Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7808 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7808 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 05/11/1960 nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del pubblico ministero con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Cagliari in sede di appello e per il rigetto del ricorso proposto nell’interess di NOME COGNOME
sentiti gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito ed il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Cagliari, in parzia accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME:
(a) confermava la sussistenza della gravità degli indizi a carico dello stesso per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale dei proventi del traffic di stupefacente e per i relativi reati-fine;
(b) ritenute affievolite le esigenze cautelari, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in Capannori (Lucca).
Contro tale ordinanza ricorreva il pubblico ministero presso il tribunale di Cagliari che deduceva:
2.1. vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari: si deduceva che il tribunale aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed aveva ritenuto, altresì, concrete ed attuali le esigenze cautelari, sulla base · dell’emersione di uno stabile e perdurante inserimento di NOME COGNOME nella associazione finalizzata al riciclaggio internazionale dei proventi del narcotraffico; tuttavia nonostante la gravità del pericolo cautelare rilevato, era stata ritenuta idonea a contenerlo la misura degli arresti domiciliari con il presidio di controllo elettronico.
Inoltre, si evidenziava come gli arresti fossero stati disposti presso l’abitazione di NOME COGNOME, in Capannori, località dove risiedeva NOME COGNOME la quale, in qualità di Direttrice di una filiale della Banca Intesa Sanpaolo in Lucca, aveva costituito un punto di riferimento per l’apertura di conti correnti ed investimenti finanziari utili allo svolgimen delle attività criminali dell’associazione.
Si evidenziava che, poiché l’indagine coinvolgeva numerose persone della famiglia · “COGNOME“, la scelta di applicare gli arresti domiciliari presso l’abitazione di uno degl appartenenti a tale famiglia, peraltro in un luogo, come Capannori, dove NOME COGNOME poteva entrare in relazione con le persone coinvolte nell’attività di riciclaggio, si ponesse in contrasto, sia con l’emersione del grave quadro indiziario, sia con la valutazione della sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, emergente dalle prove che · indicavano che l’attività illecita del Coppola si era protratta almeno fino al 2023.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
3.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) in ordine alla sussistenza delle · esigenze cautelari: nel valutare la sussistenza del pericolo di recidiva, il tribunale non avrebbe tenuto in considerazione quanto allegato dal ricorrente circa la decisione del tribunale per il riesame di Napoli che, investito della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME per i reati previsti dagli artt. 416-b e 512-bis cod. pen., aveva revocato la misura inflitta al ricorrente ed annullato il M.A.E.; tale emergenza, se valutata unitamente all’incensuratezza ed al tempo trascorso
dall’ultimo atto illecito contestato (sei anni), avrebbe dovuto condurre alla revoca della misura;
3.2. violazione di legge: il tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari in Germania, non prendendo alcuna posizione sulla possibilità di estendere anche alla “misura cautelare” quanto previsto per le “misure alternative alla detenzione” dalla decisione quadro 829/2009 GAI e dal d.lgs. n. 36 del 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero è fondato e deve essere accolto.
1.1. Il tribunale per il riesame confermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, oltre che per i relativi reati fine; e riteneva, altresì, la sussistenza di un attuale e concr pericolo di reiterazione.
Quanto all’adeguatezza della misura riteneva che (a) il fatto che la carcerazione cautelare perdurasse dal 31 gennaio del 2024, (b) il fatto che il ricorrente fosse incensurato, (c) il fatto che la condotta di riciclaggio più vicina nel tempo risalisse all’ottob 2021, consentissero di ritenere adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione del familiare, NOME COGNOME, in Capannori (Lucca).
Il Collegio ritiene che tale valutazione sia contraddittoria, oltre che fondata su una valutazione incompleta del compendio indiziario.
Invero la gravità della ipotesi d’accusa, si associava alla emersione di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione, in quanto era emerso che l’attività di riciclaggio dei provent illeciti delle attività criminali svolte da NOME COGNOME si erano protratte quantomeno “fin al 2023” attraverso l’utilizzo del conto corrente della ditta “RAGIONE_SOCIALE” a disposizio dell’associazione, come indicato nel capo a) di imputazione. Tale dato non era stato considerato dal tribunale che, invece, aveva ritenuto che le attività criminose si fossero concluse nel 2018.
