzion predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provve impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motiv
et
gravame” , laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali a della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gr un onere non selettivo di accesso agli atti (in termini, in motivazione, Sez 29541 del 16/07/2020, COGNOME, par. 16.1).
L’applicazione di tali principi ai motivi di ricorso implica, quindi, ch inammissibili non solo le censure attinenti strettamente alla motivazione ma an le denunciate violazioni di norme processuali, richiamate per ricondurre i vi motivazione alla violazione di legge.
2.2. Per altro verso va precisato che nella nozione di violazione di leg ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elem potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe ta da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01, in materia di prevenzione); va altr ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decis totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talme erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01).
Così delineato l’ambito di valutazione del giudizio di legittimità in ma di prevenzione, la motivazione del decreto impugnato non può dirsi all’evide apparente o inesistente – d’altra parte, gli stessi ricorrenti ne censurano argomentativi, ritenendoli non corrispondenti ad una diversa (e, a loro avviso corretta) valutazione delle acquisizioni in atti.
Con argomentazioni immuni dalle anomalie indicate in precedenza e coerenti con la disciplina dell’istituto in argomento, la Corte di appello ha i le ragioni a base del giudizio di pericolosità del proposto.
4.1 È opportuno per chiarezza espositiva accennare al quadro normativo d riferimento.
Ai NOME dell’art. 4 del codice antimafia le misure di prevenzione persona applicano da parte dell’autorità giudiziaria: a) agli indiziati di apparte associazioni di cui all’articolo 416-bis del cod. pen.; b) ai soggetti indizia dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3 – bis, del codice di procedura ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-leg giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 356, o del delitto di cui all’articolo 418 del codice penale; c) ai sogget all’articolo 1 ossia a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba r
sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, proventi di attività delittuose.
Per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, l’art. 16 c antimafia rinvia, in particolare (lett. a), ai soggetti di cui all’art. 4.
In tema di misure di prevenzione, l’attribuzione al proposto della condiz di “pericolosità” richiede altresì il preliminare e attuale inquadramento del so in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del cod. ant che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica o quali (connessa alla criminalità organizzata di stampo mafioso).
4.2 I giudici della prevenzione hanno ritenuto COGNOME NOME socialmente pericoloso ai NOME dell’art.4 lett. a) e b) d.lgs. 159/2011.
La ben nota autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale inoltre consentito l’utilizzo degli indizi di appartenenza all’associazione anche a fronte di un esito assolutorio, essendo diversi i registri probato responsabilità penale (fondata sul canone della certezza oltre ogni du ragionevole) rispetto alla misura di prevenzione, per la quale è suffic l’espressione di un giudizio di pericolosità fondato su fatti meramente sintom dell’appartenenza (vicinanza, contiguità, etc.) e non della piena partecipazio sodalizio criminale (l’unica penalmente rilevante).
5. La motivazione si confronta con gli elementi decisivi del procedimento risulta tutt’altro che apparente o inesistente, ancorata alle emergenze istr
Sono state infatti indicate le manifestazioni indicative dell’appartenenz ricorrente alla ‘ndrangheta (l’estrinsecazione della pericolosità sociale per q ventennio, in un rapporto di contiguità funzionale con le cosche RAGIONE_SOCIALE), prendendo in esame le dichiarazioni del collaboratore di gius COGNOMECOGNOME pure considerate in sede penale ma con diversa rilevanza nel giudizio prevenzione, a seguito dei nuovi apporti probatori; dichiarazioni ritenute atten e riscontrate da quelle di altro collaboratore, il COGNOME, anch’egli reputato c
Si sono valorizzati, in particolare, i gravi indizi di colpevolezza i nell’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bologna per plurimi del aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. e per vari reati di intestazione fi formazione del giudicato cautelare ha consolidato il quadro indiziario sì c perplessità difensive, espresse nel ricorso (pagine 6 e 7), non incidono sulla della motivazione. Si è, ancora, evidenziato il supporto economico ad esponen delle cosche in stato di detenzione e, soprattutto, il contributo fornito m l’attività di riciclaggio di denaro, come emerso dagli accertamenti di n patrimoniale, confutati dalla difesa in termini generici e comunque estranei denunciata violazione di legge.
Le censure del ricorrente risultano incentrate essenzialmente sulla pronun assolutoria, svalutando per il resto – senza effettiva confutazione dei pilas motivazione – gli ulteriori elementi valutati dalla Corte di appello, che ha r irrilevante anche il trasferimento del proposto in Svizzera, a fronte individuazione del periodo di manifestazione di pericolosità sociale, fino ad e recente.
6. Per quanto riguarda le misure patrimoniali, le censure del proposto e terzi interessati riguardano l’asserita mancanza di motivazione rispetto ai di appello ovvero l’apparente riscontro degli stessi; confutano in rea ricostruzione delle capacità reddituali, i criteri di accertament sperequazione, il carattere fittizio delle intestazioni e, il COGNOME, la col temporale della pericolosità rispetto agli acquisti, per profili riconducibili consentite eccezioni ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. civ.
6.1 La valutazione di inammissibilità del ricorso della RAGIONE_SOCIALE è col in primis alla genericità del vizio dedotto, posto che si assume che “la Co Appello di Reggio Calabria ha sostanzialmente omesso di motivare la propri decisione di rigetto dell’impugnazione”, affermando, al contempo, che “la dif non intende dilungarsi in un opportuno, in sede di legittimità, riepilogo dei di appello alla cui integrale lettura si rinvia ai soli fini che qui interessan del ricorso).
In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da pa del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera in ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sinda legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ex multi n. 8065 del 21/09/2018, Filippi, Rv. 275853-02).
6.2 Per il resto, sulle misure patrimoniali, i giudici della prevenz accertata la pericolosità sociale cd. qualificata del proposto – hanno ancor sperequazione ai dati reddituali di costui e del nucleo familiare, così come acc in atti a seguito di specifiche indagini patrimoniali, esaminati in termini c seguito dei rilievi della difesa.
La diversa ricostruzione dei ricorrenti è, ancora una volta, irrilevante in sede per la linearità della motivazione sul punto (pag. 74 per quanto at all’immobile confiscato al proposto); anche con riferimento alla figl quest’ultimo, COGNOME NOMENOME NOME è argomentato in ordine alla intestazi formale della ditta individuale, del diritto di proprietà superficiaria e dei
finanziari, sulla base di dati ricavati dal procedimento penale instaurato a Bo e dalla rilevante sproporzione reddituale del nucleo familiare all’ dell’acquisto, nel 2009, con precisa confutazione delle tesi difensive (pagi 75 a 77 della sentenza impugnata).
Quanto alle doglianze della ricorrente COGNOME in relazione a confisca del fabbricato in COGNOME Ionico e dei terreni in Zona Predosa, state reiterate in sede di legittimità rilievi circa la legittimità dell’ termini peraltro generici, con riferimento al sostegno economico del padr redditi da lavoro, a prestiti.
I giudici della prevenzione hanno sul punto argomentato circa il sequestro equivalente su tali beni e sulla disponibilità degli stessi da parte del prop interposta persona, in quanto acquistati con mezzi finanziari a lui riconduc analizzando i dati reddituali della NOME, l’epoca degli acquisti e l’am incidenza della pericolosità sociale (pagine da 77 a 80 dell’ordinanza impugna
Alla dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell’art 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedime ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecunia
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME Il Presidente