Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41972 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIARAVALLE CENTRALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 02/07/2024, ha confermato l’ordinanza impugnata da COGNOME con la quale il Gip presso il Tribunale di Catanzaro ha applicato allo stesso la misura cautelare GLYPH degli GLYPH arresti GLYPH domiciliari GLYPH per i GLYPH delitti GLYPH allo GLYPH stesso provvisoriamente ascritti (tentata estorsione ed incendio doloso).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché apodittica, manifestamente illogica e/o contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza della provvista indiziaria del delitto di estorsione tentata; la difesa ha in tal senso rilevato la assoluta insufficienza degli elementi valutati dal Tribunale, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e della moglie della persona offesa, al travisamento delle dichiarazioni del COGNOME e della documentazione acquisita, senza alcuna considerazione delle censure difensive articolate con memoria, che evidenziavano come nel caso in esame dovesse essere ritenuta la ricorrenza al massimo di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2.2. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché apodittica, manifestamente illogica e/o contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza della provvista indiziaria del delitto di cui all’art. 424 cod.pen.; la motivazione si deve ritenere del tutto apparente mancando qualsiasi elemento indicativo della natura dolosa dell’incendio, mentre tale requisito veniva desunto esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa in assenza di qualsiasi accertamento tecnico o scheda redatta in sede di intervento dai vigili del fuoco; né potevano essere ritenuti risolutivi gli altri elementi indicati dal Gip e recepiti dal Tribunale del riesame (messaggi cancellati dal COGNOME e localizzazione del COGNOME che aveva fornito in ordine ai propri spostamenti una adeguata giustificazione); anche in questo caso era mancata qualsiasi considerazione in ordine alla richiesta riqualificazione della condotta imputata.
2.3. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché apodittica, manifestamente illogica e/o contraddittoria quanto alla
ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute in assenza di confronto con le censure difensive solo ed esclusivamente sulla base delle allarmanti modalità del fatto, senza tenere conto dello stato di incensuratezza del ricorrente.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati.
Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178-01).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod.proc.pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod.proc.pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nell’assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato.
Alla luce di tali coordinate interpretative deve rilevarsi che sono prive di specificità le doglianze formulate nel primo e secondo motivo del ricorso quanto alla ritenuta sussistenza della provvista indiziaria dei delitti contestati.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, fondata su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro, decisivamente rilevante, a suo carico.
Il Tribunale del riesame, difatti, ha ampiamente indicato, conformemente a quanto effettuato nell’ordinanza genetica, gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata estorsione e dell’incendio doloso;’ haVevidenziato con motivazione logica ed argomentata una pluralità di elementi, estremamente significativi (pag. 2 e seguenti) con i quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad affermazioni del tutto
generiche, in assenza di reale confronto con la motivazione all’evidente fine di introdurre una lettura alternativa delle conclusioni raggiunte, in assenza di qualsiasi violazione di legge o di una motivazione che, proprio per la sua articolata struttura, tra l’altro del tutto immune da illogicità, possa dirsi apparente o omessa.
In tal senso si deve osservare come il Tribunale del riesame abbia dato atto: – del contesto nell’ambito del quale maturava la condotta estorsiva (a seguito di rilevanti aggressioni verbali a carattere personale, legati alla rispettiva situazione familiare, pronunciate nell’ambito di una ordinaria giornata lavorativa, che il ricorrente svolgeva alle dipendenze del COGNOME presso l’abitazione del COGNOME); della violenza agita da parte del COGNOME nei confronti del COGNOME anche alla presenza del COGNOME profferendo serie e consistenti minacce delle dichiarazioni coerenti e concordanti della persona offesa e del COGNOME anche quanto alle chiare intenzioni del ricorrente in ordine al danneggiamento e incendio della vettura del COGNOME; – dei riscontri emergenti dalla valutazione dei dati informatici acquisiti dai dispositivi del COGNOME; – della assenza di una pretesa legittimamente azionabile al fine di poter ritenere sussistente un esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che una attività estorsiva; – della natura dolosa dell’incendio sulla base delle attività svolte dalla Polizia giudiziaria al momento dell’accesso sul luogo dell’incendio, anche grazie al confronto con il personale dei Vigili del fuoco; – delle intenzioni ripetutamente manifestate dal COGNOME in una serie di inequivoche dichiarazioni rese mediante messaggistica whatsapp al COGNOME; – del timore provato dal COGNOME a seguito dell’incendio della vettura del COGNOME, tanto che lo stesso si determinava a cancellare le conversazioni intercorse con il COGNOME, che la notte tra il 6 e il 7 aprile si trovava esattamente di fronte alla abitazione del NOME ed alla vettura in seguito incendiata, come dimostravano i messaggi e le fotografie del mezzo poi incendiato ricevute dal COGNOME.
A fronte di tale complesso e articolato compendio indiziario, il ricorrente si è limitato a riproporre la propria alternativa versione dei fatti, senza allegare elementi risolutivi, prova della possibile ed effettiva azionabilità di un credito di lavoro nei confronti del NOME, senza poter smentire la propria presenza sul luogo dell’incendio poco prima che questo si verificasse e venisse segnalato, con evidente superamento, in considerazione degli elementi emersi, della richiesta di riqualificazione della condotta come richiesto dalla difesa.
GLYPH
Va inoltre considerato come del tutto generico si appalesi il richiamo alla mancata valutazione delle censure contenute nella memoria difensiva, avendo la parte lamentato l’omesso esame della memoria, senza enucleare l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto asseritamente non valutato dal Tribunale (Sez.1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279528-01; Sez.5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511-01); né la parte ha evidenziato che , nell’ambito della memoria,siano state articolate specifiche deduzioni che non si limitassero ad approfondire argomenti a fondamento di quelli già prospettati, ma contengano invece autonome ed inedite censure del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/22, Adiletta, Rv. 282972-01).
4. Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive di specificità e del tutto generiche nel loro argomentare, atteso che il ricorso fornisce un’interpretazione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep.2019, Avolio, Rv. 277242-01), in tema di misure cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo, previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
Il Tribunale ha adempiuto con motivazione logica ed articolata all’onere motivazionale sul punto, evidenziando specificamente gli elementi rilevanti in tal senso (pag.9 e segg. dove si è sottolineata la particolare insidiosità e pericolosità della condotta anche con riferimento a terzi estranei, la determinazione del ricorrente nel passare dalla attività intimidatoria alla azione incendiaria, quale sintomo di particolare inclinazione al delinquere e del pericolo di reiterazione). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, con evidente aspecificità e genericità del motivo. In altri termini, il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n.
44946 del 13/9/2016, COGNOME, Rv. 267965-01; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, COGNOME, Rv. 268366-01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 269684-01), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla “attuale”, permanente sussistenza dell’esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato. Dalla valutazione prognostica del giudice della cautela resta dunque estranea la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977-01). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata resiste ai rilievi censori relativi alla valutazione dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024.