A ciò si aggiunge, con specifico riguardo alla scelta del luogo dove imporre la cautela, indicato nell’abitazione di NOME COGNOME, che l’ordinanza non tiene in considerazione il coinvolgimento nell’attività criminale oggetto di indagine di altri componenti dell famiglia COGNOME; né il fatto che in Capannori dimorava anche NOME COGNOME la quale, pur non essendo indagata, aveva costituito un punto di riferimento per la gestione degli interessi finanziari dell’associazione, avendo il ruolo di Direttrice di una Filiale sita in Luc dell’Istituto di credito “Intesa Sanpaolo” .
La scelta del “luogo” per l’applicazione degli arresti domiciliari, dunque, non risulta avere tenuto in considerazione le concrete possibilità di riattivazione dei legami criminali di NOME COGNOME con gli altri componenti dell’associazione.
1.2. In sintesi, il Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, affinché, in sede di giudizio di rinvio, sia riesaminato il quadro cautelare, con rinnovata valutazione (a) dell’intensità del pericolo di reiterazione, anche tenuto conto del prolungamento dell’attività criminale fino al 2023, (b) dell’adeguatezza della misura cautelare.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è infondato e, conseguentemente, non può essere accolto.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta la sussistenza del pericolo di reiterazione, allegando il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza delle decisioni di altro tribunale – quello di Napoli – che aveva ritenuto inesistente il quadro indiziario a carico del COGNOME per reati consumati “dopo” quelli per i quali si procede.
La censura non può essere accolta, tenuto conto che la motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare risulta persuasiva e scevra di vizi logico-giuridici.
Il Collegio rileva che la decisione relative ad altro procedimento che, come quello di Napoli, è stato aperto in relazione a condotte criminose – in ipotesi – consumate successivamente a quello per cui si procede, non può influire sulle decisioni relative al pericolo cautelare correlato all’emersione di gravi ed univoci indizi relativi all partecipazione di NOME COGNOME all’associazione funzionale al riciclaggio internazionale del provento del narcotraffico gestito da NOME COGNOME.
La motivazione dell’ordinanza impugnata evidenzia l’esistenza di un grave pericolo cautelare rilevando che gli elementi di prova raccolti nel presente procedimento indicavano che NOME COGNOME avesse offerto la sua disponibilità e la sua fattiva collaborazione ad una associazione per il riciclaggio di notevolissimi proventi dell’attività di narcotraffic esercitato attraverso un collaudato sistema di acquisto di veicoli di lusso nel mercato tedesco, che poi venivano reimmessi nel mercato con contratti di vendita e di noleggio che producevano profitti aggiuntivi.
Il tribunale, con motivazione che non si presta a censure, rilevava che la complessità e la gravità dei reati contestati e la dedizione all’attività di riciclaggio, proseguita anc dopo l’incarcerazione di NOME COGNOME, confermavano l’attualità e concretezza del pericolo e la necessità di un perdurante controllo cautelare.
Si tratta di una motivazione che viene contestata dal ricorrente in modo generico, dato che non sono stati allegati i documenti – asseritamente decisivi – dei quali si lamenta l’omessa valutazione; il percorso argomentativo tracciato dal tribunale si presenta, dunque, contrariamente a quanto dedotto, idoneo a sostenere la sussistenza del concreto
pericolo rilevato, emergente COGNOME si ripete – dalla estrema gravità dei fatti in contestazione e dalla persistente, e decisiva, partecipazione del ricorrente alla gestione del complesso sistema di riciclaggio oggetto di indagine.
2.2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto gli arresti domiciliari in Capannori, presso l’abitazione di NOME COGNOME, sono stati concessi in seguito all’espressa richiesta del ricorrente. Questi, dopo l’iniziale valutazione di inadeguatezza del primo domicilio proposto (presso l’abitazione di NOME COGNOME), aveva segnalato la possibilità di applicare gli arresti presso l’abitazione di NOME COGNOME, con implicita rinuncia alla richiesta di applicazione degli arresti in Germania. La doglianza difensiva, quindi, è anche sostanzialmente priva di interesse.
2.3. Al rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME consegue, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.M. annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta ricorso di COGNOME Pasquale che condanna il pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025.