Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 926 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 926 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 29/03/1991
NOME nato a NAPOLI il 20/11/1955
NOME nato a NAPOLI il 13/08/1992
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Generale.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’alt 23 comma 8 D.L. 137/202 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto respingersi tutti i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 11 luglio 2023, in parziale accoglime dell’appello proposto dal pubblico ministero, applicava la misura cautelare del divieto nella provincia di Napoli nei confronti di NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME
NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui ai capi n.1 (associazione per delinquere c.p.) e n.3 (riciclaggio e reimpiego illecito ex artt. 648 bis e 648 ter c.p.) del provvisoria, dichiarando l’appello per il resto inammissibile, limitatamente alle condott capo n.2 (ricettazione), e rigettandolo con riguardo a quelle indicate nel capo n.4.
Avverso la citata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo i ri difensori, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo t l’annullamento dell’ordinanza impugnata sotto diversi profili.
2.2 Il ricorrente NOME COGNOME COGNOME eccepisce con il primo motivo ex artt. 606, co lett. B) e E), c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 416, 648 bis, 648 te motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argoment parte sovrapponibili a quelle del ricorrente NOME COGNOME padre di NOME COGNOME, si contesta che l’ordinanza impugnata apparirebbe carente di adeguata mot in ordine alla provenienza illecita dei beni acquistati dall’COGNOME, nonché all’individuazione di condotte idonee ad ostacolare la provenienza illecita dei beni sequestro in data 27.05.2019. Analogamente per quanto riguarda la mancanza nell’ordi
applicativa di dati oggettivi idonei a configurare, seppur in termini indiziari, l’ipotizza associativa e non invece l’ipotesi di mero concorso di persone nei reati contestat secondo motivo eccepisce, inoltre, violazione di legge e vizio motivazionale in or sussistenza delle esigenze cautelari, stante l’assenza di un concreto ed attuale reiterazione di condotte criminose, rilevato che i fatti contestati sono risalenti ricorrente è soggetto incensurato e nel periodo di arresti domiciliari ha osservato co le prescrizioni impostegli, senza tener conto che per fatti analoghi, quelli contestati dell’imputazione provvisoria il G.I.P. ha revocato nelle more la misura in precedenza ap
2.3 Con riguardo poi al ricorso di NOME COGNOME sono dedotti due motivi entrambi 606, comma 1, lett. E), c.p.p.. Il primo motivo riguarda il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 648 bis e riferimento ai quali non sarebbe spiegato il quid pluris di condotta illecita rispetto al meno grave delitto di ricettazione, mentre per il delitto di cui 416 c.p., l’ordinanza impugnata s ad affermare che il G.I.P. avrebbe sottovalutato la durata pluriennale dell’attività il fornire ulteriori dettagli circa il ruolo del Di COGNOME nell’organizzazione criminale e la sua consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso. Con il secondo motivo eccepisce vizio motivazionale per manifesta illogicità e contraddittorietà dell’ordinanza cautelare in sussistenza delle esigenze cautelarl, in quanto il provvedimento non disting assolutamente le diverse posizioni dei tre soggetti attinti dalla misura, senza chiari quale residua esigenza cautelare permarrebbe a fronte dell’evidente attenuazione dell come sostenuto con chiarezza anche dallo Tribunale stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare giova ribadire il perimetro di valutazione del giudice di legittimi di misure cautelari personali, rilievo che vale per tutti e tre i ricorsi. Le Sezioni Corte Suprema (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno già avuto m di chiarire che “in tema di misure caute/ari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verific In relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso inerisc il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza de motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logic ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (In motivazio la S. C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai q
subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformat al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod proc. pen gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte (ex ceteris: Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01). Ne consegue che “L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso cod è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dl specifiche norme di legge in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvediment impugnato” (In motivazione, la 5.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248 01).
Orbene, nel caso in esame, l’ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizza gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con assolutamente scevra da illogicità o contraddizioni, aver ritenuto sussistenti i gr colpevolezza a carico di tutti i ricorrenti per i delitti di cui agli artt. 416, 648 -b nonché la sussistenza di residue esigenze cautelari.
Quanto alle eccezioni dei tre ricorrenti relativamente ai gravi indizi di colpevolez che l’ordinanza impugnata evidenzia con puntualità le condotte ulteriori rispetto a quel della sola ricettazione, emergenze che consentono di ritenere integrati, quantomeno profilo gravemente indiziario, i reati più gravi di riciclaggio e di reimpiego in attivit di beni di provenienza delittuosa di cui rispettivamente agli artt. 648 bis e 648 te contestati al capo 3) dell’imputazione provvisoria. Infatti, accogliendo le considerazio dal P.M. nell’atto di appello, sono state valorizzate da un lato le condotte di falsi registri di acquisito dell’oro e dei preziosi da parte della Mat. Mar. di cui era t NOME COGNOME attività finalizzata a celare la provenienza delittuosa dei ben l’apparenza di un loro acquisto e detenzione lecita, e dall’altro il contenuto delle i di comunicazioni tra gli indagati e altri soggetti (ad esempio NOME NOME e NOME), da cui emerge in maniera inequivoca la cessione, anche presso la sede della RAGIONE_SOCIALE amministrata dal COGNOME, di beni preziosi provento di furti e rapine comm altri soggetti. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio seco “Ai
fini della configurabilità del “fumus” dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazion di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il r presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individua quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuar (così Sez. 2, n.6548 del 15/12/2021, dep. 23/02/2022, Cremonese, Rv. 282629 01; Sez. 2, n.46773 del 23/11/2021, Peri, R. 282433-02), per cui appaiono del tutto in le censure circa l’Insufficienza della motivazione in ordine alla provenienza illeci acquistati a vario titolo dagli odierni indagati. Quanto in particolare al delitto di c – ter c.p., è utile ricordare che “Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall’art. 648 ter cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attr condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatori° e finalizzate ad ostacol l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del denaro, dei beni o delle utilità che si intendono occultare” (così Sez. 2, n.26796 del 10/06/2021, Pugliese, Rv.28155203; Sez.2, n.33076 del 14/07/2016, PM c/COGNOME e altri, Rv. 267691-01) condotte riscont nelle azioni attuate dagli indagati che, una volta fornita un’apparente liceità agli ac e beni preziosi di provenienza delittuosa, provvedevano alla rivendita a terzi così reimmettendo sul mercato tali beni.
Quanto al fumus del reato associativo l’ordinanza Impugnata svolge, analogamente, punt considerazioni che appaiono suffragate da chiari elementi indiziari che sono stati individ seguenti circostanze: la pluriennale durata dell’attività delittuosa, la costituzione d di ditte individuali e di società di capitali di fatto gestita dalla triade formata da NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il ricorso ad una pluralità di ram sotterfugi destinati a nascondere la ricettazione e il riciclaggio di oggetti provenie contro il patrimonio. Tali elementi sono stati ritenuti suffragati dal contenuto delle co intercettate che, ad avviso del Tribunale del riesame, dimostrano il livello di coope costanti collegamenti esistenti tra gli indagati, e ciò, in particolare, emerge dalle eseguite nel corso della perquisizione del 27 maggio 2019. Va, peraltro, ribadito il prin “Nel procedimento “de libertate”, la valutazione del contenuto e dei risultati delle intercetta telefoniche e del significato delle espressioni usate anche dagli interlocutori costituis accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimit sostenuto da motivazione congrua e logica. (La Corte nella specie ha ritenuto sufficiente l’indizio raccolto attraverso intercettazioni telefoniche che documentano, in modo genuino e originario, fatti e dichiarazioni, all’insaputa degli interlocutori, costitu probabile colpevolezza in ordine al reato di cui all’articolo 416 cod. pen.).” (così Sez.5, n.6350, del 22/12/1999 – dei). 6/02/2000, COGNOME, Rv. 216269-01).
Si ritiene, quindi, che anche in relazione al delitto di cui all’art. 416 c.p,, dell’ordinanza impugnata non risultano manifestamente illogiche o contradditorie, e non perciò essere sindacate in questa sede quanto alle valutazioni di merito.
3.Con riferimento alle eccezioni che riguardano, invece, la sussistenza di esigenze c ritiene, in relazione a tutti e tre i ricorsi, che il Tribunale ha in tal senso corrett li principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il q di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non concettualmente confusa con l’attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere le desunto dalle modalità delle condotte contestate (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, S Rv. 267785-01). I giudici del riesame hanno adeguatamente formulato un giudizio progno che, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., si riconnette alla realtà atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato evidente esclusione di una considerazione di possibile adeguatezza della diversa mod applicazione ed esecuzione della misura cautelare per come indicata dalla difesa ( 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/201 Rv. 273994-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 271216-01; Sez. 2, n. 115 14/12/2016, Verga, dep. 2017, Rv. 269684-01; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici 267965-01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, COGNOME, Rv. 268977-01). Nello specifico, l’or impugnata ha fatto richiamo alle motivazioni formulate dallo stesso Tribunale del ries in precedenza, aveva confermato il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari in al solo delitto di ricettazione di cui al capo 2), evidenziando che gli indagati avevan l’attività delittuosa ben oltre il maggio 2019 (quando fu eseguita la perquisizione pre della FP Oro) “fino ad epoca assolutamente recente”, mostrando, perciò, concretamente che le condotte illecite descritte, seppur valutate a livello indiziario, siano un vero e p modus vivendi, che esse pare assurgano a loro principale fonte di reddito. Tale quadro inevitabilmente aggravato dalla circostanza che sono stati ritenuti sussistenti gravi ind anche per ulteriori delitti, oggetto dell’accoglimento parziale dell’appello del P.M.. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In forza del richiamo alla precedente ordinanza dello stesso Tribunale del riesame, ch perciò, la motivazione del provvedimento impugnato, si ritiene che non sia rinvenibile al sindacabile in sede di legittimità in assenza di alcuna violazione di legge né sussisten manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non potendo, per il res sostituirsi al giudici di merito nella valutazione della permanenza delle esigenze dell’individuazione della misura cautelare adeguata.
4.Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inam
Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento de processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giug n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila per ciascuno della Cassa delle ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Manda alla cancelleria adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore