Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27213 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 20/02/1990
avverso l’ordinanza del 03/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, emessa il 27 dicembre 2024, che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, aggravato dall’ingente quantitativo (20 chilogrammi) e dal fatto di essere stato commesso da più di tre persone (capo C della imputazione provvisoria).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
1) violazione di legge ed inefficacia della misura ai sensi dell’art. 309, commi 510, cod. proc. pen.
Non sarebbero state trasmesse “le informative di reato, le notizie di reato, la informativa conclusiva, i verbali di polizia giudiziaria, i verbali ex art. 268 comma 1, cod. proc. pen. delle attività intercettative, i verbali delle denunce e delle sommarie informazioni quanto alle fattispecie contestate di rapina, di detenzione e porto d’armi”.
Non sarebbe corretto affermare, pertanto, così come ha fatto il Tribunale, che l’eccezione non avrebbe indicato gli atti mancanti.
Lo stesso Tribunale ha dato atto della circostanza che gli atti mancanti erano stati reperiti in altra procedura a carico di altro indagato.
Tanto avrebbe violato le prerogative difensive, anche alla luce dei principi di diritto sovranazionale che il ricorso ricorda.
A nulla servirebbe, se non a rafforzare la tesi difensiva, il fatto che il Tribunale abbia presunto che gli atti fossero stati trasmessi.
Inoltre, la mancanza dei verbali delle intercettazioni renderebbe inutilizzabile tale mezzo di prova secondo i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, citata a fg. 10 del ricorso, al termine di un percorso ermeneutico sul quale si sofferma l’impugnazione;
violazione di legge, ed in particolare, degli artt. 335 e 414 cod. proc. pen., dovuta alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle attività di indagine poste a sostegno della richiesta cautelare.
Le indagini a carico del ricorrente si sarebbero attivate dopo che il relativo procedimento (n.1482/24 R.G.N.R.) aveva subito due precedenti archiviazioni inerenti a procedimenti riuniti, sicché, ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen., le indagini dovevano essere precedute da un formale provvedimento di riapertura, in quanto basate sulle risultanze dì due procedimenti archiviati.
Sarebbe inconferente la risposta del Tribunale che non avrebbe ritenuto esistente alcun provvedimento di archiviazione, invece presente agli atti sebbene non firmato e non depositato;
violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. e nullità dell’ordinanza impositiva della misura cautelare, per mancanza di una autonoma esposizione motivazionale da parte del Giudice per le indagini preliminari per quanto inerente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari.
L’ordinanza genetica si sarebbe limitata a richiamare, con la tecnica del copiaincolla, le pagine della richiesta del Pubblico ministero, senza approfondire il significato e la verifica delle fonti probatorie e senza indicazione dei RIT delle
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conversazioni intercettate, mancando di individualizzare il quadro indiziario in relazione alla posizione del singolo indagato;
4) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.
L’impianto a carico del ricorrente si sarebbe basato sulla conversazione ambientale dell’8 marzo 2024 delle ore 14.15, avvenuta tra soggetti terzi non identificati con la necessaria compiutezza e che avrebbero fatto riferimento ad un soggetto chiamato “Faraone”, non sicuramente identificabile nel ricorrente e non assimilabile ad altro soggetto indicato come “NOME“, ritenuta una abbreviazione del nome di battesimo dell’indagato (NOMECOGNOME.
Altra chiamata video, avvenuta a dieci mesi di distanza dalla prima (il 10 dicembre 2024), non servirebbe a corroborare la tesi accusatoria, non essendo certa la compromissione del “Faraone” quale correo di uno degli interlocutori della conversazione nel traffico di stupefacenti anziché mero connivente e responsabile, pertanto, di una condotta non lesiva del principio di offensività.
Sarebbero, inoltre, stati utilizzati, per individuare gli interlocutori, le immagini d una telecamera non messe a disposizione della difesa e, per questo, inutilizzabili. Peraltro, lo stato detentivo del ricorrente all’epoca di riferimento gli avrebbe impedito di perpetrare il reato contestato, a meno di non ricorrere a mere presunzioni e ad illogiche ricostruzioni volte a valorizzare conversazioni successive allo stato detentivo del ricorrente, come quella del 7 marzo 2024, a fronte di una vendita di droga avvenuta prima del 2 marzo precedente della quale sarebbero rimasti ignoti i contenuti.
Il richiamo alla utenza in uso al ricorrente non sarebbe legato alla perpetrazione del reato contestato, così come sganciato da essa sarebbe il riferimento a banconote e somme di denaro.
Sarebbe rimasta incerta la stessa identificazione dell’indagato, rispetto alla quale il Tribunale avrebbe valorizzato fonti aperte e non riferibili alla vicenda incriminata.
Sarebbe stato travisato il contenuto delle intercettazioni, erroneamente identificando il ricorrente nel “Faraone” o nel soggetto a nome “NOME” che, tuttavia, non sarebbero la stessa persona;
5) violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari ed, in particolare, alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, che si assume essere non motivata.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.
1. Quanto al primo motivo, deve premettersi, in linea generale, che, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di un’informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d’indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l’inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all’esito de “prova di resistenza”, gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata esclusa la perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione di un’informativa di polizia giudiziaria meramente riepilogativa dei risultati investigativi messi a disposizione dell’autorità giudicante, nonchè del testo integrale dei verbali delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia prodotti solo in forma riassuntiva e con degli “omissis” per esigenze di tutela del segreto d’indagine, ma ugualmente rappresentativi degli elementi fondanti la richiesta cautelare). (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, Di, Rv. 277370-01; Sez. 2, n. 15077 del 27/02/2007, COGNOME, Rv. 236460-01).
Il ricorrente non si è cimentato con la prova di resistenza, di tal che, già sotto questo primo profilo, il motivo di ricorso pecca di specificità.
1.2. Non è, peraltro, conforme al vero che il difensore non avrebbe avuto accesso agli atti di indagine citati in ricorso, posto che essi, come risulta dal fascicolo a disposizione di questa Corte – che il Collegio ha visionato stante la natura processuale della questione – risulta gli atti erano stati trasmessi come allegati ad altro fascicolo inerente alla posizione di un coindagato e tale allegazione era stata annotata sia nella copertina del fascicolo inerente al ricorrente, sia nella specifica comunicazione della Procura della Repubblica di trasmissione atti.
Pertanto, il difensore del ricorrente era stato posto nelle condizioni di potere avere accesso agli atti su sua semplice richiesta.
1.3. Per quanto attiene ai verbali delle intercettazioni, qui non si tratta – al contrario del caso preso in esame dalla sentenza di legittimità citata in ricorso di assenza di essi ma di mancata trasmissione.
In proposito, occorre ricordare che, ai fini della emissione di una misura cautelare, la mancata allegazione alla richiesta del pubblico ministero dei verbali delle operazioni di intercettazione, così come delle trascrizioni del contenuto dei colloqui, non determina l’inutilizzabilità di tale fonte indiziaria, previst
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esclusivamente nel caso di captazioni eseguite fuori dei casi consentiti o in violazione delle disposizioni tassativamente previste dalla legge. (Sez. 6, n. 34394 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 283729-01).
In ordine al secondo motivo, non si rinviene agli atti alcun formale provvedimento di archiviazione, ma solo prestampati non compilati, non firmati da alcuno e non depositati.
In ogni caso, quand’anche fosse stato emesso un provvedimento di archiviazione contro ignoti, varrebbe la regola secondo cui, nel procedimento penale contro ignoti, ove sia stato emesso provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, non è richiesta l’autorizzazione alla riapertura delle indagini del giudice per le indagini preliminari. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per tali procedimenti, l’archiviazione ha solo la funzione di legittimare il congelamento delle indagini e non preclude lo svolgimento di ulteriori attività investigative). (Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283686-01; Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015, Sabato, Rv. 265128-01).
Nel che, l’infondatezza del motivo.
Anche il terzo motivo è infondato.
Dal controllo degli atti di interesse, risulta che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il primo giudice avesse offerto la sua autonoma valutazione delle risultanze investigative, richiamando la richiesta di misura cautelare ma selezionando i dati significativi attraverso proprie considerazioni, non sempre conformi alla domanda cautelare.
Le osservazioni difensive sul punto si rivelano anche generiche.
Il quarto motivo, che inerisce alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è infondato.
Il Tribunale ha offerto congrua motivazione al riguardo, sottolineando come fosse emerso il dato assai rilevante – in quanto idoneo a superare buona parte delle argomentazioni difensive – che l’indagato, anche dal carcere e per mezzo di telefoni cellulari in suo possesso, riusciva a interloquire con il coindagato COGNOME che si occupava del traffico di stupefacenti, come inequivocabilmente era risultato da intercettazioni collegate all’arresto di soggetti che avevano acquistato la droga avvenuto 1’8 marzo 2024 (fg. 20 dell’ordinanza impugnata).
Era risultato anche che il Soto aveva consegnato somme di danaro alla compagna dell’indagato (fg. 18 dell’ordinanza), circostanza interpretata senza vizi logicoricostruttivi, atteso il descritto contesto, come spartizione di proventi illeciti legat al comune traffico di stupefacenti tra gli indagati.
Il Tribunale ha interpretato, senza incorrere in vizi logici, la conversazione con NOME (fg. 15) nel senso che il soggetto indicato una volta come “Faraone” e una volta come “Ra” – identificato nel ricorrente – erano la stessa persona che aveva
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coadiuvato COGNOME nella vendita della droga, come da conversazione riportata a fg. 13 dell’ordinanza e tenuto conoto del legame che si dimosrava interocorresse tra l’indagato e l’altro correo COGNOME detenuto in carcere anch’egli e che in una specifica conversazioni citata a fg. 17 dell’ordinanza, espressamente pronunciava il nome di “NOME“, appartenente all’indagato);
Infine, l’identificazione di COGNOME, che il ricorso assume non essere certa, non è legata alle videoriprese ma al nugolo di intercettazioni, ivi compresa quella nella quale questi interloquisce con la compagna dell’indagato dandole denaro.
Di tal che, l’eccezione difensiva inerente alla utilizzabilità delle videoriprese, non soltanto non supera la prova di resistenza ma è anche generica sotto il profilo del mancato confronto con quanto il Tribunale ha approfonditamente sottolineato ai fgg. 7-9 del provvedimento impugnato, a proposito della incongruità e mancanza di tempestività della richiesta difensiva di visionare le videoriprese e del correlato incolpevole comportamento dell’ufficio del Pubblico ministero in proposito.
L’ultimo motivo, inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato.
Il Tribunale, con motivazione aderente ai dati di fatto, non manifestamente illogica e per questo priva di vizi, ha ravvisato il pericolo di reiterazione dei reati nella decisiva circostanza, invero assai eloquente, che il ricorrente era riuscito a delinquere nel settore illecito contestato nonostante il suo stato di detenzione carceraria, circostanza ampiamente idonea a giustificare l’adozione della misura restrittiva domiciliare, peraltro meno grave rispetto a quella che il ricorrente aveva dimostrato di saper aggirare continuando a commettere reati attraverso correi in libertà, a dimostrazione del contesto criminale di elevatissimo allarme sociale ben descritto dall’ordinanza impugnata.
Rispetto a questi dati, ogni diversa argomentazione difensiva risulta del tutto priva di fondamento.
Quanto ai motivi nuovi, se ne deve rilevare, in linea di massima, l’eccentricità rispetto al contenuto del ricorso principale, riferendosi ad altra vicenda processuale in altra fase; comunque, ogni argomentazione attinente ai temi di interesse risulta superata da quanto fin qui esplicitato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
iTv
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 26/06/2025.