Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16453 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16453 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Massadou (Gambia) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/10/2023 del Tribunale di ·Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09 ottobre 2023, il Tribunale di Palermo, ha parzialmente accolto l’appello presentato dal Pubblico ministero, avverso l’ordinanza del Gip del medesimo Tribunale, emessa in data 19 agosto 2023, con la quale erano state disposte, a carico dell’imputato, le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo, la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle 17:00 alle 05:00 del giorno successivo e l’obbligo quotidiano di presentazione alla P.G.,
perché indagato per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il Tribunale di Palermo, ritenendo fondate le censure formulate dalla pubblica accusa, in ordine alla non occasionalità della condotta contestata e all’inserimento dell’imputato nel circuito del narcotraffico, ha riconosciuto l’inadeguatezza di una misura non custodiale a fronteggiare il pericolo di reiterazione criminosa, ma non ha ritenuto altrettanto condivisibili le valutazioni effettuate relativamente all’esclusiva adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari, con contestuale obbligo per l’indagato del braccialetto elettronico e divieto di comunicazione con persone diverse da quelle che con lui coabitano o l’assistono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – relativo alla violazione degli artt. 274, comma 1, lettera c), e 275 cod. proc. pen. e al connesso vizio di motivazione – è inammissibile.
La prospettazione difensiva si esaurisce in mere valutazioni di ordine fattuale e valutativo, dirette semplicemente ad ottenere un’analisi diversa di circostanze già adeguatamente considerate dal giudice dell’appello cautelare. Contrariamente a quando dedotto dalla difesa, comunque, l’apprezzamento effettuato dal Tribunale, in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa e all’inadeguatezza della misura non custodiale, originariamente disposta, deve considerarsi adeguato e coerente, perché frutto di un’attenta e puntuale disamina (pagg. 4-5 dell’ordinanza gravata) degli elementi emersi dalle indagini, dirimenti nel senso della non occasionalità della condotta delittuosa e dello stabile inserimento dell’imputato nel circuito del narcotraffico locale, a fronte di mere affermazioni difensive di segno contrario. Allo stesso modo, la difesa omette di confrontarsi con l’ordinanza cautelare, nella parte in cui (pag. 6) essa, pone, espressamente, lo stato di incensuratezza e la personalità dell’indagato a fondamento dell’applicazione della misura cautelare, meno afflittiva, degli arresti domiciliari – ancorché con braccialetl:o elettronico e co contestuale divieto di comunicazione con persone diverse da quelle con lui conviventi – correttamente ritenuta, dal Tribunale del riesame, proporzionata alla gravità del reato e adeguata a fronteggiare le dimostrate esigenze cautelari, in luogo della più gravosa misura della custodia cautelare carceraria richiesta dall’appellante. Del tutto generiche risultano, infine, le considerazioni, svolte dalla difesa, in ordine alla violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., In quanto basate su asserziani meramente reiterative del contenuto della norma invocata e, in ogni caso, del tutto inconferenti.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg esecuz. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/01/2024.