Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20212 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per la cassazione dell’ordinanz pronunciata dal Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, che ha rigettato l’appello da questi proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avver l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 31/10/2023, che rigettava l’istanza di revoca o sostituzione con una misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari in corso disposti per il reato di cui agl 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all’illeci detenzione, al fine di cessione a terzi, di gr. 98,003 di cocaina (princip attivo gr. 78,500, pari a 523 dosi singole).
Il ricorso consta di tre motivi, con cui rispettivamente si deducono:
2.1. Erronea applicazione dell’art. 274, lett. b), cod. proc, pen., nonché carenza di motivazione. L’ordinanza impugnata merita di essere censurata per avere il Tribunale ritenuto il rischio di fuga all’estero che trovereb causa nella significativa condanna già ottenuta in primo grado, pur avendo riconosciuto che l’imputato non è stato chiamato a rispondere della partecipazione al reato associativo. Si tratta di assunto che contrasta con principio per il quale il pericolo di fuga non può trovare fondamento unicamente nella gravità della pena per la quale l’imputato sia già stato condannato, dovendo invece basarsi su presupposti di fatto ulteriori e non su semplici congetture. Il Tribunale, che pure reputa sintomatico del pericolo di fuga il precedente (2021) allontanamento del prevenuto dal territorio dello Stato, omette di motivare sulla reale pericolosità di questo evento, ritenut di per sé sufficiente a giustificare presuntivamente il pericolo di fuga;
2.2. Erronea applicazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione. L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente l’esigenza cautelare della reiterazione fondandola sulle “specifiche modalità e circostanze di fatto” e sulla “personalità” dell’indagato, assumendo l’esistenza di altri “elementi” che attesterebbero il rischio di reiterazion reati analoghi, senza tuttavia minimamente illustrarli;
2.3. Erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e carenza di motivazione. Il Tribunale nulla ha detto in merito alla rilevanza del tempo trascorso al fine dell’attenuazione delle esigenze cautelari, che avrebbero potuto essere soddisfatte con misure meno gravose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente rammentato che l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate’ trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiest l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclu esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso s rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizio delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazion rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 de 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
Circoscritto nei predetti termini l’ambito di valutazione del Giudice di legittimità, il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto, nel senso appena richiamato, delle ragioni che hanno determinato la sua decisione. Quanto alla concretezza del pericolo di fuga, ha evidenziato le circostanze (pp. 3 e 4) per le quali si appalesa insussisten alcuno stabile legame del prevenuto con il territorio italiano, anch considerata la sua precedente condotta di allontanamento e tenuto conto della significativa condanna già riportata in primo grado. Ha sostenuto come la pericolosità del prevenuto emerga dal reato commesso, attesa l’ottima qualità della sostanza rinvenuta (con una purezza superiore all’80%), circostanza comprovante un inserimento ad un livello elevato nella catena dello spaccio e tale da indurre il Tribunale a formulare una prognosi attuale e concreta di reiterazione, suffragata altresì dal fatto che la sentenza di pri grado aveva dato atto dei contatti dell’odierno ricorrente con NOME, già conosciuto dalle Forze dell’ordine, figura di rilievo dell’associazione volt al narcotraffico, il quale aveva preso in locazione un alloggio nello stabil dove veniva rinvenuta la cocaina. Richiamate le intercettazioni riportate nella sentenza di merito, l’ordinanza impugnata afferma che la condotta posta in essere dal COGNOME non può dirsi occasionale e che il solo trascorrere del temp – invocato anche nella presente sede con doglianza aspecifica e generica non può incidere sui precisi elementi di allarme costituiti dai legami esistent e comprovati, tra cui anche quelli con gli ambienti dediti alla coltivazione
dello stupefacente in Albania, ribadendo pertanto la valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari, applicati con il controllo elettroni volto a garantire una costante vigilanza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ad 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 1° febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente