Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13128 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13128 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 320/2025
NOME COGNOME
CC Ð 18/02/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 42489/2024
NOME COGNOME
Alessandro COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Salerno il 06/10/1975
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Salerno il 12/12/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso; letta la memoria del difensore di replica alle conclusioni del P.G. con cui insiste nellÕaccoglimento del ricorso.
Con ordinanza emessa il 12/12/2024, il Tribunale della libertˆ di Salerno, in accoglimento dellÕappello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 112 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 4) in ordine ai quali ha ritenuto sussistente il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Al COGNOME è contestato il concorso
nellÕimportazione di sostanza stupefacente tipo cocaina, occultata allÕinterno di containers nel porto di Salerno, con il ruolo di soggetto delegato da NOME COGNOME di reperire le persone che avrebbero dovuto procedere al recupero della sostanza stupefacente, individuati in COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. In Salerno il 24/03/2022 e 01/04/2023.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dellÕindagato deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di cui all’articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mancanza e manifesta illogicitˆ della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento all’art. 73 d.P.R. 309/90, in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato di importazione di sostanza stupefacente. Argomenta il ricorrente che il tribunale avrebbe reso una motivazione carente e illogica in relazione alla ritenuta gravitˆ indiziaria della partecipazione del COGNOME quale intermediario tra il NOME COGNOME soggetto interessato al recupero dello stupefacente, e la famiglia COGNOME incaricata per il recupero nel porto di Salerno, non avendo offerto congrua spiegazione sullÕidentificazione del soggetto NOME, nel Cosentino, ritenuta sulla scorta della circostanza che non vi erano altri indagati con quel nome, e sulla versione alternativa, fondata su dati documentali, secondo cui la natura dei rapporti era lecita e riguardava pratiche di finanziamento e leasing tenuto conto dellÕattivitˆ di commercialista svolta dal COGNOME.
La motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva attuale sarebbe oltremodo apparente fondata sullÕaffermazione apodittica che lÕindagato non avrebbe cessato di svolgere lÕattivitˆ illecita, in assenza di condotte penalmente rilevanti dopo il 2022. Anche il profilo dellÕadeguatezza della misura degli arresti domiciliari sarebbe argomentato in modo carente e illogico sul rilievo che una misura non detentiva consentirebbe allÕindagato di organizzare e perpetrare analoghi reati e raggiungere Napoli dove avrebbe contatti per approvvigionarsi dello stupefacente.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto diretto ad una non consentita rivalutazione degli elementi di prova in chiave alternativa e di diversa ricostruzione del fatto, come descritto nellÕordinanza impugnata, prospettando nuovamente, senza sostanziale critica specifica, la tesi difensiva giˆ svolta davanti al Tribunale e da questo disattesa, con motivazione che non appare manifestamente illogica.
Infatti, va ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitˆ della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell’8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitˆ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravitˆ del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza dell’argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 Ð 01: Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, COGNOME, Rv. 255460).
Quanto al primo profilo di censura in punto identificazione, il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata che, a pag. 12, riporta la conversazione registrata tra COGNOME NOME e tale COGNOME NOME, in cui si parla dellÕattivitˆ illecita nel porto di Salerno, nella quale il primo fa riferimento al Òmio commercialistaÓ, ma soprattutto, la circostanza che lÕutenza intercettata 334 1001496, contattata dal COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME, è intestata a COGNOME, odierno indagato e che non è contestata la riconducibilitˆ dellÕutenza allÕindagato (cfr. pag. 12), sicchè la censura secondo cui lÕidentificazione sarebbe avvenuta sul rilievo che non vi sarebbero altri soggetti a nome NOME COGNOME, risulta generica in quanto priva di confronto specifico con le ragioni della decisione ed è, dunque, inammissibile per genericitˆ.
Anche la partecipazione del ricorrente nellÕassociazione dedita al narcotraffico, secondo la contestazione posta a base della misura cautelare e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, quale partecipe con lo specifico ruolo di soggetto intermediario tra il COGNOME e i COGNOME per lÕesfiltrazione dello stupefacente dai containers nel Porto di Salerno. Peraltro, evidenzia lÕordinanza impugnata, che i rapporti tra i COGNOME e il COGNOME risalgono alla fine del 2021, che sono caratterizzati da reciproca fiducia circostanza che spiega il ruolo del COGNOME che indica i Memoli al Ferrara come persone in grado
di compiere lÕattivitˆ di esfiltrazione (cfr. pag. 14-15), il cui accordo si conclude, come descritto a pag. 14-15 in cui si fa riferimento al carico di Kg 107 di droga, da cui la gravitˆ indiziaria nel capo 4).
LÕattivitˆ lecita svolta dallÕindagato, nel contesto storico fattuale sopra descritto, non vale ad elidere, secondo lÕordinanza impugnata, la parallela attivitˆ illecita svolta.
La sussistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva risulta oltremodo argomentata sul rilievo che le condotte sono risalenti al 2022, ma che il contenuto delle conversazioni registrate e le dichiarazioni rese da NOME COGNOME al gip, evidenziavano un rapporto e un collegamento risalente tra il COGNOME e la famiglia COGNOME, che il medesimo aveva altres’ acquistato 50 grammi di sostanza stupefacenti da soggetti napoletani, nel febbraio 2022, da cui il rischio che l’indagato, ben inserito nellÕambiente dedito al narcotraffico, se lasciato libero di muoversi sul territorio avrebbe continuato ad interessarsi nell’illecita attivitˆ di traffico di sostanze stupefacenti. SicchŽ la misura con il divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi era idonea ad impedire i contatti col corri e di organizzare e perpetrare altri analoghi delitti. Si tratta di motivazione adeguata, per nulla illogica e pertanto incensurabile in questa sede.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dellÕart. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per lÕesecuzione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui allÕart. 28 reg. esec. cod.proc.pen. Cos’ deciso il 18/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME Vito COGNOME